Articolo 1562 del Codice civile
Articolo 1561Articolo 1519 bis
Versione
19 aprile 1942
Art. 1562.

(Pagamento del prezzo).

Nella somministrazione a carattere periodico il prezzo e' corrisposto all'atto delle singole prestazioni e in proporzione di ciascuna di esse.

Nella somministrazione a carattere continuativo il prezzo e' pagato secondo le scadenze d'uso.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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