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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 28/11/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 1373 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 28/11/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv TORGE ANNA MARIA la quale si ripoert alle conclusioni dela CTU chiedendo che la causa sia decisa con vittoria di spese di lite e per l'avv. CP_1
LE GO in sostituzione dell'avv. DE MARZO MANUELA la quale impugna e contesta la CTU chiedendone il rinnovo. In ogni caso insiste per il rigetto del ricorso.
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1373 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico con l'avv. TORGE ANNA MARIA ( , C.F._2
dal quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in c/o Avvocatura Regionale, Piazza CP_1 P.IVA_1
Unione, 13 PESCARA FAX 085.7672850 con l'avv. DE MARZO MANUELA
( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: rendita per malattia professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.11.2024, parte ricorrente, assumendo che aveva inoltrato all' domanda per il riconoscimento della malattia professionale CP_1
“meniscopatia degenerativa ginocchio destro.” e che la domanda e i successivi ricorsi amministrativi erano stati respinti, adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per ottenere il riconoscimento del suo diritto a godere di una rendita biologico per le malattie denunciate con una menomazione pari o superiore al 6% o da unificare con quanto già riconosciuto per altra patologia.
Deduceva il ricorrente che la malattia denunciata è stata provocata dall'attività lavorativa di coltivatrice diretta svolta dall'anno 2006
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto della relativa opposizione e CP_1
comunque l'integrale rigetto della domanda in quanto del tutto infondata per mancanza dell'esposizione al rischio lavorativo e per assenza del nesso causale.
Escussi alcuni testi e acquisita una CTU all'odierna udienza la causa veniva decisa come segue.
La Corte di Cassazione ha ribadito, anche di recente, che “nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta
o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (Cass. 22592/2024).
Gli stessi Giudici di Legittimità hanno inoltre precisato che “in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità da accertare in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonchè dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti
(Cass. 17576/2020).
Nel caso in esame dalla documentazione in atti (estratto conto contributivo) risulta che il ricorrente ha lavorato in modo continuativo dal 2006 quale coltivatore diretto. Il teste ha confermato che la ricorrente svolge dal 2006 l'attività di Testimone_1
coltivatore diretto ed ha precisato di essere proprietario di un terreno vicino a quello della ricorrente, di averla vista mentre lavorava e che la stessa provvede alla semina, alla lavorazione dei terreni nonché alla raccolta e pulizia dei prodotti, accovacciandosi quando toglie l'erba dai prodotti stessi.
Lo stesso teste non ha potuto indicare l'orario di lavoro della ricorrente ha confermato che la ricorrente trasporta manualmente le cassette dei prodotti per metterle nell'apposito contenitore e di averla aiutata a fare questo lavoro.
La teste a dichiarato abitare vicino al magazzino dove la signora Tes_2 Pt_1
lavora le patate e di averla vista mentre svolgeva la sua attività.
La teste ha inoltre precisato di non aver mai visto sui campi la signora che la Pt_1
stessa quando scarica i prodotti dai rimorchi nel magazzino rimane accovacciata.
Ancora la teste ha confermato che la ricorrente lavora per sei giorni a settimana ed otto ore al giorno, precisando che lavora anche per più ore:
Infine la teste ha riferito che la ricorrente provvede a sistemare i prodotti in apposite secchi del peso variabile, sollevandoli e trasportandoli manualmente,
Il C.T.U. dott. ha ritenuto che “In considerazione degli elementi Persona_1
acquisiti nel corso della presente indagine, è possibile affermare che la sig.ra
[...]
sia affetta da “meniscopatia degenerativa ginocchio dx” di origine Parte_1
professionale. Detto assunto scaturisce dalla convergenza del dato anamnestico patologico remoto, lavorativo e strumentale. Il danno biologico attribuibile al complesso invalidante descritto, può essere valutato nella misura del 3% (tre per cento) a decorrere dalla data della domanda amministrativa. Per quanto concerne la valutazione globale, considerato anche quanto già riconosciuto dall' per le altre CP_1
tecnopatie (8%), possiamo ritenere congrua una complessiva menomazione relativa dell'efficienza psico-fisica valutabile in misura pari all' 11% (undici per cento).
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali nonché sulla documentazione sanitaria in atti e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate perché frutto di una corretta indagine medico legale. L' da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni dalle quali possa trarsi un CP_1
diverso convincimento.
Il ricorso, sulla base dell'istruttoria svolta deve pertanto essere accolto.
Le spese, tenuto conto che per la malattia professionale accertata è stata riconosciuta una percentuale di invalidità (3%) quindi inferiore al minimo indennizzabile possono essere compensate nella misura del 50% mentre, per il residuo sono poste a carico dell' e liquidate come in dispositivo. CP_1
Le spese di C.T.U. sono a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita,
- dichiara che la parte ricorrente è affetta dalla malattia professionale denunciata con conseguente menomazione dell'integrità psicofisica quantificabile nella misura del 3% con decorrenza dalla domanda amministrativa e così complessivamente del 11%, previa unificazione con quanto riconosciuto per altra patologia;
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere alla parte ricorrente un CP_1
capitale commisurato alla suddetta percentuale di inabilità (11%), con decorrenza dalla domanda amministrativa, con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
- compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna, inoltre, l' al CP_1
pagamento, in favore del procuratore antistatario della parte ricorrente, della residua quota delle spese di lite liquidate per la parte in € 1.404,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali;
- pone le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano 28.11.2025
Il Giudice Onorario dott. Massimo Valenza