Articolo 603 del Codice della navigazione
Articolo 602Articolo 604
Versione
21 aprile 1942
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Versione
12 novembre 1946
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Versione
2 aprile 1950
Art. 603.
(Competenza del comandante del porto e del tribunale).

Sono proposte avanti il comandante di porto capo del circondario nel quale e' iscritta la nave o il galleggiante, ovvero e' stato concluso o eseguito o e' cessato il rapporto di lavoro, ovvero, se trattasi di ingaggio non seguito da arruolamento, e' pervenuta la proposta al marittimo, le controversie individuali, che non eccedono il valore di lire diecimila, riguardanti:
a) i rapporti di lavoro della gente di mare, anche se la controversia e' promossa da persone di famiglia del marittimo o da altri aventi diritto, e ancorche' l'ingaggio non sia stato seguito da arruolamento, o il contratto di arruolamento sia nullo per difetto di forma;
b) l'esecuzione del lavoro portuale e l'applicazione delle relative tariffe;
c) le retribuzioni dovute ai piloti, ai palombari in servizio locale, agli ormeggiatori, ai barcaiuoli ed agli zavorrai; alle imprese di rimorchio; agli esercenti di galleggianti, meccanismi o istrumenti adoperati nelle operazioni di imbarco o sbarco delle merci e delle persone, ovvero comunque in uso o al servizio di navi o di galleggianti; ai fornitori di acqua per uso di bordo.

Le controversie suindicate, eccedenti il valore di lire diecimila, sono proposte avanti il tribunale, nella circoscrizione del quale e' iscritta la nave o il galleggiante, ovvero e' stato concluso o eseguito o e' cessato il rapporto di lavoro, ovvero, se trattasi di ingaggio non seguito da arruolamento, e' pervenuta la proposta al marittimo.

Le disposizioni delle lettere b e c del presente articolo si applicano anche alle navi da guerra nazionali, ma non innovano alle norme vigenti sulle controversie relative ai rapporti d'impiego pubblico.
(2) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 240 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il limite di valore della competenza del comandante di porto, nelle materie indicate negli articoli 589 e 603 del Codice della navigazione , e' elevato a lire cinquantamila". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 15 febbraio 1950, n. 72 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il limite di valore della competenza del comandante di porto nelle materie indicate negli articoli 589 e 603 del Codice della navigazione e' elevato a lire centomila".
Entrata in vigore il 2 aprile 1950
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