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Sentenza 30 novembre 2022
Sentenza 30 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 30/11/2022, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2022 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice Pietro Gerardo Tozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 880 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Artena via Velletri n. 219, presso lo Parte_1
studio del procuratore Avv. Marisa Pellecchia, pec che lo Email_1
rappresenta e difende
RICORRENTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_1
CONVENUTO/CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 18 febbraio 2022, il ricorrente si rivolgeva al Giudice del Lavoro rappresentando che: in data 30 marzo 2021 presentava domanda amministrativa per ottenere il
CP_ diritto a percepire l'assegno d'invalidità civile, ex art. 13 L. 118/71, ma che l' lo riconosceva
“invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 50%” senza il diritto all'assegno di invalidità civile;
di aver proposto il 5 ottobre 2021 ricorso ex art. 445 bis c.p.c. ma che con ordinanza del 3 febbraio 2022 il giudice del lavoro ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse ad agire, affermata per il superamento dei limiti di reddito previsti dalla legge per il godimento del beneficio di cui all'art. 13 legge 118/1971. CP_
ha quindi convenuto in giudizio l' e chiesto al giudice, ai sensi Parte_1 dell'art. 445 bis comma 2 c.p.c., l'assegnazione di un termine di 15 giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico preventivo o, in subordine, la nomina di un consulente tecnico d'ufficio che accerti le condizioni sanitarie per la sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 13 legge 118/1971.
CP_
1.1. Fissata l'udienza, pur a seguito di regolare e tempestiva notifica del ricorso, l' non si costituiva in giudizio e all'udienza del 5 luglio 2022 è stato dichiarato contumace.
2. All'udienza odierna la causa è stata quindi discussa e decisa come da motivazione e dispositivo in calce di cui veniva data lettura.
3. In via principale il ricorrente domanda la fissazione di un termine di 15 giorni per la prestazione dell'istanza di accertamento tecnico preventivo.
3.1. L'art. 445bis commi 1 e 2 c.p.c. prevede: “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696
- bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che
l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso”.
La Corte di Cassazione ha chiarito, sul punto, che, in materia di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., il provvedimento di diniego (rigetto o inammissibilità) dell'istanza, emesso senza espletare la consulenza tecnica, non è ricorribile ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto il provvedimento in questione non incide con effetto di giudicato sulla situazione giuridica soggettiva sostanziale - attesa la possibilità per l'interessato di proporre una nuova istanza, al sopravvenire di nuovi elementi di fatto o di diritto - ed è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445 bis, comma 2, c.p.c., sicché il ricorrente è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie per l'accertamento del diritto (Cass. ord. 4 aprile
2022, n. 10753).
3.2. Nel caso di specie, il 5 ottobre 2021 il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 445bis
c.p.c., iscritto a. R.G. n. 3613/2021, per l'accertamento del requisito sanitario di cui all'art. 13 legge
118/1971, non accertato in sede amministrativa;
il ricorso è stato dichiarato inammissibile con ordinanza del 3 febbraio 2022 dal giudice del lavoro di Velletri.
3.3. Tanto premesso, la domanda, formulata nel presente giudizio, di fissazione di in termine di 15 giorni per la presentazione di ricorso ex art. 445bis c.p.c., ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, deve essere dichiarata inammissibile, essendo stata già soddisfatta la condizione di procedibilità che la disposizione intende garantire.
4. In subordine, il ricorrente chiede la nomina di CTU medico legale per l'accertamento del requisito sanitario di cui all'art. 13 legge 118/1971.
4.1. Osserva il Giudice che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5°
c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre ricordare che l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che l'accertamento medico-legale, richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità per il ricorrente - la quale potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione "prima facie", altri presupposti della predetta prestazione -, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario. (Cass. ord. 26 maggio 2021, n. 14629).
4.2. Nel caso all'esame, il giudice del lavoro ha dichiarato inammissibile il ricorso depositato ex art. 445bis c.p.c. per difetto di interesse ad agire, per superamento dei limiti di reddito previsti per il godimento della prestazione di cui all'art. 13 legge 118/1971.
4.3. Nella presente fase, è stata disposta la produzione dell'estratto contributivo del ricorrente, da cui risulta un reddito nell'anno 2022 di € 10.794,25, sino al 22 giugno 2022 (estratto contributivo agli atti): considerato il limite di reddito previsto per la prestazione di cui all'art. 13 legge 118/1971 e fissato in € 5.025,02, si deve affermare che non sussiste alcun interesse ad agire del ricorrente in relazione all'accertamento oggetto di domanda, in quanto in ogni caso l'accertamento della invalidità nella misura richiesta non porterebbe alcuna utilità per la parte, che non possiede il requisito reddituale per fruire dell'assegno di invalidità civile.
4.4. Tanto premesso, la domanda proposta in via subordinata deve essere respinta. CP_
5. Nulla sulle spese di lite, stante la contumacia di
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, dichiara inammissibile la domanda di fissazione di un termine di 15 giorni per il deposito di ricorso per ATPO, ex art. 445 bis 2° comma c.p.c.; rigetta nel resto il ricorso;
nulla sulle spese di lite.
Velletri, 30 novembre 2022 Il giudice
Pietro Gerardo Tozzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice Pietro Gerardo Tozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 880 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Artena via Velletri n. 219, presso lo Parte_1
studio del procuratore Avv. Marisa Pellecchia, pec che lo Email_1
rappresenta e difende
RICORRENTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_1
CONVENUTO/CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 18 febbraio 2022, il ricorrente si rivolgeva al Giudice del Lavoro rappresentando che: in data 30 marzo 2021 presentava domanda amministrativa per ottenere il
CP_ diritto a percepire l'assegno d'invalidità civile, ex art. 13 L. 118/71, ma che l' lo riconosceva
“invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 50%” senza il diritto all'assegno di invalidità civile;
di aver proposto il 5 ottobre 2021 ricorso ex art. 445 bis c.p.c. ma che con ordinanza del 3 febbraio 2022 il giudice del lavoro ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse ad agire, affermata per il superamento dei limiti di reddito previsti dalla legge per il godimento del beneficio di cui all'art. 13 legge 118/1971. CP_
ha quindi convenuto in giudizio l' e chiesto al giudice, ai sensi Parte_1 dell'art. 445 bis comma 2 c.p.c., l'assegnazione di un termine di 15 giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico preventivo o, in subordine, la nomina di un consulente tecnico d'ufficio che accerti le condizioni sanitarie per la sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 13 legge 118/1971.
CP_
1.1. Fissata l'udienza, pur a seguito di regolare e tempestiva notifica del ricorso, l' non si costituiva in giudizio e all'udienza del 5 luglio 2022 è stato dichiarato contumace.
2. All'udienza odierna la causa è stata quindi discussa e decisa come da motivazione e dispositivo in calce di cui veniva data lettura.
3. In via principale il ricorrente domanda la fissazione di un termine di 15 giorni per la prestazione dell'istanza di accertamento tecnico preventivo.
3.1. L'art. 445bis commi 1 e 2 c.p.c. prevede: “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696
- bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che
l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso”.
La Corte di Cassazione ha chiarito, sul punto, che, in materia di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., il provvedimento di diniego (rigetto o inammissibilità) dell'istanza, emesso senza espletare la consulenza tecnica, non è ricorribile ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto il provvedimento in questione non incide con effetto di giudicato sulla situazione giuridica soggettiva sostanziale - attesa la possibilità per l'interessato di proporre una nuova istanza, al sopravvenire di nuovi elementi di fatto o di diritto - ed è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445 bis, comma 2, c.p.c., sicché il ricorrente è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie per l'accertamento del diritto (Cass. ord. 4 aprile
2022, n. 10753).
3.2. Nel caso di specie, il 5 ottobre 2021 il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 445bis
c.p.c., iscritto a. R.G. n. 3613/2021, per l'accertamento del requisito sanitario di cui all'art. 13 legge
118/1971, non accertato in sede amministrativa;
il ricorso è stato dichiarato inammissibile con ordinanza del 3 febbraio 2022 dal giudice del lavoro di Velletri.
3.3. Tanto premesso, la domanda, formulata nel presente giudizio, di fissazione di in termine di 15 giorni per la presentazione di ricorso ex art. 445bis c.p.c., ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, deve essere dichiarata inammissibile, essendo stata già soddisfatta la condizione di procedibilità che la disposizione intende garantire.
4. In subordine, il ricorrente chiede la nomina di CTU medico legale per l'accertamento del requisito sanitario di cui all'art. 13 legge 118/1971.
4.1. Osserva il Giudice che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5°
c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre ricordare che l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che l'accertamento medico-legale, richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità per il ricorrente - la quale potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione "prima facie", altri presupposti della predetta prestazione -, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario. (Cass. ord. 26 maggio 2021, n. 14629).
4.2. Nel caso all'esame, il giudice del lavoro ha dichiarato inammissibile il ricorso depositato ex art. 445bis c.p.c. per difetto di interesse ad agire, per superamento dei limiti di reddito previsti per il godimento della prestazione di cui all'art. 13 legge 118/1971.
4.3. Nella presente fase, è stata disposta la produzione dell'estratto contributivo del ricorrente, da cui risulta un reddito nell'anno 2022 di € 10.794,25, sino al 22 giugno 2022 (estratto contributivo agli atti): considerato il limite di reddito previsto per la prestazione di cui all'art. 13 legge 118/1971 e fissato in € 5.025,02, si deve affermare che non sussiste alcun interesse ad agire del ricorrente in relazione all'accertamento oggetto di domanda, in quanto in ogni caso l'accertamento della invalidità nella misura richiesta non porterebbe alcuna utilità per la parte, che non possiede il requisito reddituale per fruire dell'assegno di invalidità civile.
4.4. Tanto premesso, la domanda proposta in via subordinata deve essere respinta. CP_
5. Nulla sulle spese di lite, stante la contumacia di
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, dichiara inammissibile la domanda di fissazione di un termine di 15 giorni per il deposito di ricorso per ATPO, ex art. 445 bis 2° comma c.p.c.; rigetta nel resto il ricorso;
nulla sulle spese di lite.
Velletri, 30 novembre 2022 Il giudice
Pietro Gerardo Tozzi