Articolo 1203 del Codice della navigazione
Articolo 1222Articolo 1205
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21 aprile 1942
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29 maggio 2006
Art. 1203.
(Atterramento in ((aeroporto)) privato).

Il comandante di un aeromobile nazionale o straniero, che, fuori del caso di necessita', approda in un ((aeroporto)) privato, senza il consenso di chi lo esercita, e' punito con l'ammenda fino a lire duemila.

Entrata in vigore il 29 maggio 2006
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