Articolo 539 del Codice della navigazione
Articolo 538Articolo 540
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21 aprile 1942
Art. 539.
(Sinistri successivi).

Se le cose assicurate subiscono, durante il tempo dell'assicurazione, piu' sinistri successivi, si devono computare nell'indennita', anche in caso di abbandono, le somme che sono state pagate all'assicurato, o che gli sono dovute per sinistri precedenti, avvenuti nel corso dello stesso viaggio.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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