Articolo 260 del Codice della navigazione
Articolo 259Articolo 261
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21 aprile 1942
Art. 260.
(Deliberazioni per innovazioni o per riparazioni straordinarie).

Per le innovazioni o riparazioni che importino spese eccedenti la meta' del valore della nave, accertato dal Registro italiano navale o dall'ispettorato compartimentale ovvero in altro modo convenuto da tutti i comproprietari, la deliberazione deve essere presa con la maggioranza di almeno sedici carati.

I comproprietari dissenzienti possono chiedere lo scioglimento della comunione, ma questo non ha luogo se gli altri comproprietari dichiarano di acquistare, a giusto prezzo, le quote dei dissenzienti.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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