Articolo 1171 del Codice della navigazione
Articolo 1163Articolo 1165
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21 aprile 1942
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19 marzo 1995
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15 gennaio 2000
Art. 1171.
(Abusivo esercizio d'impresa portuale, di rimorchio o di pilotaggio).

E' punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a lire diecimila: ((59))
1) NUMERO ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84 , COME MODIFICATA DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647 ;(51)
2) chiunque esercita il servizio di rimorchio, senza la concessione prescritta nell'articolo 101 o con mezzi tecnici non rispondenti alle caratteristiche determinate dall'autorita' competente;
3) chiunque, fuori dei casi di urgente necessita', esercita il pilotaggio senza patente o autorizzazione.

------------ AGGIORNAMENTO (51)
La L. 28 gennaio 1994, n. 84 , come modificata dal D.L. 21 ottobre 1996, n. 535 , convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647 , ha disposto (con l'art. 20, comma 4) che "Fino all'entrata in vigore delle norme attuative della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia". ------------ AGGIORNAMENTO (59)
Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 , ha disposto (con l'art. 11, comma 3) che "Nell' articolo 1171 del codice della navigazione le parole "con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a lire due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni"."
Entrata in vigore il 15 gennaio 2000
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