Articolo 1129 del Codice della navigazione
Articolo 1145Articolo 1147
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21 aprile 1942
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21 ottobre 2005
Art. 1129.
(Falsa dichiarazione di proprieta' o dei requisiti di nazionalita').

Chiunque si dichiara falsamente proprietario di una nave, di un galleggiante o di un aeromobile, allo scopo di far ad essi attribuire la nazionalita' italiana, e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da lire duemila a cinquemila.

Alla stessa pena soggiace il rappresentante di una societa', il quale dichiara falsamente l'esistenza dei requisiti previsti ((nell'articolo 756, primo comma, lettera c),)) allo scopo di far attribuire all'aeromobile la nazionalita' italiana.
Entrata in vigore il 21 ottobre 2005
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