Articolo 264 del Codice della navigazione
Articolo 263Articolo 265
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21 aprile 1942
Art. 264.
(Vendita della nave).

La deliberazione di vendita della nave deve essere presa all'unanimita'.

Tuttavia, su domanda di tanti comproprietari che rappresentino almeno la meta' dei carati, il tribunale, sentiti i dissenzienti, puo' autorizzare con decreto la vendita della nave all'incanto.

Ove ricorrano gravi e urgenti motivi, l'autorizzazione del tribunale puo' essere data anche su domanda di tanti comproprietari che rappresentino almeno un quarto dei carati, sentiti in contraddittorio i comproprietari dissenzienti.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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