Articolo 1318 del Codice della navigazione
Articolo 1317Articolo 1319
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21 aprile 1942
Art. 1318.
(Liquidazione delle avarie comuni).

Alle operazioni peritali in corso all'entrata in vigore delle norme del codice si applica l'articolo 568 secondo comma del codice di commercio.

I chirografi stipulati anteriormente all'entrata in vigore delle norme del codice conservano piena efficacia secondo le disposizioni anteriori.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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