Articolo 202 del Codice della navigazione
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21 aprile 1942
Art. 202.
(Nave sospetta di tratta di schiavi).

La nave da guerra italiana, che incontri in alto mare o anche in mare territoriale estero una nave nazionale sospetta di attendere alla tratta di schiavi, puo' catturarla e condurla in un porto dello Stato o nel porto estero piu' vicino, in cui risieda un'autorita' consolare.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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