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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/11/2025, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa AR IG, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 1673/2022 promosso da:
(c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall' avv. Gabriele Boschi, giusta mandato in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso a Perugia, in Via Settevalli, 448;
- attore - contro
(p.iva.: ) Controparte_1 P.IVA_1
in persona dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale l.r. pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Celeste Arbia, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa a Treviso, in Viale Giuseppe Verdi,
21,
- convenuta -
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e disattesa, in via principale;
- Condannare al pagamento di tutti i danni subiti e subendi non ancora manifestatisi al Controparte_1
momento dell'atto transattivo per il sinistro del 9 Luglio 2017, in favore del Sig. per una somma pari Parte_1
ad Euro 19.439,39 o la maggior o minor somma ritenuta di giustizia;
- In ogni caso:
- Con vittoria delle spese di lite.”
Per parte convenuta
Nel merito: Svolti i necessari accertamenti, rigettare la domanda avanzata dal Signor per tutte le diverse Parte_1
ragioni in atti esposte, dichiarandosi già assolto l'onere indennitario gravante in capo alla compagnia, in forza della transazione e quietanza del 02.08.2018, quando erano già note le conseguenze lesive del sinistro.
In via di subordine, limitarsi l'esborso indennitario cui sia dichiarata tenuta la deducente impresa assicuratrice a quanto risulti di giustizia, in applicazione delle condizioni di assicurazione poste a regolamentazione della polizza n. 370507790, da considerarsi parte integrante del presente atto, alla luce delle emergenze istruttorie e dei pagamenti già intervenuti.
Con vittoria delle spese di lite.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione notificato in data 10/03/2022, il Sig. ha convenuto in giudizio Parte_1
al fine di sentirla condannare “al pagamento di tutti i danni subiti e subendi non ancora Controparte_1
manifestatisi al momento dell'atto transattivo per il sinistro del 9 Luglio 2017”, quantificati nella somma di €
19.439,39.
Riferisce parte attrice di essere stato indennizzato dall'Assicurazione convenuta per i danni subiti in occasione del sinistro avvenuto in data 9/07/2017, giusta polizza infortuni numero 370507790, a seguito di accordo transattivo. Afferma il sig. di come, nei mesi successivi alla liquidazione del danno, Parte_1
si siano manifestate sintomatologie di varia natura, quali frequenti capogiri e progressiva perdita del visus, comportanti problematiche alla vista di cui lo stesso afferma di non aver mai sofferto in precedenza.
L'attore sostiene, anche in esito ad allegato consulto medico, la riconducibilità delle problematiche lamentate al sinistro, che la compagnia assicuratrice aveva già liquidato e avanza, pertanto, richiesta risarcitoria supplementare per danni fisici connessi e diretti all'evento principale, dapprima in data 30/08/2020, e poi in data 17/03/2021, richieste rimaste prive di riscontro. si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, il decorso del termine Controparte_1
prescrizionale ex art. 2952 c.c., 2° co. c.c., e contestando la fondatezza delle pretese attoree di cui ha chiesto l'integrale rigetto.
A seguito della concessione dei termini ex art. 183, co.VI, c.p.c., all'udienza del 15/12/2022, il Giudice, ravvisandone l'opportunità, ha disposto C.T.U. medico-legale, nominando il dott. e Persona_1
rinviato la causa al 19/01/2023.
Con ordinanza dell'8/02/2024, lette le note depositate dalle parti, preso atto del deposito della relazione peritale e delle conclusioni ivi formulate dal CTU, ritenuta la causa matura per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13/2/2025, in esito alle quali, assegnati termini ex art. 190 c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
* * *
1) Dell'eccezione di prescrizione
L'eccezione è infondata.
Il dispositivo del co. 2, dell'art. 2952 c.c. prevede che “gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda”.
Sostiene la convenuta che tra l'emissione della quietanza (2/08/2018) e l'intervenuta ulteriore richiesta del 30/08/2020, fosse già trascorso il termine di cui all'art. 2952, II co. c.c. in assenza di atti idonei ad interromperne il decorso.
Il dies a quo non può però essere individuato nella data di emissione della quietanza, ma nel momento, successivo di alcuni mesi, in cui l'attore, dopo aver notato alcuni sintomi, quali la difficoltà di lettura e di guida notturna, ha avuto contezza della problematica visiva che lo affliggeva (“A seguito di consulto medico, emergeva come, le problematiche che l'odierno attore lamentava, fossero riconducibili al sinistro del che la compagnia assicuratrice aveva già liquidato”) e che egli ritiene conseguenza del sinistro.
L'attore non replica all'eccezione e non fornisce un'indicazione precisa del momento in cui ha realizzato di avere un problema alla vista, a suo dire conseguenza dell'incidente subito, ma di certo questo non può essere collocato al momento dell'emissione della quietanza, quanto piuttosto nei mesi successivi.
Considerato che la prima richiesta del legale è del 30.8.2020, il termine prescrizionale invocato dalla convenuta non può dirsi trascorso.
2) Della domanda attorea
La domanda deve essere rigettata nel merito.
L'attore assume di aver subito danni ulteriori ed estranei alla transazione, che a suo dire non si erano ancora manifestati e non erano ragionevolmente prevedibili alla data dell'accordo, e di cui, in quanto lesioni non individuabili con strumenti diagnostici non invasivi e che vengono riscontrati solo successivamente come evenienza nuova, non prevista, accidentale e anomala rispetto al normale, ritiene di poter legittimamente chiedere il pagamento.
Secondo parte attrice la lamentata progressiva perdita del visus non era prevedibile all'epoca del perfezionamento della transazione, ma rappresenta una conseguenza diretta dell'incidente secondo quanto attestato dalla perizia del Dott. (cfr. doc.1 all.to all'atto di citazione). Persona_2
Il CTU Dott. in esito alle operazioni peritali, tuttavia, ha concluso in altro modo. Per_1
Rispondendo al quesito che chiedeva di accertare eventuali conseguenze “ulteriori e sopravvenute” … non conosciute e non prevedibili al momento della stipula dell'Atto transattivo da parte dell'Assicurato, il CTU ha chiarito che la percentuale di invalidità permanente su cui fu basata la transazione in data 2.8.2018, comprendeva necessariamente
anche la componente di danno visivo già denunciato dall'Assicurato alla Compagnia di Assicurazione. Componente del danno indennizzabile, sicuramente già note all'Assicurato e alla Compagnia di Assicurazione al momento della avvenuta transazione tra le Parti il 2 agosto 2018.
L'oggetto dell'accertamento peritale, infatti, non ha riguardato la valutazione del danno indennizzabile conseguente all'infortunio denunciato da a seguito del traumatismo facciale subito in Parte_1
data 08.7.2017, cui è seguita la documentata transazione del danno tra Assicurato e Compagnia di
Assicurazione, né la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento del sinistro e il danno lamentato dal sig.
Parte_1
Al CTU è stato chiesto nello specifico di accertare la sussistenza di conseguenze di danno “ulteriori e sopravvenute” … non conosciute e non prevedibili al momento della stipula dell'Atto transattivo da parte dell'Assicurato.
Il CTU ha escluso la sussistenza di danni ulteriori rispetto a quelli accertati e liquidati in sede di transazione del 2/08/2018.
Il C.T.U., all'esito delle proprie indagini medico-legali, svolte nel rispetto del contraddittorio tra le parti, ha accertato che l'attore presentava, già prima dell'infortunio, una patologia pregressa a carico del bulbo oculare sinistro denominata “cataratta giovanile”, la quale, latente, potrebbe essersi aggravata a seguito dell'evento di causa, dando causa ai disturbi lamentati.
Tale conclusioni sono coerenti con il certificato dell'oculista del sig. dott. Parte_1 Persona_2
il quale, nella propria relazione clinica del 03.03.2021 (prodotta in atti), afferma che: “… la cataratta polare posteriore è spesso una morfologia tipica della cataratta giovanile cosa da imputare come preesistenza dell'evento traumatico.
Tuttavia il trauma subito è stato di intensità tale per cui certamente è stato un evento aggravativo della preesistenza in quanto esso stesso un evento catarratogeno ..”
IL ctu ha infatti rilevato che “L'ipotesi più verosimile porterebbe a considerare che il trauma, di minor efficienza lesiva
a carico bulbo oculare sinistro, ha slatentizzato una preesistente patologia degenerativa del cristallino dell'occhio sinistro dell'assicurato, condizionandone l'evoluzione e le relative manifestazioni cliniche” (cfr. pag. 15 della C.T.U.).
A tal proposito l'art.
5.2 delle C.G.A., denominato “Criteri di indennizzabilità”, prevede che siano liquidabili unicamente le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che risulti indennizzabile a termini di polizza, indipendentemente dalle condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute.
E' quindi verosimile che, all'epoca dell'accordo, l'attore si fosse avveduto del peggioramento della vista, motivo per cui il medico curante ha prescritto, in data 11.07.2017 e 24.08.2017, visita oculistica, che è stata effettuata dal Signor il 20.07.2017, presso il Dr. al quale il paziente riferiva Parte_1 Persona_3
di aver notato, nei giorni successivi all'infortunio, una diminuzione del visus nell'occhio sinistro.
Per tale ragione l'accordo è stato definito, come suggerito dal ctu, sulla base di valori che hanno preso in considerazione il problema alla vista.
E' anche verosimile che, successivamente, i sintomi siano divenuti più frequenti e preoccupanti e che, quindi, il problema sia peggiorato, tanto da chiedere una nuova valutazione all'assicurazione. Tuttavia, anche a voler ritenere che un peggioramento nei mesi successivi alla transazione vi sia stato, esso deve essere ritenuto tale e non una nuova conseguenza dell'incidente, come tale autonomamente indennizzabile.
Il problema alla vista era infatti prevedibile al momento della definizione transattiva ed è stato probabilmente valutato.
Parte attrice, del resto, non ha altrimenti dato prova dei fatti a fondamento della propria domanda che deve pertanto, essere necessariamente rigettata.
3) Delle spese di lite
La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza. Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo, calcolate sulla base dei parametri di cui al D.M. 147 del 2022, valori medi.
Devono essere poste a carico di parte attrice in via definitiva le spese di ctu, come liquidate con decreto del 8/02/2024 e di ctp sostenute da parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda del sig. Parte_1
- condanna alla rifusione, in favore della convenuta in persona Parte_1 Controparte_1
del l.r. pro tempore, delle spese processuali, che liquida in complessivi € 5.077,00, oltre rimborso forfetario,
IVA e CPA se dovuti per legge.
-Pone le spese di CTU, come liquidate con decreto dell'8/2/2024, definitivamente a carico di parte attrice;
- Pone a carico di parte attrice le spese di ctp eventualmente sostenute da parte convenuta.
Così deciso in Treviso, 12 novembre 2025.
Il Giudice
AR IG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa AR IG, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 1673/2022 promosso da:
(c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall' avv. Gabriele Boschi, giusta mandato in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso a Perugia, in Via Settevalli, 448;
- attore - contro
(p.iva.: ) Controparte_1 P.IVA_1
in persona dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale l.r. pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Celeste Arbia, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa a Treviso, in Viale Giuseppe Verdi,
21,
- convenuta -
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e disattesa, in via principale;
- Condannare al pagamento di tutti i danni subiti e subendi non ancora manifestatisi al Controparte_1
momento dell'atto transattivo per il sinistro del 9 Luglio 2017, in favore del Sig. per una somma pari Parte_1
ad Euro 19.439,39 o la maggior o minor somma ritenuta di giustizia;
- In ogni caso:
- Con vittoria delle spese di lite.”
Per parte convenuta
Nel merito: Svolti i necessari accertamenti, rigettare la domanda avanzata dal Signor per tutte le diverse Parte_1
ragioni in atti esposte, dichiarandosi già assolto l'onere indennitario gravante in capo alla compagnia, in forza della transazione e quietanza del 02.08.2018, quando erano già note le conseguenze lesive del sinistro.
In via di subordine, limitarsi l'esborso indennitario cui sia dichiarata tenuta la deducente impresa assicuratrice a quanto risulti di giustizia, in applicazione delle condizioni di assicurazione poste a regolamentazione della polizza n. 370507790, da considerarsi parte integrante del presente atto, alla luce delle emergenze istruttorie e dei pagamenti già intervenuti.
Con vittoria delle spese di lite.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione notificato in data 10/03/2022, il Sig. ha convenuto in giudizio Parte_1
al fine di sentirla condannare “al pagamento di tutti i danni subiti e subendi non ancora Controparte_1
manifestatisi al momento dell'atto transattivo per il sinistro del 9 Luglio 2017”, quantificati nella somma di €
19.439,39.
Riferisce parte attrice di essere stato indennizzato dall'Assicurazione convenuta per i danni subiti in occasione del sinistro avvenuto in data 9/07/2017, giusta polizza infortuni numero 370507790, a seguito di accordo transattivo. Afferma il sig. di come, nei mesi successivi alla liquidazione del danno, Parte_1
si siano manifestate sintomatologie di varia natura, quali frequenti capogiri e progressiva perdita del visus, comportanti problematiche alla vista di cui lo stesso afferma di non aver mai sofferto in precedenza.
L'attore sostiene, anche in esito ad allegato consulto medico, la riconducibilità delle problematiche lamentate al sinistro, che la compagnia assicuratrice aveva già liquidato e avanza, pertanto, richiesta risarcitoria supplementare per danni fisici connessi e diretti all'evento principale, dapprima in data 30/08/2020, e poi in data 17/03/2021, richieste rimaste prive di riscontro. si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, il decorso del termine Controparte_1
prescrizionale ex art. 2952 c.c., 2° co. c.c., e contestando la fondatezza delle pretese attoree di cui ha chiesto l'integrale rigetto.
A seguito della concessione dei termini ex art. 183, co.VI, c.p.c., all'udienza del 15/12/2022, il Giudice, ravvisandone l'opportunità, ha disposto C.T.U. medico-legale, nominando il dott. e Persona_1
rinviato la causa al 19/01/2023.
Con ordinanza dell'8/02/2024, lette le note depositate dalle parti, preso atto del deposito della relazione peritale e delle conclusioni ivi formulate dal CTU, ritenuta la causa matura per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13/2/2025, in esito alle quali, assegnati termini ex art. 190 c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
* * *
1) Dell'eccezione di prescrizione
L'eccezione è infondata.
Il dispositivo del co. 2, dell'art. 2952 c.c. prevede che “gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda”.
Sostiene la convenuta che tra l'emissione della quietanza (2/08/2018) e l'intervenuta ulteriore richiesta del 30/08/2020, fosse già trascorso il termine di cui all'art. 2952, II co. c.c. in assenza di atti idonei ad interromperne il decorso.
Il dies a quo non può però essere individuato nella data di emissione della quietanza, ma nel momento, successivo di alcuni mesi, in cui l'attore, dopo aver notato alcuni sintomi, quali la difficoltà di lettura e di guida notturna, ha avuto contezza della problematica visiva che lo affliggeva (“A seguito di consulto medico, emergeva come, le problematiche che l'odierno attore lamentava, fossero riconducibili al sinistro del che la compagnia assicuratrice aveva già liquidato”) e che egli ritiene conseguenza del sinistro.
L'attore non replica all'eccezione e non fornisce un'indicazione precisa del momento in cui ha realizzato di avere un problema alla vista, a suo dire conseguenza dell'incidente subito, ma di certo questo non può essere collocato al momento dell'emissione della quietanza, quanto piuttosto nei mesi successivi.
Considerato che la prima richiesta del legale è del 30.8.2020, il termine prescrizionale invocato dalla convenuta non può dirsi trascorso.
2) Della domanda attorea
La domanda deve essere rigettata nel merito.
L'attore assume di aver subito danni ulteriori ed estranei alla transazione, che a suo dire non si erano ancora manifestati e non erano ragionevolmente prevedibili alla data dell'accordo, e di cui, in quanto lesioni non individuabili con strumenti diagnostici non invasivi e che vengono riscontrati solo successivamente come evenienza nuova, non prevista, accidentale e anomala rispetto al normale, ritiene di poter legittimamente chiedere il pagamento.
Secondo parte attrice la lamentata progressiva perdita del visus non era prevedibile all'epoca del perfezionamento della transazione, ma rappresenta una conseguenza diretta dell'incidente secondo quanto attestato dalla perizia del Dott. (cfr. doc.1 all.to all'atto di citazione). Persona_2
Il CTU Dott. in esito alle operazioni peritali, tuttavia, ha concluso in altro modo. Per_1
Rispondendo al quesito che chiedeva di accertare eventuali conseguenze “ulteriori e sopravvenute” … non conosciute e non prevedibili al momento della stipula dell'Atto transattivo da parte dell'Assicurato, il CTU ha chiarito che la percentuale di invalidità permanente su cui fu basata la transazione in data 2.8.2018, comprendeva necessariamente
anche la componente di danno visivo già denunciato dall'Assicurato alla Compagnia di Assicurazione. Componente del danno indennizzabile, sicuramente già note all'Assicurato e alla Compagnia di Assicurazione al momento della avvenuta transazione tra le Parti il 2 agosto 2018.
L'oggetto dell'accertamento peritale, infatti, non ha riguardato la valutazione del danno indennizzabile conseguente all'infortunio denunciato da a seguito del traumatismo facciale subito in Parte_1
data 08.7.2017, cui è seguita la documentata transazione del danno tra Assicurato e Compagnia di
Assicurazione, né la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento del sinistro e il danno lamentato dal sig.
Parte_1
Al CTU è stato chiesto nello specifico di accertare la sussistenza di conseguenze di danno “ulteriori e sopravvenute” … non conosciute e non prevedibili al momento della stipula dell'Atto transattivo da parte dell'Assicurato.
Il CTU ha escluso la sussistenza di danni ulteriori rispetto a quelli accertati e liquidati in sede di transazione del 2/08/2018.
Il C.T.U., all'esito delle proprie indagini medico-legali, svolte nel rispetto del contraddittorio tra le parti, ha accertato che l'attore presentava, già prima dell'infortunio, una patologia pregressa a carico del bulbo oculare sinistro denominata “cataratta giovanile”, la quale, latente, potrebbe essersi aggravata a seguito dell'evento di causa, dando causa ai disturbi lamentati.
Tale conclusioni sono coerenti con il certificato dell'oculista del sig. dott. Parte_1 Persona_2
il quale, nella propria relazione clinica del 03.03.2021 (prodotta in atti), afferma che: “… la cataratta polare posteriore è spesso una morfologia tipica della cataratta giovanile cosa da imputare come preesistenza dell'evento traumatico.
Tuttavia il trauma subito è stato di intensità tale per cui certamente è stato un evento aggravativo della preesistenza in quanto esso stesso un evento catarratogeno ..”
IL ctu ha infatti rilevato che “L'ipotesi più verosimile porterebbe a considerare che il trauma, di minor efficienza lesiva
a carico bulbo oculare sinistro, ha slatentizzato una preesistente patologia degenerativa del cristallino dell'occhio sinistro dell'assicurato, condizionandone l'evoluzione e le relative manifestazioni cliniche” (cfr. pag. 15 della C.T.U.).
A tal proposito l'art.
5.2 delle C.G.A., denominato “Criteri di indennizzabilità”, prevede che siano liquidabili unicamente le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che risulti indennizzabile a termini di polizza, indipendentemente dalle condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute.
E' quindi verosimile che, all'epoca dell'accordo, l'attore si fosse avveduto del peggioramento della vista, motivo per cui il medico curante ha prescritto, in data 11.07.2017 e 24.08.2017, visita oculistica, che è stata effettuata dal Signor il 20.07.2017, presso il Dr. al quale il paziente riferiva Parte_1 Persona_3
di aver notato, nei giorni successivi all'infortunio, una diminuzione del visus nell'occhio sinistro.
Per tale ragione l'accordo è stato definito, come suggerito dal ctu, sulla base di valori che hanno preso in considerazione il problema alla vista.
E' anche verosimile che, successivamente, i sintomi siano divenuti più frequenti e preoccupanti e che, quindi, il problema sia peggiorato, tanto da chiedere una nuova valutazione all'assicurazione. Tuttavia, anche a voler ritenere che un peggioramento nei mesi successivi alla transazione vi sia stato, esso deve essere ritenuto tale e non una nuova conseguenza dell'incidente, come tale autonomamente indennizzabile.
Il problema alla vista era infatti prevedibile al momento della definizione transattiva ed è stato probabilmente valutato.
Parte attrice, del resto, non ha altrimenti dato prova dei fatti a fondamento della propria domanda che deve pertanto, essere necessariamente rigettata.
3) Delle spese di lite
La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza. Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo, calcolate sulla base dei parametri di cui al D.M. 147 del 2022, valori medi.
Devono essere poste a carico di parte attrice in via definitiva le spese di ctu, come liquidate con decreto del 8/02/2024 e di ctp sostenute da parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda del sig. Parte_1
- condanna alla rifusione, in favore della convenuta in persona Parte_1 Controparte_1
del l.r. pro tempore, delle spese processuali, che liquida in complessivi € 5.077,00, oltre rimborso forfetario,
IVA e CPA se dovuti per legge.
-Pone le spese di CTU, come liquidate con decreto dell'8/2/2024, definitivamente a carico di parte attrice;
- Pone a carico di parte attrice le spese di ctp eventualmente sostenute da parte convenuta.
Così deciso in Treviso, 12 novembre 2025.
Il Giudice
AR IG