Articolo 442 del Codice della navigazione
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21 aprile 1942
Art. 442.
(Consegna e riconsegna delle merci).

In mancanza di diverso patto, regolamento portuale od uso locale, il vettore riceve e riconsegna le merci sotto paranco.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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