Articolo 887 del Codice della navigazione
Articolo 886Articolo 888
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21 aprile 1942
Art. 887.
(Direzione nautica, rappresentanza e poteri legali).

Al comandante dell'aeromobile, in modo esclusivo, spetta la direzione della manovra e della navigazione. Durante le soste egli deve provvedere alla sorveglianza dell'aeromobile.

Il comandante rappresenta l'esercente. Nei confronti degli interessati nell'aeromobile e nel carico egli esercita i poteri che gli sono attribuiti dalla legge.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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