Articolo 1176 del Codice civile
Articolo 1175Articolo 1122 bis
Versione
19 aprile 1942
Art. 1176.

(Diligenza nell'adempimento).

Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attivita' professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attivita' esercitata.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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