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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/11/2025, n. 1463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1463 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3652/2024
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3652/2024 tra
Parte_1 RICORRENTE e
Controparte_1 RESISTENTE
Oggi 7 novembre 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per 'avv. SANTUCCI FRANCESCO Parte_1 Per l'avv. MELFI RAFFAELE, oggi sostituito Controparte_1 dall'avv. Luigi Pio Melfi
I procuratori delle parti chiedono congiuntamente che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti, atteso che, a seguito dello sgravio effettuato dall'Ente previdenziale, l'Agente della Riscossione ha provveduto ad emettere il provvedimento di scarto per sottosoglia del credito, come risulta dall'estratto di ruolo aggiornato.
L'avv. Santucci insiste per la condanna di parte resistente al pagamento delle spese processuali, sulla base del principio di causalità, come da pag. n. 5 e ss. del ricorso. Evidenzia come nello sgravio del
6.12.2023 sia indicato che il ricorrente risiede all'estero. Inoltre, alla data del 9.09.2023 di formazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria, era già stata emessa la sentenza del 19.12.2018 n. 925 e, alla data del pignoramento presso terzi del 13.10.2023, controparte avrebbe potuto revocare la comunicazione di iscrizione ipotecaria.
L'avv. Melfi contesta tutto quanto eccepito e dedotto da controparte e insiste per la compensazione delle spese processuali, in virtù dell'indipendenza della posizione previdenziale rispetto alla attività dell'agente della riscossione.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
1 Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 3652/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTUCCI Parte_1 C.F._1 FRANCESCO, con elezione di domicilio in VIA FRA' GIOVANNI ANGELICO 14 50121 FIRENZE, presso il difensore avv. SANTUCCI FRANCESCO PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 MELFI RAFFAELE, elettivamente domiciliata in ZONA MERCATO, 7 85038 SENISE, presso il difensore avv. MELFI RAFFAELE PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 8.11.2024, ha chiesto all'intestato Tribunale di: Parte_1
“accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dell' a provvedere Controparte_1 all'iscrizione ipotecaria sui beni del ricorrente, stante l'inesistenza del credito previdenziale di cui CP_ all'avviso di addebito dell' portante numero 341 2022 00071629 24 000. Con condanna dell' convenuto alla refusione dei compensi e delle spese di causa”. CP_3
Si è costituita in giudizio , dando atto che, a seguito Controparte_1 dello sgravio effettuato dall'Ente previdenziale, l'Agente della Riscossione ha provveduto ad emettere il provvedimento di scarto per sottosoglia del credito, come risulta dall'estratto di ruolo aggiornato, e formulando le seguenti conclusioni: “Dichiarare la cessazione della matria del contendere per avvenuto scarto della posizione da parte dell'Agente della Riscossione con compensazione delle spese di lite per i motivi di cui alla presente memoria.”.
All'odierna udienza, le parti hanno chiesto concordemente che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le stesse, atteso che, a seguito dello sgravio effettuato dall'Ente previdenziale,
l'Agente della Riscossione ha provveduto ad emettere il provvedimento di scarto per sottosoglia del
3 credito, come risulta dall'estratto di ruolo aggiornato.
Parte ricorrente ha insistito nella condanna della resistente al pagamento delle spese processuali a suo favore, sulla base del principio di causalità; parte resistente ha chiesto, invece, che sia disposta l'integrale compensazione delle spese processuali.
La causa è stata istruita sulla documentazione versata in atti dalle parti e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, il Tribunale osserva quanto segue.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia”. (v. Cass. sent. n. 13085/2008).
Ciò posto, nel caso di specie, parte resistente ha dato atto e documentato di avere provveduto ad emettere il provvedimento di scarto per sottosoglia del credito, come risulta dall'estratto di ruolo aggiornato (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte resistente); le parti hanno, quindi, chiesto congiuntamente che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le stesse.
Ciò posto, in conformità alle conclusioni congiunte formulate dalle parti, deve dichiararsi cessata la materia del contendere tra le stesse, in conseguenza dell'emissione del provvedimento di scarto per sottosoglia del credito, come risulta dall'estratto di ruolo aggiornato, a seguito dell'integrale sgravio, in data 6.12.2023, da parte di , dell'avviso di addebito sulla base del quale è stata emessa la CP_2 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto di causa.
Ogni altra questione di rito, di merito o istruttoria risulta assorbita.
Spese processuali
Considerata la condotta processuale di parte resistente e la circostanza che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto di causa è stata emessa in data 9.09.2023 (ovvero prima dell'integrale sgravio dell'avviso di addebito su cui la predetta comunicazione si fonda, avvenuto il 6.12.2023), le spese processuali sono parzialmente compensate tra le parti nella misura della metà, le spese residue sono poste a carico della parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M.
147/2022 (causa di previdenza, valori compresi tra i minimi ed i medi dello scaglione di riferimento, senza liquidazione per la fase istruttoria, in quanto non espletata).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra deduzione, istanza, eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
4 - dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti;
- compensa parzialmente le spese di lite tra le parti nella misura della metà e condanna parte resistente al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese residue, queste ultime liquidate in complessivi euro
950,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre a IVA e CPA, se dovute, come per legge, oltre al contributo unificato.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 7 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
5
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3652/2024 tra
Parte_1 RICORRENTE e
Controparte_1 RESISTENTE
Oggi 7 novembre 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per 'avv. SANTUCCI FRANCESCO Parte_1 Per l'avv. MELFI RAFFAELE, oggi sostituito Controparte_1 dall'avv. Luigi Pio Melfi
I procuratori delle parti chiedono congiuntamente che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti, atteso che, a seguito dello sgravio effettuato dall'Ente previdenziale, l'Agente della Riscossione ha provveduto ad emettere il provvedimento di scarto per sottosoglia del credito, come risulta dall'estratto di ruolo aggiornato.
L'avv. Santucci insiste per la condanna di parte resistente al pagamento delle spese processuali, sulla base del principio di causalità, come da pag. n. 5 e ss. del ricorso. Evidenzia come nello sgravio del
6.12.2023 sia indicato che il ricorrente risiede all'estero. Inoltre, alla data del 9.09.2023 di formazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria, era già stata emessa la sentenza del 19.12.2018 n. 925 e, alla data del pignoramento presso terzi del 13.10.2023, controparte avrebbe potuto revocare la comunicazione di iscrizione ipotecaria.
L'avv. Melfi contesta tutto quanto eccepito e dedotto da controparte e insiste per la compensazione delle spese processuali, in virtù dell'indipendenza della posizione previdenziale rispetto alla attività dell'agente della riscossione.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
1 Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 3652/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTUCCI Parte_1 C.F._1 FRANCESCO, con elezione di domicilio in VIA FRA' GIOVANNI ANGELICO 14 50121 FIRENZE, presso il difensore avv. SANTUCCI FRANCESCO PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 MELFI RAFFAELE, elettivamente domiciliata in ZONA MERCATO, 7 85038 SENISE, presso il difensore avv. MELFI RAFFAELE PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 8.11.2024, ha chiesto all'intestato Tribunale di: Parte_1
“accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dell' a provvedere Controparte_1 all'iscrizione ipotecaria sui beni del ricorrente, stante l'inesistenza del credito previdenziale di cui CP_ all'avviso di addebito dell' portante numero 341 2022 00071629 24 000. Con condanna dell' convenuto alla refusione dei compensi e delle spese di causa”. CP_3
Si è costituita in giudizio , dando atto che, a seguito Controparte_1 dello sgravio effettuato dall'Ente previdenziale, l'Agente della Riscossione ha provveduto ad emettere il provvedimento di scarto per sottosoglia del credito, come risulta dall'estratto di ruolo aggiornato, e formulando le seguenti conclusioni: “Dichiarare la cessazione della matria del contendere per avvenuto scarto della posizione da parte dell'Agente della Riscossione con compensazione delle spese di lite per i motivi di cui alla presente memoria.”.
All'odierna udienza, le parti hanno chiesto concordemente che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le stesse, atteso che, a seguito dello sgravio effettuato dall'Ente previdenziale,
l'Agente della Riscossione ha provveduto ad emettere il provvedimento di scarto per sottosoglia del
3 credito, come risulta dall'estratto di ruolo aggiornato.
Parte ricorrente ha insistito nella condanna della resistente al pagamento delle spese processuali a suo favore, sulla base del principio di causalità; parte resistente ha chiesto, invece, che sia disposta l'integrale compensazione delle spese processuali.
La causa è stata istruita sulla documentazione versata in atti dalle parti e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, il Tribunale osserva quanto segue.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia”. (v. Cass. sent. n. 13085/2008).
Ciò posto, nel caso di specie, parte resistente ha dato atto e documentato di avere provveduto ad emettere il provvedimento di scarto per sottosoglia del credito, come risulta dall'estratto di ruolo aggiornato (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte resistente); le parti hanno, quindi, chiesto congiuntamente che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le stesse.
Ciò posto, in conformità alle conclusioni congiunte formulate dalle parti, deve dichiararsi cessata la materia del contendere tra le stesse, in conseguenza dell'emissione del provvedimento di scarto per sottosoglia del credito, come risulta dall'estratto di ruolo aggiornato, a seguito dell'integrale sgravio, in data 6.12.2023, da parte di , dell'avviso di addebito sulla base del quale è stata emessa la CP_2 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto di causa.
Ogni altra questione di rito, di merito o istruttoria risulta assorbita.
Spese processuali
Considerata la condotta processuale di parte resistente e la circostanza che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto di causa è stata emessa in data 9.09.2023 (ovvero prima dell'integrale sgravio dell'avviso di addebito su cui la predetta comunicazione si fonda, avvenuto il 6.12.2023), le spese processuali sono parzialmente compensate tra le parti nella misura della metà, le spese residue sono poste a carico della parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M.
147/2022 (causa di previdenza, valori compresi tra i minimi ed i medi dello scaglione di riferimento, senza liquidazione per la fase istruttoria, in quanto non espletata).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra deduzione, istanza, eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
4 - dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti;
- compensa parzialmente le spese di lite tra le parti nella misura della metà e condanna parte resistente al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese residue, queste ultime liquidate in complessivi euro
950,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre a IVA e CPA, se dovute, come per legge, oltre al contributo unificato.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 7 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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