Articolo 933 del Codice della navigazione
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21 aprile 1942
Art. 933.
(Effetti della chiamata o del richiamo alle armi).

Gli effetti della chiamata o del richiamo alle armi del lavoratore sul contratto di lavoro, e il trattamento spettante in questi casi al lavoratore sono determinati da leggi speciali, dalle norme corporative, o in mancanza dagli usi.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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