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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 10455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10455 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 27296/2022 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
XII SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza cartolare del 13/11/2025
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la presente udienza è celebrata ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020 (conv. con modifiche in L. n. 77/2020) e che, entro il termi- ne assegnato dalla scrivente, ambo le parti hanno depositato note scritte, illu- strando le ragioni poste a fondamento delle rispettive conclusioni;
sulle rassegnate conclusioni il Giudice, nella persona della dott.ssa Filomena
Fiore, decide la causa mediante pronuncia della presente sentenza che viene incorporata al verbale di udienza ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Filomena Fiore
R.Gen.Aff.Cont.n. 27296/2022
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Filomena Fiore, in funzione di giudice monocratico all'udienza del 13 novembre 2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al rg 27296/2022
TRA
con studio in Napoli alla Via Diocleziano 442, (P. IVA Parte_1
) elettivamente domiciliato in Salerno ala Via Gelso n. 51/C pres- P.IVA_1 so lo studio dell'Avv. ANGELA FALCONE, C.F. , del Fo- C.F._1 ro di Salerno, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti indirizzo di posta elettronica indicato ai fini delle notifiche e comunicazioni: mail
[...]
Email_1
- ATTORE
E
- Controparte_1
(C.F. ) in persona dell'amministratore p.t. Dott. P.IVA_2 Controparte_2
( , difeso e rappresentato nel presente giudizio CodiceFiscale_2 dall'Avv. Salvatore Coppola (C.F. ), elettivamente domici- C.F._3 liato in Napoli alla via Leone Marsicano n.2, come da procura su foglio a parte e allegata alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale- indirizzo PEC: Email_2
- CONVENUTO
OGGETTO: PRESTRAZIONE INTELLETTUALE
CONCLSUIONI: Come da note di trattazione scritta sostitutive del verbale e contenenti le istanze e conclusioni delle parti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, dunque, mediante la concisa esposizione del- le ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del pro- cesso, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
2
A questo punto, e prima di passare al merito del giudizio, si ritiene oppor- tuno effettuare una breve digressione relativa alle vicende sostanziali, e all'andamento processuale, che hanno condotto all'instaurazione del giudizio de quo tenendo conto dei fatti che, ciascuna parte, ha posto a fondamento delle ri- spettive domande, eccezioni e deduzioni.
A seguito di ricorso con il n.rg. 79478/2019 presso l'Ufficio del Giudice di
Pace di Napoli, da parte dell'Arch. , il Giudice di Pace designato Parte_1 nella persona della Dott.ssa Nicoletta D'Antuono, accoglieva la richiesta e con- cedeva il decreto ingiuntivo n. 12022/2019 del 16/12/2019, con quale veniva in- giunto al Condominio via Nuova Poggioreale 21 D Is. 13 sc.V in Napoli di paga- re in favore del la somma di €uro 2672,00 oltre gli interessi legali dal- Parte_2 la data del decreto al saldo effettivo ed alle spese di questo procedimento…”.
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione il
[...] in persona Parte_3 dell'amministratore p.t. Dott. sollevava la preliminare ec- Controparte_3 cezione di incompetenza per valore. Il gdp accoglieva l'eccezione e rimetteva le parti avanti il Tribunale. L'Arch. riassumeva il giudizio nei termini. Parte_1
In punto di diritto, giova preliminarmente rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha ad oggetto la legittimità del provvedi- mento concesso, ma integrando giudizio a cognizione piena ad esauriente con- cerne, piuttosto, la sussistenza o meno della pretesa creditoria azionata. In so- stanza, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giu- dizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esi- stenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Nel giudizio di opposizione l'onere della prova del fatto costitutivo del di- ritto di credito consacrato dal decreto ingiuntivo continua a gravare ex art. 2697
c.c. sul ricorrente, in virtù della domanda di pagamento da questi proposta e la formazione del convincimento del giudice sarà nuovamente regolata, agli effetti della decisione in merito all'opposizione, dalle norme vigenti in un giudizio ordi-
3
nario di cognizione (ex multis, Cassazione civile sez. un., 13/01/2022, sent.
n.927).
Orbene, sulla scorta del corredo probatorio offerto dalle parti la riassunta domanda è fondata e va accolta.
In via preliminare deve precisarsi che, sebbene nel corso del giudizio le parti abbiano tentato di transigere la controversia ad oggi il lamenta il Parte_1 mancato pagamento delle somme concordate deducendo di aver incassato solo parte di quanto effettivamente dovuto.
A tal proposito, la difesa del convenuto: ”ha dedotto che nel corso del processo al solo fine di transigere la lite, il condominio ha aderito alla proposta transattiva di parte ricorrente, avente ad oggetto il pagamento di euro 2.400 a favore del ed euro1.995,00 per spese legali. L'accordo è stato portato Parte_1
a conoscenza del Magistrato alla udienza del 14 ottobre 2024. L'amministratore del ha emesso i piani di riparto e si è impegnato a porre in essere CP_1 tutte le iniziative utile per il recupero anche coattivo delle quote dovute. Ha provveduto al pagamento prima di un importo in acconto in favore del Parte_1 di € 500,00 e un importo in acconto in favore del legale di € 350,00 e successi- vamente ha versato un ulteriore importo in data 10 giugno 2025 di € 1120,00 in favore di e di € 957,00 in favore dell'avv. Falcone, dichiarando- Parte_1 si disponibile a comunicare tutti i dati necessari per consentire al creditore di aggredire l'unico condomino moroso - – per il residuo importo. Sul punto CP_4 si rileva che l'accordo è stato correttamente autorizzato dall'assemblea e porta- to a conoscenza del Magistrato, pertanto ha piena efficacia e costituisce un tito- lo valido che vincola l'assemblea stessa. Di contro il creditore ha ritenuto di pro- seguire il processo”.
Di converso, il anche con le note sostitutive del verbale Parte_1 dell'odierna udienza ha chiesto di condannare il
[...]
( in Controparte_5 P.IVA_3 persona dell'Amm.re p.t. al pagamento, in suo favore della somma di euro
1.050,00 quale saldo di quanto richiesto pari ad euro 2.670,00 per la Fattura proforma depositata agli atti e posta a base del monitorio da cui sono stati de- curtati gli acconti ricevuti pari ad euro 1.620,00, oltre interessi e rivalutazioni come per legge, o quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta dal Giu- dicante.
4
Orbene, ricostruiti in tali termini i fatti di causa e l'andamento del proces- so, al fine di addivenire ad una statuizione sul merito, dato che si verte in mate- ria di rapporti obbligatori, in relazione alla ripartizione dell'onere probatorio, se- condo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, parte opposta, ovvero il creditore in senso sostanziale, è tenuto a fornire prova del fatto costitutivo del diritto dedotto in giudizio, nonché della certezza ed esigibilità del relativo credi- to mentre grava su controparte, anche a fronte della mera allegazione del fatto dell'inadempimento, l'onere di provare l'esistenza di fatto estintivo o impeditivo idoneo a paralizzare l'altrui pretesa.
Ordunque, sulle esposte posizioni delle parti, nei fatti, il con la Parte_1 documentazione prodotta in sede di richiesta di D.I., ha assolto all'onere della prova sullo stesso incombente ai sensi del citato art. 2697 c.c. em tenuto conto di quanto addotto nei successivi scritti difensivi, il predetto risulta ancora credi- tore della somma di € 1.050,00 limitatamente alla quale la domanda attorea va accolta.
Sulla detta somma vanno riconosciuti gli interessi legali dal 10 gennaio
2020 al soddisfo.
Invece, deve essere rigettata la riconvenzionale spiegata dal convenu- to/opposto atteso che le argomentazioni poste a supporto della stessa sono ri- maste prive di prova.
All'uopo, gli esiti della chiesta e non ammessa CTU da parte del CP_6 minio, in ragione della quale è stata spiegata domanda riconvenzionale, al fine di accertare l'inadempimento del agli obblighi contrattuali, avendo Parte_2 egli omesso di calcolare le penali a carico del condominio secondo la previsione di cui all'art. 4 del contratto di appalto con il conseguente danno cagionato ad esso committente (non provato e ne quantificato) non avrebbero avuto alcun in- fluenza nel presente giudizio (ben potendo formare oggetto di altro procedimen- to), atteso che l'oggetto della causa è rappresentato dalla richiesta di condanna del Condominio al pagamento delle somme dovute per la prestazione intellet- tuale prestata.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte devono ritenersi as- sorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorben- te, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, 8 sez. II, 03
5
luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
In relazione al governo delle spese, le stesse seguono la soccombenza del convenuto , e si liquidano in dispositivo secondo i parametri me- CP_1 di di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (espunta la fase istruttoria in quanto non espletata) tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta, della natura, difficoltà e delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del G.O.P, dott.ssa Filomena Fiore, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- accoglie la domanda proposta da;
Parte_1
- per l'effetto, condanna il Controparte_5 in persona dell'amministratore p.t. Dott.
[...]
al pagamento in favore dell'attore della somma di € 1.050,00 Controparte_2 oltre gli interessi legali dal 10 gennaio 2020 al soddisfo;
- condanna il Controparte_7 in persona dell'amministratore p.t. Dott.
[...] CP_2
e alla rifusione delle spese processuali in favore dell'avv.to Angela Fal-
[...] cone che ha dichiarato di averne fatto anticipo e che si quantificano in €
2,552,00, oltre iva, spese vive pari ad € 130,00 e accessori, nonchè, il 15% di contributo forfettario come per legge, decurtate le somme già incassate.
La sentenza è esecutiva come per legge.
Così deciso in Napoli il 13/11/2025
Il Giudice dott.ssa Filomena Fiore
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) ed è contenuto nel fa- scicolo informatico.
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Tribunale di Napoli
XII SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza cartolare del 13/11/2025
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la presente udienza è celebrata ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020 (conv. con modifiche in L. n. 77/2020) e che, entro il termi- ne assegnato dalla scrivente, ambo le parti hanno depositato note scritte, illu- strando le ragioni poste a fondamento delle rispettive conclusioni;
sulle rassegnate conclusioni il Giudice, nella persona della dott.ssa Filomena
Fiore, decide la causa mediante pronuncia della presente sentenza che viene incorporata al verbale di udienza ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Filomena Fiore
R.Gen.Aff.Cont.n. 27296/2022
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Filomena Fiore, in funzione di giudice monocratico all'udienza del 13 novembre 2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al rg 27296/2022
TRA
con studio in Napoli alla Via Diocleziano 442, (P. IVA Parte_1
) elettivamente domiciliato in Salerno ala Via Gelso n. 51/C pres- P.IVA_1 so lo studio dell'Avv. ANGELA FALCONE, C.F. , del Fo- C.F._1 ro di Salerno, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti indirizzo di posta elettronica indicato ai fini delle notifiche e comunicazioni: mail
[...]
Email_1
- ATTORE
E
- Controparte_1
(C.F. ) in persona dell'amministratore p.t. Dott. P.IVA_2 Controparte_2
( , difeso e rappresentato nel presente giudizio CodiceFiscale_2 dall'Avv. Salvatore Coppola (C.F. ), elettivamente domici- C.F._3 liato in Napoli alla via Leone Marsicano n.2, come da procura su foglio a parte e allegata alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale- indirizzo PEC: Email_2
- CONVENUTO
OGGETTO: PRESTRAZIONE INTELLETTUALE
CONCLSUIONI: Come da note di trattazione scritta sostitutive del verbale e contenenti le istanze e conclusioni delle parti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, dunque, mediante la concisa esposizione del- le ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del pro- cesso, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
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A questo punto, e prima di passare al merito del giudizio, si ritiene oppor- tuno effettuare una breve digressione relativa alle vicende sostanziali, e all'andamento processuale, che hanno condotto all'instaurazione del giudizio de quo tenendo conto dei fatti che, ciascuna parte, ha posto a fondamento delle ri- spettive domande, eccezioni e deduzioni.
A seguito di ricorso con il n.rg. 79478/2019 presso l'Ufficio del Giudice di
Pace di Napoli, da parte dell'Arch. , il Giudice di Pace designato Parte_1 nella persona della Dott.ssa Nicoletta D'Antuono, accoglieva la richiesta e con- cedeva il decreto ingiuntivo n. 12022/2019 del 16/12/2019, con quale veniva in- giunto al Condominio via Nuova Poggioreale 21 D Is. 13 sc.V in Napoli di paga- re in favore del la somma di €uro 2672,00 oltre gli interessi legali dal- Parte_2 la data del decreto al saldo effettivo ed alle spese di questo procedimento…”.
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione il
[...] in persona Parte_3 dell'amministratore p.t. Dott. sollevava la preliminare ec- Controparte_3 cezione di incompetenza per valore. Il gdp accoglieva l'eccezione e rimetteva le parti avanti il Tribunale. L'Arch. riassumeva il giudizio nei termini. Parte_1
In punto di diritto, giova preliminarmente rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha ad oggetto la legittimità del provvedi- mento concesso, ma integrando giudizio a cognizione piena ad esauriente con- cerne, piuttosto, la sussistenza o meno della pretesa creditoria azionata. In so- stanza, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giu- dizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esi- stenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Nel giudizio di opposizione l'onere della prova del fatto costitutivo del di- ritto di credito consacrato dal decreto ingiuntivo continua a gravare ex art. 2697
c.c. sul ricorrente, in virtù della domanda di pagamento da questi proposta e la formazione del convincimento del giudice sarà nuovamente regolata, agli effetti della decisione in merito all'opposizione, dalle norme vigenti in un giudizio ordi-
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nario di cognizione (ex multis, Cassazione civile sez. un., 13/01/2022, sent.
n.927).
Orbene, sulla scorta del corredo probatorio offerto dalle parti la riassunta domanda è fondata e va accolta.
In via preliminare deve precisarsi che, sebbene nel corso del giudizio le parti abbiano tentato di transigere la controversia ad oggi il lamenta il Parte_1 mancato pagamento delle somme concordate deducendo di aver incassato solo parte di quanto effettivamente dovuto.
A tal proposito, la difesa del convenuto: ”ha dedotto che nel corso del processo al solo fine di transigere la lite, il condominio ha aderito alla proposta transattiva di parte ricorrente, avente ad oggetto il pagamento di euro 2.400 a favore del ed euro1.995,00 per spese legali. L'accordo è stato portato Parte_1
a conoscenza del Magistrato alla udienza del 14 ottobre 2024. L'amministratore del ha emesso i piani di riparto e si è impegnato a porre in essere CP_1 tutte le iniziative utile per il recupero anche coattivo delle quote dovute. Ha provveduto al pagamento prima di un importo in acconto in favore del Parte_1 di € 500,00 e un importo in acconto in favore del legale di € 350,00 e successi- vamente ha versato un ulteriore importo in data 10 giugno 2025 di € 1120,00 in favore di e di € 957,00 in favore dell'avv. Falcone, dichiarando- Parte_1 si disponibile a comunicare tutti i dati necessari per consentire al creditore di aggredire l'unico condomino moroso - – per il residuo importo. Sul punto CP_4 si rileva che l'accordo è stato correttamente autorizzato dall'assemblea e porta- to a conoscenza del Magistrato, pertanto ha piena efficacia e costituisce un tito- lo valido che vincola l'assemblea stessa. Di contro il creditore ha ritenuto di pro- seguire il processo”.
Di converso, il anche con le note sostitutive del verbale Parte_1 dell'odierna udienza ha chiesto di condannare il
[...]
( in Controparte_5 P.IVA_3 persona dell'Amm.re p.t. al pagamento, in suo favore della somma di euro
1.050,00 quale saldo di quanto richiesto pari ad euro 2.670,00 per la Fattura proforma depositata agli atti e posta a base del monitorio da cui sono stati de- curtati gli acconti ricevuti pari ad euro 1.620,00, oltre interessi e rivalutazioni come per legge, o quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta dal Giu- dicante.
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Orbene, ricostruiti in tali termini i fatti di causa e l'andamento del proces- so, al fine di addivenire ad una statuizione sul merito, dato che si verte in mate- ria di rapporti obbligatori, in relazione alla ripartizione dell'onere probatorio, se- condo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, parte opposta, ovvero il creditore in senso sostanziale, è tenuto a fornire prova del fatto costitutivo del diritto dedotto in giudizio, nonché della certezza ed esigibilità del relativo credi- to mentre grava su controparte, anche a fronte della mera allegazione del fatto dell'inadempimento, l'onere di provare l'esistenza di fatto estintivo o impeditivo idoneo a paralizzare l'altrui pretesa.
Ordunque, sulle esposte posizioni delle parti, nei fatti, il con la Parte_1 documentazione prodotta in sede di richiesta di D.I., ha assolto all'onere della prova sullo stesso incombente ai sensi del citato art. 2697 c.c. em tenuto conto di quanto addotto nei successivi scritti difensivi, il predetto risulta ancora credi- tore della somma di € 1.050,00 limitatamente alla quale la domanda attorea va accolta.
Sulla detta somma vanno riconosciuti gli interessi legali dal 10 gennaio
2020 al soddisfo.
Invece, deve essere rigettata la riconvenzionale spiegata dal convenu- to/opposto atteso che le argomentazioni poste a supporto della stessa sono ri- maste prive di prova.
All'uopo, gli esiti della chiesta e non ammessa CTU da parte del CP_6 minio, in ragione della quale è stata spiegata domanda riconvenzionale, al fine di accertare l'inadempimento del agli obblighi contrattuali, avendo Parte_2 egli omesso di calcolare le penali a carico del condominio secondo la previsione di cui all'art. 4 del contratto di appalto con il conseguente danno cagionato ad esso committente (non provato e ne quantificato) non avrebbero avuto alcun in- fluenza nel presente giudizio (ben potendo formare oggetto di altro procedimen- to), atteso che l'oggetto della causa è rappresentato dalla richiesta di condanna del Condominio al pagamento delle somme dovute per la prestazione intellet- tuale prestata.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte devono ritenersi as- sorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorben- te, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, 8 sez. II, 03
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luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
In relazione al governo delle spese, le stesse seguono la soccombenza del convenuto , e si liquidano in dispositivo secondo i parametri me- CP_1 di di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (espunta la fase istruttoria in quanto non espletata) tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta, della natura, difficoltà e delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del G.O.P, dott.ssa Filomena Fiore, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- accoglie la domanda proposta da;
Parte_1
- per l'effetto, condanna il Controparte_5 in persona dell'amministratore p.t. Dott.
[...]
al pagamento in favore dell'attore della somma di € 1.050,00 Controparte_2 oltre gli interessi legali dal 10 gennaio 2020 al soddisfo;
- condanna il Controparte_7 in persona dell'amministratore p.t. Dott.
[...] CP_2
e alla rifusione delle spese processuali in favore dell'avv.to Angela Fal-
[...] cone che ha dichiarato di averne fatto anticipo e che si quantificano in €
2,552,00, oltre iva, spese vive pari ad € 130,00 e accessori, nonchè, il 15% di contributo forfettario come per legge, decurtate le somme già incassate.
La sentenza è esecutiva come per legge.
Così deciso in Napoli il 13/11/2025
Il Giudice dott.ssa Filomena Fiore
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) ed è contenuto nel fa- scicolo informatico.
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