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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 02/12/2025, n. 1587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1587 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
n. 2093 / 2025 R.Gen
Il Giudice designato dr. SS DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
2.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(nata ad [...] – RM- il 04.05.1967), elettivamente domiciliata in Roma Parte_1
Viale Giulio Cesare n. 95, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano G. Mancusi giusta procura in atti ricorrente
E
in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in CP_1
Roma Via Cesare Beccaria n.29, rappresentato e difeso dall' Avv. Ivanoe Ciocca giusta procura in atti convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445-bis cod. proc. civ, ha chiesto l'accertamento della Parte_1 sussistenza delle condizioni sanitarie utili per ottenere la pensione di inabilità ai sensi dell'art.12 legge n. 118/71, la pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2 legge n. 222/84 e/o in subordine dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. art. 1 legge n. 222/84, l'esenzione parziale dal pagamento tickets sanitari ai sensi dell'art. 5, comma 4, legge n. 407/1990, il beneficio di cui all'art. 80, comma
3, legge n. 388/00 ai fini della contribuzione figurativa nonché il riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ai sensi dell'art.3 comma 3, legge n. 104/92 e/o in subordine il riconoscimento delle disabilità lieve.
All'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, il CTU nominato ha accertato che
è invalida nella misura del 67% ai fini dell'esenzione parziale dal pagamento dei ticket Parte_1 sanitari nonché nella condizione di disabilità lieve ai sensi dell'art.3, comma1, legge n. 104/1992 a
1 decorrere dalla domanda ammnistrativa (22.3.2024), ma ha escluso la sussistenza degli ulteriori requisiti medici invocati.
Con ricorso depositato in data 29.3.2025, ha contestato le risultanze peritali del Parte_1 giudizio di accertamento tecnico preventivo sostenendo che, sulla base della documentazione medica prodotta, emergerebbe che le sue condizioni cliniche, ove fossero state esaminate e valutate correttamente, erano tali da integrare gli estremi per affermare la sussistenza dei requisiti medici per ottenere il diritto alla richiesta di contribuzione figurativa, la pensione di inabilità, il riconoscimento dello status di persona affetta da disabilità con necessità di sostegno molto elevato nonché una permanente riduzione della propria capacità lavorativa, a meno di un terzo, ai sensi degli artt. 1 e 2 legge n. 222/84.
Parte ricorrente ha quindi chiesto che, contrariamente a quanto ritenuto in prime cure, vengano riconosciuti i suddetti requisiti sanitari.
L' , nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
All'odierna udienza la causa è stata discussa e viene pertanto decisa con la presente sentenza.
L'opposizione va disattesa per le assorbenti ragioni di seguito esposte.
Occorre rammentare che, ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5° cod. proc. civ., prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Pertanto, non è sufficiente enunciare semplicemente le patologie da cui è affetta la parte, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal Ctu in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta.
I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (cfr. giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di gravame: Cass. 2797/2003
e Cass. n. 17318/2004).
Nel caso in esame, la difesa lamenta che il Ctu avrebbe sottostimato la gravità del quadro patologico, richiamandosi a tutti i documenti già depositati nella prima fase dai quali emergerebbe la sussistenza dei requisiti sanitari qualora gli stessi fossero stati correttamente valutati dal Ctu.
2 Il che – però – senza aver svolto alcuna argomentazione di valore scientifico ma mere considerazioni atecniche da parte del difensore. Peraltro, senza illustrare alcun specifico errore tecnico commesso dal Ctu e omettendo di spiegare tecnicamente le ragioni per le quali si dovrebbe giungere ad una diversa valutazione rispetto a quella compiuta dal Ctu, né sono state individuate specifiche contraddizioni in cui sarebbe incorso l'esperto.
In realtà, le uniche osservazioni critiche all'elaborato peritale sono quelle predisposte nella presente sede dal difensore della ricorrente, che non risulta possedere competenze specialistiche in campo medico legale, e, ad ogni modo, tali osservazioni risultano essere estremamente generiche. Il difensore, infatti, non ha illustrato alcun errore tecnico commesso dal Ctu né alcuna contraddizione in cui sarebbe incorso quest'ultimo.
Tali rilievi si sostanziano in un generico dissenso espresso avverso le risultanze peritali e si risolvono – anche in considerazione della richiamata certificazione medica – in una richiesta di rivalutazione medica, senza – però – individuare specifici errori, omissioni e contraddizioni in cui sarebbe incorso l'esperto nominato dal Tribunale.
Le conclusioni formulate dal Ctu nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio.
Invero, il Ctu nominato nella precedente fase di Accertamento tecnico preventivo (dott. Per_1
all'esito di un esaustivo ragionamento scientifico, ha accertato, in modo chiaro, che la
[...] ricorrente è risultata affetta da un complesso di infermità che non integrano i requisiti medici invocati nel ricorso.
Il Ctu ha evidenziato che: “dall'esame della documentazione allegata agli atti del fascicolo, risulta evidente che nel periodo da valutare (marzo 2021- marzo 2024) le patologie da cui era affetta la ricorrente non riducessero a meno di un terzo la sua capacità lavorativa specifica in occupazioni confacenti alle attitudini personali [..] In particolare l'asma bronchiale da cui è affetta la ricorrente da tempo risulta essere in buon compenso farmacologico, la patologia respiratoria non si ripercuote sulla funzionalità cardiaca, come è dimostrato dall'esame ecografico cardiaco sotto stress eseguito in data 24 luglio 2023 […].
Passando adesso alla valutazione della invalidità civile, si applicano i seguenti codici della tabella annessa al D.M. 5 febbraio 1992
6641 MIOCARDIOPATIE O VALVUPATIE CON INSUFFICIENZA CARDICA LIEVE (I CLASSE
NYHA) 21-30%;
6603 AS ER IN 21-30%;
3 7210 ANCHILOSI DI TIBIOTARSICA O SOTTOASTRALGICA POSIZIONE SFAVOREVOLE
30% (per analogia arto inferiore destro);
2204 SINDROME DEPRESSIVA ENDEREATTIVA LIEVE 10%.
I primi due vanno valutati rispettivamente al 25 ed al 30% utilizzando la prescritta formula di
Balthasar avremo 25+22,5+15,75+3,7= 67% di invalidità civile generica.
Le condizioni cliniche complessive della ricorrente allo stato attuale le comportano difficoltà di relazione e/o di integrazione lavorativa e tali da determinare un processo di svantaggio sociale o emarginazione che rientrano nel disposto dell'art. 3 comma 1 legge 104/1992”.
In definitiva, alla luce considerazioni sinora esposte, non si giustifica un rinnovo dell'indagine peritale e l'opposizione non può trovare accoglimento.
In ossequio alle risultanze dell'atp, va dichiarato che la ricorrente è invalida al 67% e quindi ha diritto al beneficio dell'esenzione parziale dal pagamento dei tickets sanitari (ex art. 5, comma 4, legge n. 407/1990) nonché nella condizione di disabilità lieve ai sensi dell'art.3, comma 1, legge n.
104/1992 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (22.3.2024).
Il parziale accoglimento della domanda (solo due requisiti medici sono stati riconosciuti) determina la compensazione per intero delle spese processuali, comprese quelle di atp.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'opposizione;
- dichiara che la ricorrente è invalida civile nella misura 67% ai fini dell'esenzione parziale dal pagamento dei tickets sanitari ex art. 5, comma 4, legge n. 407/1990, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 22.3.2024;
- dichiara che la ricorrente è nella condizione di disabilità lieve ai sensi dell'art.3, comma 1, legge n. 104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 22.3.2024.
- compensa per intero le spese processuali.
Tivoli, 2.12.2025
Il Giudice
SS Di PI
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