TRIB
Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/11/2024, n. 9664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9664 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 23688/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta a ruolo in data 1 luglio 2024 promossa da:
nata a [...] - PERU' in data 24 maggio 1986; Cod. Fisc. Parte_1
; rappresentata e difesa dall' Avv. DANIELA MISSAGLIA ed elettivamente domiciliato C.F._1 presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE CONTRO
nato a [...] - ALBANIA in data 21 maggio 1985; Cod. Fisc. ; CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall' Avv. ALESSANDRA ROSSARI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
E
AVV. , Curatrice Speciale dei FIGLI MINORI (NATO A MILANO, IL Controparte_2 Per_1
17/01/2017) E (NATO A MILANO, IL G. 11/11/2019), nominata con provvedimento del 1 luglio 2024 Per_2
e costituitasi nel giudizio con memoria del 8 luglio 2024.
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO
pagina 1 di 9 OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL 29 OTTOBRE 2024
********************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 1 luglio 2024, con richiesta di adozione anche inaudita altera parte di provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis. 15 c.p.c. e contestuale ordine di protezione ex artt. 473 bis 69-70
c.p.c., premesso di aver contratto matrimonio con il rito concordatario a Parte_1
IA (PG) in data 21.09.2013 ( matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
IA Anno 2013 N. 194 parte 2 serie A) con in regime di comunione dei beni, CP_1
matrimonio dalla cui unione sono nati due figli (nato a [...], il [...]) e (nato a Per_1 Per_2
Milano, il 11/11/2019), chiedeva al Tribunale di Milano, in via cautelare ed urgente, di emettere ordine di protezione anche inaudita altera parte ex artt. 473 bis.69 e 70 c.p.c. con divieto di avvicinamento del marito alla casa familiare sita in Milano, Via Vittorio Scialoia n. 11 nel raggio di 200 metri, divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli e con divieto di comunicazione telefonica. Sempre in via cautelare richiedeva incontri padre/figli in modalità protetta, ammonimento in ordine alle responsabilità di cui all'art. 388 cp, indagine su redditi del marito ed in via istruttoria interrogatorio libero e prova per testi. In via indifferibile ed urgente, anche inaudita altera parte, ex art. 473 bis. 15 c.p.c., si chiedeva di disporre l'affido superesclusivo dei minori alla madre, sino all'esito della CTU sul nucleo familiare, con collocamento presso la stessa, assegnazione alla madre della casa familiare, un contributo per il mantenimento dei figli di € 2.000,00 oltre al 100% delle spese straordinarie e versamento in favore della moglie di un assegno di mantenimento di € 500,00 mensili, con richiesta di emissione di ogni provvedimento ritenuto opportuno a tutela della salute psico-fisica dei minori e e della NO incluso lo svolgimento di CTU psicologica Per_2 Per_1 Parte_1
su tutto il nucleo familiare. Nel merito, l'attrice chiedeva di pronunciare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, con addebito della responsabilità della frattura coniugale al marito e, confermando l'ordine di protezione eventualmente concesso, disporre l'affido supersclusivo dei minori alla madre, con collocamento presso la stessa, disporre urgente CTU medico-psicologica sull'intero nucleo familiare, disponendo, anche nelle more della richiesta C.T.U. medico-psicologica, che il padre veda i figli esclusivamente in presenza di un Educatore Professionale individuato dai Servizi Sociali territorialmente competenti. Infine, sempre nel merito, richiedeva assegnazione alla madre della casa familiare e le medesime statuizioni economiche richieste in via cautelare a favore dei figli e della moglie.
Con decreto emesso in data 1 luglio 2024, con riferimento alla richiesta di protezione ex artt. 473 bis 69 e 70
c.p.c., il Giudice Delegato, ritenuto che, sulla base di quanto dedotto e dei documenti prodotti, non sussistessero i presupposti per emettere il provvedimento richiesto inaudita altera parte, dovendosi pertanto instaurare il pagina 2 di 9 contraddittorio, fissava davanti a sé udienza per il 18 luglio 2024. Inoltre con il medesimo decreto il Giudice delegato, ritenuto altresì che non sussistessero i presupposti normativi come previsti dal nuovo ex art. 473 bis 15
c.p.c. da pronunciare inaudita altera parte, nella sua accezione normativa tipica e non interpretabile, investendo la richiesta pronuncia l'intera responsabilità genitoriale e gli obblighi economici da porre a carico del marito anche in favore della moglie, oggetto di futuri accertamenti, rigettava i provvedimenti indifferibili come richiesti, anche inaudita altera parte, ex art. 473 bis 15 c.p.c. e nell'esercizio dei poteri d'ufficio ex art. 473bis 2
c.p.c. conferiva incarico ai Servizi Sociali del Comune di Milano competenti territorialmente, in collaborazione con i Servizi Specialistici ASST e in coordinamento con il nominato curatore speciale, per la presa in carico immediata del nucleo familiare e le indagini conoscitive del caso e nominava quale curatore speciale ai sensi degli artt. 473 bis. 2 e 8 II comma c.p.c. l'avvocato , iscritta all'albo degli Avvocati Controparte_2 di Milano, fissando contestualmente udienza di prima comparizione per il procedimento principale di separazione ex art. 473 bis 21 c.p.c. per la data del 29 ottobre 2024.
All'udienza cautelare così fissata del 18 luglio 2024 il Giudice, in assenza del convenuto, ritenuta la necessità di acquisire la prova della regolarità della notifica del ricorso per l'ordine di protezione non prodotta da parte attrice, su richiesta della stessa parte, rinviava la causa per la discussione dell'istanza ex art. 473 bis. 69 c.p.c. all'udienza già fissata per il merito del 29 ottobre 2024.
Con memoria di costituzione ritualmente depositata in data 24 settembre 2024 si costituiva il CP_1 quale, in via preliminare, chiedeva di rigettare tutte le domande ex adverso formulate in via cautelare ed urgente ex art. 473 bis 69,70 c.p.c. ed ex art. 473 bis 15 c.p.c. Nel merito chiedeva, in via principale, di pronunciare la separazione dei coniugi con addebito alla moglie, previo accertamento della capacità genitoriale della stessa, chiedeva inoltre affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento degli stessi presso la madre e conseguente assegnazione della casa coniugale, di determinare i tempi di visita con il padre come da calendario meglio descritto nella comparsa di costituzione de quo, contributo per il mantenimento dei figli di €
600,00 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. In via subordinata, il convenuto chiedeva, in caso di inidoneità della madre, affidamento superesclusivo dei figli al padre, con conseguente assegnazione della casa familiare, visite alla madre eventualmente in modalità protetta ed i medesimi provvedimenti economici come articolati in via principale. In via istruttoria si chiedeva interpello della madre, CTU sulla capacità genitoriale, conferma del curatore speciale e dei Servizi Sociali nominati ed ordine di esibizione documentazione ex art 210 c.p.c..
Con decreto in data 27 settembre 2024 il Giudice Delegato, ritenuto opportuno, in vista dell'udienza già fissata e prima della decorrenza dei termini di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c. e tenuto conto delle domande rispettivamente formulate, fissare un'udienza davanti al Giudice onorario delegato al fine consentire alle parti di poter vagliare e sperimentare ipotesi conciliative e comunque al fine di acquisire ulteriori elementi utili all'assunzione dei provvedimenti da parte del Tribunale, fissava udienza per il 9 ottobre 2024 davanti al Giudice onorario delegato,
Dott.ssa Roberta Madera..
pagina 3 di 9 A seguito di istanza di differimento di parte attrice del 7 ottobre 2024 l'udienza di comparizione delle parti con i rispettivi difensori, dinanzi al Giudice Onorario delegato, veniva rinviata al 24 ottobre 2024.
Depositate dalle parti le memorie ex art. 473 bis. 17 c.p.c. con le relative istanze e domande, all'udienza del 24 ottobre 2024 il Giudice Onorario delegato, preso atto della volontà delle parti di consensualizzare anche ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. un accordo completo come allegato al verbale medesimo, sottoscritto dalle parti e dai difensori e ritenendo pertanto superfluo procedere all'audizione delle parti, come richiesto congiuntamente dai difensori e dal curatore speciale dei minori, rimetteva gli atti al Giudice delegato.
Con decreto in data 25 ottobre 2024 il Giudice delegato, letti gli atti del procedimento, richiamato il provvedimento in data 1 luglio 2024 con nomina del curatore speciale e dei Servizi Sociali, letta la relazione interlocutoria del servizi sociali pervenuta il 24 ottobre 2024, letto il verbale dell'udienza del 24 ottobre 2024 davanti al Got dott.ssa Madera, dove le parti raggiungevano un accordo completo per la definizione del giudizio di separazione e per il divorzio, con richiesta di procedere ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., considerata la necessità di sentire le parti e verificare - considerate le allegazioni di violenza - la conformità dell'accordo agli interessi dei figli minori e la necessità o meno dell'intervento dei Servizi già delegati, confermava la prima udienza di comparizione fissata per il 29 ottobre 2024.
Alla prima udienza di comparizione ex art. 473 bis 21 c.p.c. del 29 ottobre 2024, il Giudice Delegato, dopo aver rilevato, stante le questioni sollevate negli atti introduttivi e il conseguente incarico conferito ai Servizi Sociali,
l'impossibilità di procedere ai sensi del art 473 bis 51 cpc, sentiva le parti e le invitava a rinnovare e trovare un accordo a chiusura della fase ex artt. 473 bis 21, 22 c.p.c..
Le parti pertanto confermavano integralmente l'accordo raggiunto davanti al Giudice Onorario delegato, dott.ssa
Roberta Madera, all'udienza del 24 ottobre 2024 con le conclusioni congiunte ivi rassegnate, con rinuncia a tutte le ulteriori domande e istanze, precisando di avere raggiunto ulteriori accordi su altre questioni, come da foglio separato prodotto e che costituiva parte integrante del verbale del 29 ottobre 2024, il quale, previa integrale lettura, veniva confermato e integralmente sottoscritto dalle parti e le cui condizioni qui integralmente si riportano:
“
1. dichiarare cessata materia del contendere in ordine alla richiesta di provvedimenti urgenti ed indifferibili ex art 473 bis 15 cpc;
2. disporre affidamento condiviso dei figli minori e ed il loro collocamento prevalente presso Per_1 Per_2 la madre;
3.disporre l'assegnazione della casa coniugale alla madre collocataria con tutto quanto l'arreda e correda, dando atto che il Signor si è già allontanato. L'abitazione costituirà pertanto residenza e domicilio CP_1 prevalente dei minori;
4.disporre in merito al diritto di visita e di frequentazione dei figli da parte del signor che, salvo diverso CP_1
e miglior accordo, egli terrà con sè e : Per_1 Per_2
− a weekend alternati dal venerdì, prendendoli dalla casa materna alle ore 18.30, fino alla domenica sera alle 20.30;
pagina 4 di 9 − un pomeriggio-sera infrasettimanale: il mercoledì quando il weekend è di spettanza paterna e il giovedì quando il week end è di spettanza materna, dalle ore 18.30 sino alle 20.30.
− per le vacanze invernali dalla fine della scuola (inizio vacanze scolastiche) fino al 30 dicembre e dal 30 dicembre mattina (ore 12,00) al giorno prima della ripresa della scuola;
− Pasqua alternata ad anni alterni con la madre
− per le vacanze estive: due settimane non consecutive nel mese di agosto fino all'estate 2026 compresa.
Dal 2027 le due settimane potranno essere consecutive, quindi da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
5. disporre che il Signor corrisponderà alla NO , a titolo di assegno di mantenimento ordinario CP_1 Pt_1 dei figli, la somma di € 1200,00 (pari a uro 600,00 ciascuno) con somma rivalutata secondo gli indici ISTAT a partire da ottobre 2025. Il versamento partirà dal mese di novembre 2024 entro il 5 di ogni mese;
6. disporre che le spese straordinarie dei figli, come previste nel Protocollo del Tribunale di Milano, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% e che ogni genitore potrà detrarle dalla relativa dichiarazione dei redditi. Il Signor presta già il proprio consenso, impegnandosi a sostenerne i costi pro CP_1 quota, affinchè termini il ciclo scolastico, della scuola primaria di I grado, presso l'istituto Gonzaga e Per_1 riservandosi di valutare che anche possa frequentare lo stesso istituto ( vedi accordo sulle altre Per_2 questioni già raggiunto).
7. dare atto che la NO si impegna a rimettere la querela sporta nei confronti del marito ed il Signor Pt_2 si impegna ad accettare la rimessione. CP_1
Altre questioni:
• SETTIMANA BIANCA: corrispondente a quella di carnevale, con la madre;
• VISITE SPECIALISTICHE: a carico dell'assicurazione sanitaria del padre, con l'eventuale franchigia divisa al 50%;
• TRASPORTI A SCUOLA: il padre si impegna ad accompagnare e riprendere a scuola: il Per_1
lunedì e giovedì e il venerdì. Per_2
In caso di imprevisto il padre si impegna ad avvisare la madre tre giorni prima, verificando la sua disponibilità.
In caso di impossibilità a provvedere sia della madre che della nonna materna, le spese per un sostituto verranno divise al 50%;
• ESTATE Giugno: campus estivo al 50%
Luglio:Sardegna con la madre, prevedendo che il padre possa esercitare il suo periodo di spettanza;
Agosto come da verbale
• Assegno NI : al 100% alla madre;
• : la NO si impegna a pagare il 100% dei primi due anni ( Controparte_3 Pt_1
a.s. 2025-2026; a.s. 2026-2027) ed i genitori si impegnano a dividere al 50% i restanti tre anni ( a.s.
2027-2028; a.s. 2028-2029; a.s. 2029-2030)
pagina 5 di 9 • RIMBORSO 730: il Signor si impegna a rifondere il 50% dei rimborsi sulla ristrutturazione della CP_1 casa familiare”
All'esito dell'audizione delle parti, le stesse, con i rispettivi difensori, e la curatrice speciale, chiedevano, pertanto, al Giudice Delegato l'emissione dei provvedimenti temporanei e urgenti ax art. 473 bis 22 c.p.c. in conformità all'accordo raggiunto, chiedendo altresì ai Servizi Sociali già incaricati di proseguire nelle deleghe conferite e di completare l'accertamento psicodiagnostico delegato con rinvio dell'udienza al fine di verificare se fosse possibile un accordo definitivo delle parti senza necessità degli interventi dei Servizi sociali e con conclusioni congiunte.
Le parti chiedevano, altresì, la pronuncia di sentenza parziale di separazione e dichiaravano di rinunciare a tutte le domande avanzate ed alle istanze istruttorie orali articolate e alla richiesta di CTU, rimettendosi comunque all'attivazione dei poteri istruttori del Giudice, rinunciando altresì all'assegnazione di un termine per le memorie di replica sulle relazioni dei Servizi sociali.
Il Giudice delegato, sentite le parti con i loro difensori, sentito altresì il curatore speciale, cosi provvedeva:
“Rilevato come sia emerso anche dalla dai primi accertamenti svolti dai servizi sociali che la situazione del nucleo familiare si è progressivamente stabilizzata con un miglioramento ed una distensione dei rapporti tra le parti che sembrano al momento riuscire ad assumere un ruolo genitoriale sufficientemente sereno e maggiormente collaborativo.
Ritenuto, pertanto, come - pur essendo emerse delle serie incomprensioni in passato tra le parti con anche una denuncia presentata dalla signora che si è invero impegnata a rimettere – sulla base degli elementi qui emergenti positivi possa essere disposto, come da accordo apprezzabilmente raggiunto dalle parti, l'affido condiviso dei figli minori, trattandosi del regime privilegiato previsto dal Legislatore, con collocamento presso la madre, neppure mai messo in discussione e con tempi oggetto di accordo già sperimentati del tutto adeguati a far mantenere un rapporto stabile e continuativo tra figli e il padre.
Osservato come possa essere, altresì, recepito l'accordo economico pure raggiunto dalle parti che pare del tutto equo e congruo sulla base degli elementi risultanti dai dati anche documentali prodotti dalle parti e le ulteriori pattuizioni negoziali raggiunto dalle stesse.
Ritenuto, pertanto, di dover confermare l'incarico Servizi sociali sollecitando il completamento della valutazione psicodiagnostica già delegata anche alla luce dell'accordo complessivo come raggiunto dalle parti medesime.
Osservato che parte attrice ha rinunciato al ricorso ex art. 473 bis. 69,70 c.p.c. e ex art. 473 bis. 15 c.p.c..con contestuale accettazione della rinuncia e va pertanto dichiarata l'estinzione;
Rilevato che le parti hanno rinunciato anche alle istanze istruttorie articolate, chiedendo solo lo svolgimento degli accertamenti dei Servizi Sociali, riservandosi il Giudice all'esito l'eventuale attivazione dei poteri d'ufficio del Giudice ai sensi dell'art. 473 bis. 2 c.p.c.
Ritenuto, quindi, fissare udienza per esame delle relazioni e per verificare se sia possibile un accordo definitivo delle parti con la precisazione delle conclusioni congiunte.
Visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.
pagina 6 di 9
PQM
Visto e recepito l'accordo delle parti raggiunto in udienza e allegato al presente verbale di cui ne costituisce parte integrante, verbale che viene a tal fine redatto in formato cartaceo:
1) AUTORIZZA le parti a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) DISPONE L'AFFIDO dei figli minori nato il [...] e nato il [...] ad [...] i Per_1 Per_2 genitori con collocamento presso la madre nella casa ex coniugale di Milano via Scialoja n 11;
3) DISPONE che il padre possa vedere i figli secondo i tempi e le modalità oggetto di accordo sopra riportato da intendersi richiamato;
4) ASSEGNA la casa ex coniugale di Milano via Scialoja n 11, con tutti gli arredi, alla madre;
5) CONFERMA gli incarichi già conferiti ai Servizi Sociali e Specialistici del Comune di Milano (luogo di residenza dei minori), disponendo che continuino nell'attività delegata e completino l'accertamento in corso, trasmettendo una relazione completa ed esaustiva sugli esiti dell'attività delegata, fornendo al Tribunale tutti gli elementi utili per assumere le determinazioni definitive, se possa essere confermato l'assetto oggetto di accordo con tutti i suggerimenti e le indicazioni indicando se sia o meno ancora necessario l'intervento dei Servizi sociali, segnalando in ogni caso immediatamente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori. La relazione (stilata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 473 bis 27 c.p.c.) dovrà pervenire entro e non oltre il
31 GENNAIO 2025, avendo le parti rinunciato al deposito di osservazioni;
6) RECEPISCE l'accordo sopra raggiunto, anche in punto economico, anche esso da intendersi integralmente richiamato;
7) PRENDE ATTO della rinuncia di parte attrice alle domande avanzate di cui agli artt. 473 bis 69 e segg. c.p.c.
473 bis 15 c.p.c. con contestuale accettazione della rinuncia di parte convenuta e, per l'effetto:
8) DICHIARA l'estinzione delle domande di cui al ricorso di parte attrice con richiesta di ordine di protezione ex artt. 473 bis 69 e 70 e con richiesta di provvedimenti indifferibili e urgenti ex art 473 bis 15 c.p.c.;
9) PRENDE ATTO della rinuncia delle parti alle istanze istruttorie, riservandosi l'attivazione dei poteri d'ufficio istruttori ex art. 473 bis 2 c.p.c.;
10) FISSA per esame delle relazioni dei Servizi Sociali udienza che sin d'ora sostituisce ex art.127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni, con eventualmente ed auspicabilmente con la precisazione delle conclusioni congiunte a richiesta di assunzione della causa subito in decisione con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c., note scritte da effettuarsi entro il 26 FEBBRAIO 2025 (ore 10,00), riservando all'esito ogni determinazione e valutazione;
11) RIMETTE al Collegio per la pronuncia della sentenza parziale di separazione.”
La causa, pertanto, limitatamente alla domanda sullo status, è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 6 novembre 2024.
La domanda di separazione
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
pagina 7 di 9 Sul punto deve premettersi che e hanno contratto matrimonio con Parte_3 CP_1 il rito concordatario a IA (PG) in data 21.09.2013 (matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di IA Anno 2013 N. 194 parte II serie A), in regime di comunione dei beni.
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Infatti, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente tale.
Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto.
Orbene, nel caso di specie, le circostanze come riferite ed evidenziate dalla parte attrice, le ulteriori allegazioni e deduzioni di entrambe le parti, l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita, portano a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile e, pertanto, ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione personale delle parti, ex art. 151, 1° comma c.c., come da domanda delle parti, avendo le stesse rinunciato espressamente alla domanda anche di addebito e alle relative istanze istruttorie.
Dopo la pronuncia sullo status, la causa deve però essere rimessa in istruttoria con separata ordinanza pronunciata contestualmente, essendo opportuna la prosecuzione del giudizio per provvedere alle ulteriori domande delle parti, come già disposto dal Giudice Delegato con ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. del 29 ottobre 2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, NON definendo il giudizio, così decide:
1) DICHIARA la separazione ex art. 151 comma 1 c.c. di e che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio con il rito concordatario a IA (PG) in data 21.09.2013 (matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di IA Anno 2013 N. 194 parte II serie A), in regime di comunione dei beni.
2) PROVVEDE, in ordine alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza contestuale all'odierna sentenza;
3) RISERVA alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese;
pagina 8 di 9 4) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IA perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio in data 6 novembre 2024
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta a ruolo in data 1 luglio 2024 promossa da:
nata a [...] - PERU' in data 24 maggio 1986; Cod. Fisc. Parte_1
; rappresentata e difesa dall' Avv. DANIELA MISSAGLIA ed elettivamente domiciliato C.F._1 presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE CONTRO
nato a [...] - ALBANIA in data 21 maggio 1985; Cod. Fisc. ; CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall' Avv. ALESSANDRA ROSSARI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
E
AVV. , Curatrice Speciale dei FIGLI MINORI (NATO A MILANO, IL Controparte_2 Per_1
17/01/2017) E (NATO A MILANO, IL G. 11/11/2019), nominata con provvedimento del 1 luglio 2024 Per_2
e costituitasi nel giudizio con memoria del 8 luglio 2024.
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO
pagina 1 di 9 OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL 29 OTTOBRE 2024
********************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 1 luglio 2024, con richiesta di adozione anche inaudita altera parte di provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis. 15 c.p.c. e contestuale ordine di protezione ex artt. 473 bis 69-70
c.p.c., premesso di aver contratto matrimonio con il rito concordatario a Parte_1
IA (PG) in data 21.09.2013 ( matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
IA Anno 2013 N. 194 parte 2 serie A) con in regime di comunione dei beni, CP_1
matrimonio dalla cui unione sono nati due figli (nato a [...], il [...]) e (nato a Per_1 Per_2
Milano, il 11/11/2019), chiedeva al Tribunale di Milano, in via cautelare ed urgente, di emettere ordine di protezione anche inaudita altera parte ex artt. 473 bis.69 e 70 c.p.c. con divieto di avvicinamento del marito alla casa familiare sita in Milano, Via Vittorio Scialoia n. 11 nel raggio di 200 metri, divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli e con divieto di comunicazione telefonica. Sempre in via cautelare richiedeva incontri padre/figli in modalità protetta, ammonimento in ordine alle responsabilità di cui all'art. 388 cp, indagine su redditi del marito ed in via istruttoria interrogatorio libero e prova per testi. In via indifferibile ed urgente, anche inaudita altera parte, ex art. 473 bis. 15 c.p.c., si chiedeva di disporre l'affido superesclusivo dei minori alla madre, sino all'esito della CTU sul nucleo familiare, con collocamento presso la stessa, assegnazione alla madre della casa familiare, un contributo per il mantenimento dei figli di € 2.000,00 oltre al 100% delle spese straordinarie e versamento in favore della moglie di un assegno di mantenimento di € 500,00 mensili, con richiesta di emissione di ogni provvedimento ritenuto opportuno a tutela della salute psico-fisica dei minori e e della NO incluso lo svolgimento di CTU psicologica Per_2 Per_1 Parte_1
su tutto il nucleo familiare. Nel merito, l'attrice chiedeva di pronunciare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, con addebito della responsabilità della frattura coniugale al marito e, confermando l'ordine di protezione eventualmente concesso, disporre l'affido supersclusivo dei minori alla madre, con collocamento presso la stessa, disporre urgente CTU medico-psicologica sull'intero nucleo familiare, disponendo, anche nelle more della richiesta C.T.U. medico-psicologica, che il padre veda i figli esclusivamente in presenza di un Educatore Professionale individuato dai Servizi Sociali territorialmente competenti. Infine, sempre nel merito, richiedeva assegnazione alla madre della casa familiare e le medesime statuizioni economiche richieste in via cautelare a favore dei figli e della moglie.
Con decreto emesso in data 1 luglio 2024, con riferimento alla richiesta di protezione ex artt. 473 bis 69 e 70
c.p.c., il Giudice Delegato, ritenuto che, sulla base di quanto dedotto e dei documenti prodotti, non sussistessero i presupposti per emettere il provvedimento richiesto inaudita altera parte, dovendosi pertanto instaurare il pagina 2 di 9 contraddittorio, fissava davanti a sé udienza per il 18 luglio 2024. Inoltre con il medesimo decreto il Giudice delegato, ritenuto altresì che non sussistessero i presupposti normativi come previsti dal nuovo ex art. 473 bis 15
c.p.c. da pronunciare inaudita altera parte, nella sua accezione normativa tipica e non interpretabile, investendo la richiesta pronuncia l'intera responsabilità genitoriale e gli obblighi economici da porre a carico del marito anche in favore della moglie, oggetto di futuri accertamenti, rigettava i provvedimenti indifferibili come richiesti, anche inaudita altera parte, ex art. 473 bis 15 c.p.c. e nell'esercizio dei poteri d'ufficio ex art. 473bis 2
c.p.c. conferiva incarico ai Servizi Sociali del Comune di Milano competenti territorialmente, in collaborazione con i Servizi Specialistici ASST e in coordinamento con il nominato curatore speciale, per la presa in carico immediata del nucleo familiare e le indagini conoscitive del caso e nominava quale curatore speciale ai sensi degli artt. 473 bis. 2 e 8 II comma c.p.c. l'avvocato , iscritta all'albo degli Avvocati Controparte_2 di Milano, fissando contestualmente udienza di prima comparizione per il procedimento principale di separazione ex art. 473 bis 21 c.p.c. per la data del 29 ottobre 2024.
All'udienza cautelare così fissata del 18 luglio 2024 il Giudice, in assenza del convenuto, ritenuta la necessità di acquisire la prova della regolarità della notifica del ricorso per l'ordine di protezione non prodotta da parte attrice, su richiesta della stessa parte, rinviava la causa per la discussione dell'istanza ex art. 473 bis. 69 c.p.c. all'udienza già fissata per il merito del 29 ottobre 2024.
Con memoria di costituzione ritualmente depositata in data 24 settembre 2024 si costituiva il CP_1 quale, in via preliminare, chiedeva di rigettare tutte le domande ex adverso formulate in via cautelare ed urgente ex art. 473 bis 69,70 c.p.c. ed ex art. 473 bis 15 c.p.c. Nel merito chiedeva, in via principale, di pronunciare la separazione dei coniugi con addebito alla moglie, previo accertamento della capacità genitoriale della stessa, chiedeva inoltre affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento degli stessi presso la madre e conseguente assegnazione della casa coniugale, di determinare i tempi di visita con il padre come da calendario meglio descritto nella comparsa di costituzione de quo, contributo per il mantenimento dei figli di €
600,00 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. In via subordinata, il convenuto chiedeva, in caso di inidoneità della madre, affidamento superesclusivo dei figli al padre, con conseguente assegnazione della casa familiare, visite alla madre eventualmente in modalità protetta ed i medesimi provvedimenti economici come articolati in via principale. In via istruttoria si chiedeva interpello della madre, CTU sulla capacità genitoriale, conferma del curatore speciale e dei Servizi Sociali nominati ed ordine di esibizione documentazione ex art 210 c.p.c..
Con decreto in data 27 settembre 2024 il Giudice Delegato, ritenuto opportuno, in vista dell'udienza già fissata e prima della decorrenza dei termini di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c. e tenuto conto delle domande rispettivamente formulate, fissare un'udienza davanti al Giudice onorario delegato al fine consentire alle parti di poter vagliare e sperimentare ipotesi conciliative e comunque al fine di acquisire ulteriori elementi utili all'assunzione dei provvedimenti da parte del Tribunale, fissava udienza per il 9 ottobre 2024 davanti al Giudice onorario delegato,
Dott.ssa Roberta Madera..
pagina 3 di 9 A seguito di istanza di differimento di parte attrice del 7 ottobre 2024 l'udienza di comparizione delle parti con i rispettivi difensori, dinanzi al Giudice Onorario delegato, veniva rinviata al 24 ottobre 2024.
Depositate dalle parti le memorie ex art. 473 bis. 17 c.p.c. con le relative istanze e domande, all'udienza del 24 ottobre 2024 il Giudice Onorario delegato, preso atto della volontà delle parti di consensualizzare anche ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. un accordo completo come allegato al verbale medesimo, sottoscritto dalle parti e dai difensori e ritenendo pertanto superfluo procedere all'audizione delle parti, come richiesto congiuntamente dai difensori e dal curatore speciale dei minori, rimetteva gli atti al Giudice delegato.
Con decreto in data 25 ottobre 2024 il Giudice delegato, letti gli atti del procedimento, richiamato il provvedimento in data 1 luglio 2024 con nomina del curatore speciale e dei Servizi Sociali, letta la relazione interlocutoria del servizi sociali pervenuta il 24 ottobre 2024, letto il verbale dell'udienza del 24 ottobre 2024 davanti al Got dott.ssa Madera, dove le parti raggiungevano un accordo completo per la definizione del giudizio di separazione e per il divorzio, con richiesta di procedere ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., considerata la necessità di sentire le parti e verificare - considerate le allegazioni di violenza - la conformità dell'accordo agli interessi dei figli minori e la necessità o meno dell'intervento dei Servizi già delegati, confermava la prima udienza di comparizione fissata per il 29 ottobre 2024.
Alla prima udienza di comparizione ex art. 473 bis 21 c.p.c. del 29 ottobre 2024, il Giudice Delegato, dopo aver rilevato, stante le questioni sollevate negli atti introduttivi e il conseguente incarico conferito ai Servizi Sociali,
l'impossibilità di procedere ai sensi del art 473 bis 51 cpc, sentiva le parti e le invitava a rinnovare e trovare un accordo a chiusura della fase ex artt. 473 bis 21, 22 c.p.c..
Le parti pertanto confermavano integralmente l'accordo raggiunto davanti al Giudice Onorario delegato, dott.ssa
Roberta Madera, all'udienza del 24 ottobre 2024 con le conclusioni congiunte ivi rassegnate, con rinuncia a tutte le ulteriori domande e istanze, precisando di avere raggiunto ulteriori accordi su altre questioni, come da foglio separato prodotto e che costituiva parte integrante del verbale del 29 ottobre 2024, il quale, previa integrale lettura, veniva confermato e integralmente sottoscritto dalle parti e le cui condizioni qui integralmente si riportano:
“
1. dichiarare cessata materia del contendere in ordine alla richiesta di provvedimenti urgenti ed indifferibili ex art 473 bis 15 cpc;
2. disporre affidamento condiviso dei figli minori e ed il loro collocamento prevalente presso Per_1 Per_2 la madre;
3.disporre l'assegnazione della casa coniugale alla madre collocataria con tutto quanto l'arreda e correda, dando atto che il Signor si è già allontanato. L'abitazione costituirà pertanto residenza e domicilio CP_1 prevalente dei minori;
4.disporre in merito al diritto di visita e di frequentazione dei figli da parte del signor che, salvo diverso CP_1
e miglior accordo, egli terrà con sè e : Per_1 Per_2
− a weekend alternati dal venerdì, prendendoli dalla casa materna alle ore 18.30, fino alla domenica sera alle 20.30;
pagina 4 di 9 − un pomeriggio-sera infrasettimanale: il mercoledì quando il weekend è di spettanza paterna e il giovedì quando il week end è di spettanza materna, dalle ore 18.30 sino alle 20.30.
− per le vacanze invernali dalla fine della scuola (inizio vacanze scolastiche) fino al 30 dicembre e dal 30 dicembre mattina (ore 12,00) al giorno prima della ripresa della scuola;
− Pasqua alternata ad anni alterni con la madre
− per le vacanze estive: due settimane non consecutive nel mese di agosto fino all'estate 2026 compresa.
Dal 2027 le due settimane potranno essere consecutive, quindi da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
5. disporre che il Signor corrisponderà alla NO , a titolo di assegno di mantenimento ordinario CP_1 Pt_1 dei figli, la somma di € 1200,00 (pari a uro 600,00 ciascuno) con somma rivalutata secondo gli indici ISTAT a partire da ottobre 2025. Il versamento partirà dal mese di novembre 2024 entro il 5 di ogni mese;
6. disporre che le spese straordinarie dei figli, come previste nel Protocollo del Tribunale di Milano, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% e che ogni genitore potrà detrarle dalla relativa dichiarazione dei redditi. Il Signor presta già il proprio consenso, impegnandosi a sostenerne i costi pro CP_1 quota, affinchè termini il ciclo scolastico, della scuola primaria di I grado, presso l'istituto Gonzaga e Per_1 riservandosi di valutare che anche possa frequentare lo stesso istituto ( vedi accordo sulle altre Per_2 questioni già raggiunto).
7. dare atto che la NO si impegna a rimettere la querela sporta nei confronti del marito ed il Signor Pt_2 si impegna ad accettare la rimessione. CP_1
Altre questioni:
• SETTIMANA BIANCA: corrispondente a quella di carnevale, con la madre;
• VISITE SPECIALISTICHE: a carico dell'assicurazione sanitaria del padre, con l'eventuale franchigia divisa al 50%;
• TRASPORTI A SCUOLA: il padre si impegna ad accompagnare e riprendere a scuola: il Per_1
lunedì e giovedì e il venerdì. Per_2
In caso di imprevisto il padre si impegna ad avvisare la madre tre giorni prima, verificando la sua disponibilità.
In caso di impossibilità a provvedere sia della madre che della nonna materna, le spese per un sostituto verranno divise al 50%;
• ESTATE Giugno: campus estivo al 50%
Luglio:Sardegna con la madre, prevedendo che il padre possa esercitare il suo periodo di spettanza;
Agosto come da verbale
• Assegno NI : al 100% alla madre;
• : la NO si impegna a pagare il 100% dei primi due anni ( Controparte_3 Pt_1
a.s. 2025-2026; a.s. 2026-2027) ed i genitori si impegnano a dividere al 50% i restanti tre anni ( a.s.
2027-2028; a.s. 2028-2029; a.s. 2029-2030)
pagina 5 di 9 • RIMBORSO 730: il Signor si impegna a rifondere il 50% dei rimborsi sulla ristrutturazione della CP_1 casa familiare”
All'esito dell'audizione delle parti, le stesse, con i rispettivi difensori, e la curatrice speciale, chiedevano, pertanto, al Giudice Delegato l'emissione dei provvedimenti temporanei e urgenti ax art. 473 bis 22 c.p.c. in conformità all'accordo raggiunto, chiedendo altresì ai Servizi Sociali già incaricati di proseguire nelle deleghe conferite e di completare l'accertamento psicodiagnostico delegato con rinvio dell'udienza al fine di verificare se fosse possibile un accordo definitivo delle parti senza necessità degli interventi dei Servizi sociali e con conclusioni congiunte.
Le parti chiedevano, altresì, la pronuncia di sentenza parziale di separazione e dichiaravano di rinunciare a tutte le domande avanzate ed alle istanze istruttorie orali articolate e alla richiesta di CTU, rimettendosi comunque all'attivazione dei poteri istruttori del Giudice, rinunciando altresì all'assegnazione di un termine per le memorie di replica sulle relazioni dei Servizi sociali.
Il Giudice delegato, sentite le parti con i loro difensori, sentito altresì il curatore speciale, cosi provvedeva:
“Rilevato come sia emerso anche dalla dai primi accertamenti svolti dai servizi sociali che la situazione del nucleo familiare si è progressivamente stabilizzata con un miglioramento ed una distensione dei rapporti tra le parti che sembrano al momento riuscire ad assumere un ruolo genitoriale sufficientemente sereno e maggiormente collaborativo.
Ritenuto, pertanto, come - pur essendo emerse delle serie incomprensioni in passato tra le parti con anche una denuncia presentata dalla signora che si è invero impegnata a rimettere – sulla base degli elementi qui emergenti positivi possa essere disposto, come da accordo apprezzabilmente raggiunto dalle parti, l'affido condiviso dei figli minori, trattandosi del regime privilegiato previsto dal Legislatore, con collocamento presso la madre, neppure mai messo in discussione e con tempi oggetto di accordo già sperimentati del tutto adeguati a far mantenere un rapporto stabile e continuativo tra figli e il padre.
Osservato come possa essere, altresì, recepito l'accordo economico pure raggiunto dalle parti che pare del tutto equo e congruo sulla base degli elementi risultanti dai dati anche documentali prodotti dalle parti e le ulteriori pattuizioni negoziali raggiunto dalle stesse.
Ritenuto, pertanto, di dover confermare l'incarico Servizi sociali sollecitando il completamento della valutazione psicodiagnostica già delegata anche alla luce dell'accordo complessivo come raggiunto dalle parti medesime.
Osservato che parte attrice ha rinunciato al ricorso ex art. 473 bis. 69,70 c.p.c. e ex art. 473 bis. 15 c.p.c..con contestuale accettazione della rinuncia e va pertanto dichiarata l'estinzione;
Rilevato che le parti hanno rinunciato anche alle istanze istruttorie articolate, chiedendo solo lo svolgimento degli accertamenti dei Servizi Sociali, riservandosi il Giudice all'esito l'eventuale attivazione dei poteri d'ufficio del Giudice ai sensi dell'art. 473 bis. 2 c.p.c.
Ritenuto, quindi, fissare udienza per esame delle relazioni e per verificare se sia possibile un accordo definitivo delle parti con la precisazione delle conclusioni congiunte.
Visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.
pagina 6 di 9
PQM
Visto e recepito l'accordo delle parti raggiunto in udienza e allegato al presente verbale di cui ne costituisce parte integrante, verbale che viene a tal fine redatto in formato cartaceo:
1) AUTORIZZA le parti a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) DISPONE L'AFFIDO dei figli minori nato il [...] e nato il [...] ad [...] i Per_1 Per_2 genitori con collocamento presso la madre nella casa ex coniugale di Milano via Scialoja n 11;
3) DISPONE che il padre possa vedere i figli secondo i tempi e le modalità oggetto di accordo sopra riportato da intendersi richiamato;
4) ASSEGNA la casa ex coniugale di Milano via Scialoja n 11, con tutti gli arredi, alla madre;
5) CONFERMA gli incarichi già conferiti ai Servizi Sociali e Specialistici del Comune di Milano (luogo di residenza dei minori), disponendo che continuino nell'attività delegata e completino l'accertamento in corso, trasmettendo una relazione completa ed esaustiva sugli esiti dell'attività delegata, fornendo al Tribunale tutti gli elementi utili per assumere le determinazioni definitive, se possa essere confermato l'assetto oggetto di accordo con tutti i suggerimenti e le indicazioni indicando se sia o meno ancora necessario l'intervento dei Servizi sociali, segnalando in ogni caso immediatamente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori. La relazione (stilata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 473 bis 27 c.p.c.) dovrà pervenire entro e non oltre il
31 GENNAIO 2025, avendo le parti rinunciato al deposito di osservazioni;
6) RECEPISCE l'accordo sopra raggiunto, anche in punto economico, anche esso da intendersi integralmente richiamato;
7) PRENDE ATTO della rinuncia di parte attrice alle domande avanzate di cui agli artt. 473 bis 69 e segg. c.p.c.
473 bis 15 c.p.c. con contestuale accettazione della rinuncia di parte convenuta e, per l'effetto:
8) DICHIARA l'estinzione delle domande di cui al ricorso di parte attrice con richiesta di ordine di protezione ex artt. 473 bis 69 e 70 e con richiesta di provvedimenti indifferibili e urgenti ex art 473 bis 15 c.p.c.;
9) PRENDE ATTO della rinuncia delle parti alle istanze istruttorie, riservandosi l'attivazione dei poteri d'ufficio istruttori ex art. 473 bis 2 c.p.c.;
10) FISSA per esame delle relazioni dei Servizi Sociali udienza che sin d'ora sostituisce ex art.127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni, con eventualmente ed auspicabilmente con la precisazione delle conclusioni congiunte a richiesta di assunzione della causa subito in decisione con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c., note scritte da effettuarsi entro il 26 FEBBRAIO 2025 (ore 10,00), riservando all'esito ogni determinazione e valutazione;
11) RIMETTE al Collegio per la pronuncia della sentenza parziale di separazione.”
La causa, pertanto, limitatamente alla domanda sullo status, è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 6 novembre 2024.
La domanda di separazione
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
pagina 7 di 9 Sul punto deve premettersi che e hanno contratto matrimonio con Parte_3 CP_1 il rito concordatario a IA (PG) in data 21.09.2013 (matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di IA Anno 2013 N. 194 parte II serie A), in regime di comunione dei beni.
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Infatti, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente tale.
Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto.
Orbene, nel caso di specie, le circostanze come riferite ed evidenziate dalla parte attrice, le ulteriori allegazioni e deduzioni di entrambe le parti, l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita, portano a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile e, pertanto, ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione personale delle parti, ex art. 151, 1° comma c.c., come da domanda delle parti, avendo le stesse rinunciato espressamente alla domanda anche di addebito e alle relative istanze istruttorie.
Dopo la pronuncia sullo status, la causa deve però essere rimessa in istruttoria con separata ordinanza pronunciata contestualmente, essendo opportuna la prosecuzione del giudizio per provvedere alle ulteriori domande delle parti, come già disposto dal Giudice Delegato con ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. del 29 ottobre 2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, NON definendo il giudizio, così decide:
1) DICHIARA la separazione ex art. 151 comma 1 c.c. di e che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio con il rito concordatario a IA (PG) in data 21.09.2013 (matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di IA Anno 2013 N. 194 parte II serie A), in regime di comunione dei beni.
2) PROVVEDE, in ordine alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza contestuale all'odierna sentenza;
3) RISERVA alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese;
pagina 8 di 9 4) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IA perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio in data 6 novembre 2024
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 9 di 9