Articolo 57 del Codice della navigazione
Articolo 56Articolo 58
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21 aprile 1942
Art. 57.
(Norme applicabili).

Alle zone portuali della navigazione interna si applicano le disposizioni stabilite per il demanio marittimo dagli articoli 33 a 35; 50, 51, 54.

Per la dichiarazione di pubblico interesse prevista dall'articolo 33 e per l'esclusione di zone demaniali a norma dell'articolo 35 si ha riguardo alle necessita' del pubblico servizio del porto o dell'approdo.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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