Sentenza 30 marzo 2004
Massime • 1
L'esclusione dal patrocinio a spese dello Stato per chi debba rispondere di reati che attentano alle sue finanze opera anche con riferimento a quei reati non ostativi alla ammissione al beneficio, per i quali si proceda congiuntamente a reati ostativi, non essendo prevista la separazione del procedimento per motivi attinenti al patrocinio a spese dello Stato. (Fattispecie concernente concorso in contrabbando di t.l.e. ed evasione i.v.a.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/03/2004, n. 26976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26976 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 30/03/2004
Dott. OLIVIERI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. BATTISTI Mariano - Consigliere - N. 633
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 46760/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RS MO, n. Brindisi 7.10.1965;
avverso l'ordinanza in data 29.10.2002 del Tribunale di Brindisi;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CHILIBERTI ALFONSO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Dr. MARIO FRATICELLI, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
FATTO E DIRITTO
Con atto del 29.11.2002 CO OR a mezzo del suo difensore ha proposto ricorso avverso l'ordinanza 29.10.2002 del Tribunale di Brindisi che rigettava il ricorso-reclamo avverso l'ordinanza 31.5.2002 del Tribunale, sede distaccata di Ostuni, che aveva rigettato l'istanza di ammissione al patrocinio dei non abbienti. Lamenta il ricorrente la violazione di legge in quanto, se è vero che rispondeva del reato di evasione dell'IVA, rispondeva altresì di contrabbando di t.l.e., reato non ostativo all'ammissione al patrocinio dei non abbienti, di tal che doveva aver luogo l'ammissione.
Osserva questa Corte che, se è vero che tale ultimo reato, parimenti dannoso per l'erario, non osta all'ammissione, non potendo applicarsi il criterio analogico a fronte di una scelta del legislatore che indica nominatimi i reati per i quali non è concedibile l'ammissione al beneficio (cfr. Cass. pen., sez. 4^, 15.1.2003, n. 5994, Esposito), la giurisprudenza di legittimità è divisa sull'argomento: da un lato si è ritenuto (Cass. pen., sez. 3^, 14.4.2000, n. 724, Fabiano, RV 216340) che l'ostatività per un reato si estenda anche agli altri, non potendo distinguersi l'attività difensiva svolta per i reati per i quali v'è stata ammissione e quella svolta per i reati che all'ammissione ostano e dovendo escludersi l'ammissione per chi sia chiamato a rispondere di reati che comportano un danno erariale, dall'altro (Cassazione penale, sez. 1^, 17 marzo 2000, n. 2023, Sinisi, rv. 215924) si è ritenuto che l'ammissione vada concessa per reati diversi da quelli per i quali è espressamente prevista l'esclusione, a prescindere da ogni eventuale connessione.
Ritiene questo collegio che la ratio dell'esclusione del patrocinio a spese dello Stato di coloro che rispondono di quei reati che attentano alle sue finanze e che per tal ragione sono esclusi dal beneficio, consistente nell'impedire che chi abbia arrecato un danno all'erario possa difendersi a spese dell'erario stesso, imponga il diniego dell'ammissione anche quando si proceda per un reato ostativo al beneficio congiuntamente ad altro reato non ostativo e ciò comporta, non essendo prevista la separazione dei processi per ragioni attinenti al patrocinio a spese dello Stato, il coinvolgimento nel diniego dei reati connessi.
Il ricorso va pertanto rigettato, ed il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2004