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Sentenza 10 ottobre 2023
Sentenza 10 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 10/10/2023, n. 1516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1516 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2023 |
Testo completo
N. R.G. 1066/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1066/2021 promossa da:
(CF Parte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Cipriano Francesco ed elettivamente domicilaiata P.IVA_1 presso lo Studio del difensore Via XX Settembre 15
ATTORE/I contro
(CF ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. Alessandro chiucchiolo ed lelettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in
Perugia Via Danzetta 7
CONVENUTO/I
e per essa la sua mandataria interveniente ex art 111 c.p.c. Controparte_2 CP_3 rappresenta e difesa dall'Avv Patalini Luca ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec
INTERVENUTO EX ART 111 CPC
rappresentata e difesa Controparte_4 dall'Avv. Lanfranco Bricca ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via G. B. Pontani n.14.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per Parte_1
:
[...]
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, adversis reiectis
Nel merito in via principale pagina 1 di 4 Accertare, per le ragioni tutte esposte in narrativa, che la procedura esecutiva immobiliare rubricata al rgen. 262/19 del Tribunale di Perugia non può essere proseguita essendo subordinata alla conclusione della liquidazione e della gestione commissariale della e per l'effetto dichiarare la Parte_2
sospensione e/o estinzione della detta procedura esecutiva immobiliare con ogni consequenziale pronuncia di legge.
Per Controparte_5
Voglia l'Ill.mo Giudice adito,
nel merito, in via principale: rigettare tutte le domande e richieste della Parte_3
in quanto infondate in fatto e in diritto, per le Parte_4
ragioni spiegate in narrativa, con vittoria di spese e compensi di lite.
Per , e : Controparte_6 CP_7 CP_8
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa eccezione o istanza, emesse tutte le opportune pronunce e declaratorie del caso, rigettare tutte le domande formulate dalla
[...]
in quanto destituite di qualsivoglia Parte_5
fondamento in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti, con vittoria di compensi e spese”.
Per e e per essa la sua mandataria Controparte_4 Controparte_2
: CP_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
-Rigettare tutte le eccezioni e le domande avversarie, perché inammissibili e/o comunque infondate per tutti i motivi esposti in narrativa del presente atto e per l'effetto rigettare l'opposizione ex adverso proposta. Con refusione di spese del giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione avanzata dalla Parte_5
si è rivelata infondata e deve, pertanto, essere respinta. L'opponente ha invocato l'illegittimità
dell'esecuzione immobiliare intrapresa nei propri confronti dalla già CP_1 Controparte_1 pagina 2 di 4 poiché questa sarebbe impedita dal fatto che l'Ente oggi opponente, qualificato come soggetto di diritto pubblico, sarebbe assoggettato alla disciplina prevista dalla Legge Regionale Umbria n 18/2011, che disciplina la fase di liquidazione in cui lo stesso attualmente si trova: tuttavia nulla osta all'esperimento di procedure esecutive nei confronti dei Enti pubblici, salvo che queste interessino beni demaniali ovvero la presenza di vincoli di indisponibilità posti direttamente dalla legge, ipotesi non presenti nel caso di specie;
peraltro, come autorevolmente precisato dalla Corte Costituzionale con la
Sentenza n 138/1981, non è dato “presumere alcun criterio derogatorio rispetto alla regola generale per cui il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, ai sensi dell'art. 2740 del codice civile, ed è soggetto all'espropriazione forzata se non esegue spontaneamente il comando contenuto nella sentenza di condanna (art. 2910 del codice civile). Tale
regola vale anche per lo Stato e gli Enti Pubblici”. Quanto al fatto che la procedura esecutiva intrapresa sarebbe in contrasto con il dettato degli artt. 65, 65 bis e 66 della L.R. Umbria n 18/2011, come già
evidenziato dal GE LI nel provvedimento del 21.12.2020 con il quale ha respinto l'istanza di sospensione avanzata dall'odierno opponente nella fase cautelare, la legge regionale “non può incidere sui diritti soggettivi patrimoniali dei terzi e sulle iniziative che questi ultimi possono esperire per esercitarli e tutelarli”: e, dall'esame della predetta legge, non si evincono limitazioni all'esercizio del diritto di terzi. Quanto al riferimento all'art. 159 del Testo Unico degli Enti Locali, tale richiamo appare inconferente, in quanto la disposizione in esso contenuta è relativa evidentemente alle esecuzioni mobiliari presso terzi. Infine neanche il riferimento all'art 252 TUEL può trovare ingresso in questo giudizio, poiché la situazione di dissesto dell'Ente non risulta mai essere stata dichiarata in alcun atto formale
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
pagina 3 di 4 rigetta l'opposizione;
condanna la CF Parte_6
, in persona del legale rappresentante, alla rifusione delle spese di giudizio in favore di P.IVA_1
già CP_1 Controparte_9
, , ; Controparte_6 CP_7 CP_8
, liquidate in € 1.500,00 ciascuno per Controparte_10
compensi professionali, oltre accessori di legge, spese generali 15%
Perugia, 6 ottobre 2023
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1066/2021 promossa da:
(CF Parte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Cipriano Francesco ed elettivamente domicilaiata P.IVA_1 presso lo Studio del difensore Via XX Settembre 15
ATTORE/I contro
(CF ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. Alessandro chiucchiolo ed lelettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in
Perugia Via Danzetta 7
CONVENUTO/I
e per essa la sua mandataria interveniente ex art 111 c.p.c. Controparte_2 CP_3 rappresenta e difesa dall'Avv Patalini Luca ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec
INTERVENUTO EX ART 111 CPC
rappresentata e difesa Controparte_4 dall'Avv. Lanfranco Bricca ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via G. B. Pontani n.14.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per Parte_1
:
[...]
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, adversis reiectis
Nel merito in via principale pagina 1 di 4 Accertare, per le ragioni tutte esposte in narrativa, che la procedura esecutiva immobiliare rubricata al rgen. 262/19 del Tribunale di Perugia non può essere proseguita essendo subordinata alla conclusione della liquidazione e della gestione commissariale della e per l'effetto dichiarare la Parte_2
sospensione e/o estinzione della detta procedura esecutiva immobiliare con ogni consequenziale pronuncia di legge.
Per Controparte_5
Voglia l'Ill.mo Giudice adito,
nel merito, in via principale: rigettare tutte le domande e richieste della Parte_3
in quanto infondate in fatto e in diritto, per le Parte_4
ragioni spiegate in narrativa, con vittoria di spese e compensi di lite.
Per , e : Controparte_6 CP_7 CP_8
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa eccezione o istanza, emesse tutte le opportune pronunce e declaratorie del caso, rigettare tutte le domande formulate dalla
[...]
in quanto destituite di qualsivoglia Parte_5
fondamento in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti, con vittoria di compensi e spese”.
Per e e per essa la sua mandataria Controparte_4 Controparte_2
: CP_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
-Rigettare tutte le eccezioni e le domande avversarie, perché inammissibili e/o comunque infondate per tutti i motivi esposti in narrativa del presente atto e per l'effetto rigettare l'opposizione ex adverso proposta. Con refusione di spese del giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione avanzata dalla Parte_5
si è rivelata infondata e deve, pertanto, essere respinta. L'opponente ha invocato l'illegittimità
dell'esecuzione immobiliare intrapresa nei propri confronti dalla già CP_1 Controparte_1 pagina 2 di 4 poiché questa sarebbe impedita dal fatto che l'Ente oggi opponente, qualificato come soggetto di diritto pubblico, sarebbe assoggettato alla disciplina prevista dalla Legge Regionale Umbria n 18/2011, che disciplina la fase di liquidazione in cui lo stesso attualmente si trova: tuttavia nulla osta all'esperimento di procedure esecutive nei confronti dei Enti pubblici, salvo che queste interessino beni demaniali ovvero la presenza di vincoli di indisponibilità posti direttamente dalla legge, ipotesi non presenti nel caso di specie;
peraltro, come autorevolmente precisato dalla Corte Costituzionale con la
Sentenza n 138/1981, non è dato “presumere alcun criterio derogatorio rispetto alla regola generale per cui il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, ai sensi dell'art. 2740 del codice civile, ed è soggetto all'espropriazione forzata se non esegue spontaneamente il comando contenuto nella sentenza di condanna (art. 2910 del codice civile). Tale
regola vale anche per lo Stato e gli Enti Pubblici”. Quanto al fatto che la procedura esecutiva intrapresa sarebbe in contrasto con il dettato degli artt. 65, 65 bis e 66 della L.R. Umbria n 18/2011, come già
evidenziato dal GE LI nel provvedimento del 21.12.2020 con il quale ha respinto l'istanza di sospensione avanzata dall'odierno opponente nella fase cautelare, la legge regionale “non può incidere sui diritti soggettivi patrimoniali dei terzi e sulle iniziative che questi ultimi possono esperire per esercitarli e tutelarli”: e, dall'esame della predetta legge, non si evincono limitazioni all'esercizio del diritto di terzi. Quanto al riferimento all'art. 159 del Testo Unico degli Enti Locali, tale richiamo appare inconferente, in quanto la disposizione in esso contenuta è relativa evidentemente alle esecuzioni mobiliari presso terzi. Infine neanche il riferimento all'art 252 TUEL può trovare ingresso in questo giudizio, poiché la situazione di dissesto dell'Ente non risulta mai essere stata dichiarata in alcun atto formale
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
pagina 3 di 4 rigetta l'opposizione;
condanna la CF Parte_6
, in persona del legale rappresentante, alla rifusione delle spese di giudizio in favore di P.IVA_1
già CP_1 Controparte_9
, , ; Controparte_6 CP_7 CP_8
, liquidate in € 1.500,00 ciascuno per Controparte_10
compensi professionali, oltre accessori di legge, spese generali 15%
Perugia, 6 ottobre 2023
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 4 di 4