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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/12/2025, n. 2446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2446 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele
Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 4/12/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4438/2024 del
Ruolo generale a.c. vertente
TRA
nato a [...], rapp.to e difeso dagli Avv.ti Parte_1 '
CA NI e LA CA, presso il cui studio elett.te in Scafati
(SA) alla via S. Antonio Abate n. 183; nonché presso gli indirizzi telematici pec:
Email_1 e pec.: Email_2
ricorrente
E
CP_1 in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv.
Mauro Elberti, elett.te dom.to presso la sede CP_1 in Via A. De Gasperi n° 55 Napoli;
nonché presso gli indirizzi telematici pec: Email_3 t resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l'CP_1 il riconoscimento, in via principale della pensione ordinaria di inabilità e, in subordine, l'assegno ordinario di invalidità ex L.
222/84.
Il presente giudizio è stato proposto con ricorso di merito depositato, il 22/07/2024, successivamente alla formulazione del dissenso rispetto alle conclusioni cui era giunto il CTU nel procedimento per ATP recante n. R.G. 5612/2023, instaurato dalla parte ricorrente con atto del 19/09/2023.
L CP_1 si è costituito e ha dedotto l'infondatezza della domanda, di cui ha chiesto il rigetto.
Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, atteso l'avvenuto espletamento sia dell'iter amministrativo che del procedimento per ATP. Nel merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata, alla stregua degli esaurienti chiarimenti scritti depositati dal consulente nominato nel procedimento di prime cure.
Infatti, come risulta dagli atti di causa, il predetto CTU, dott.ssa Persona_1
[...] ha confermato il giudizio medico - legale già precedentemente espresso nel procedimento per ATP, affermando che “si può in scienza e coscienza affermare che: la capacità lavorativa del sig. Parte_1 in occupazioni confacenti alle sue attitudini professionali ai sensi dell'art.1 legge 222/84 NON è ridotta in modo permanente a meno di un terzo." (cfr. chiarimenti in atti).
Le argomentazioni del CTU giustificano esaurientemente le conclusioni cui lo stesso è pervenuto e vanno, pertanto, integralmente condivise, in quanto fondate su una scrupolosa indagine medico legale condotta alla stregua di accreditati principi
-
scientifici.
Si osserva altresì che le osservazioni critiche formulate dalla difesa dell'istante non appaiono sufficienti a giustificare la riapertura delle operazioni peritali, in considerazione sia della mancanza di qualificate censure, sia dell'assenza di idonea prova dell'aggravamento delle condizioni cliniche del ricorrente (cfr. documentazione sanitaria prodotta in atti).
La parte ricorrente, benché soccombente, va dichiarata non tenuta alla rifusione delle spese processuali, in quanto la stessa ha presentato, unitamente all'atto introduttivo del giudizio, la dichiarazione relativa alla mancata percezione di un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli
76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30/5/2002 n.
113.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso del
22/07/2024 nei confronti dell CP_1 così provvede: rigetta la domanda e dichiara la parte ricorrente non tenuta a rimborsare all' CP_1 le spese del giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata il 11/12/2025 Il Tribunale
Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele
Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 4/12/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4438/2024 del
Ruolo generale a.c. vertente
TRA
nato a [...], rapp.to e difeso dagli Avv.ti Parte_1 '
CA NI e LA CA, presso il cui studio elett.te in Scafati
(SA) alla via S. Antonio Abate n. 183; nonché presso gli indirizzi telematici pec:
Email_1 e pec.: Email_2
ricorrente
E
CP_1 in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv.
Mauro Elberti, elett.te dom.to presso la sede CP_1 in Via A. De Gasperi n° 55 Napoli;
nonché presso gli indirizzi telematici pec: Email_3 t resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l'CP_1 il riconoscimento, in via principale della pensione ordinaria di inabilità e, in subordine, l'assegno ordinario di invalidità ex L.
222/84.
Il presente giudizio è stato proposto con ricorso di merito depositato, il 22/07/2024, successivamente alla formulazione del dissenso rispetto alle conclusioni cui era giunto il CTU nel procedimento per ATP recante n. R.G. 5612/2023, instaurato dalla parte ricorrente con atto del 19/09/2023.
L CP_1 si è costituito e ha dedotto l'infondatezza della domanda, di cui ha chiesto il rigetto.
Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, atteso l'avvenuto espletamento sia dell'iter amministrativo che del procedimento per ATP. Nel merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata, alla stregua degli esaurienti chiarimenti scritti depositati dal consulente nominato nel procedimento di prime cure.
Infatti, come risulta dagli atti di causa, il predetto CTU, dott.ssa Persona_1
[...] ha confermato il giudizio medico - legale già precedentemente espresso nel procedimento per ATP, affermando che “si può in scienza e coscienza affermare che: la capacità lavorativa del sig. Parte_1 in occupazioni confacenti alle sue attitudini professionali ai sensi dell'art.1 legge 222/84 NON è ridotta in modo permanente a meno di un terzo." (cfr. chiarimenti in atti).
Le argomentazioni del CTU giustificano esaurientemente le conclusioni cui lo stesso è pervenuto e vanno, pertanto, integralmente condivise, in quanto fondate su una scrupolosa indagine medico legale condotta alla stregua di accreditati principi
-
scientifici.
Si osserva altresì che le osservazioni critiche formulate dalla difesa dell'istante non appaiono sufficienti a giustificare la riapertura delle operazioni peritali, in considerazione sia della mancanza di qualificate censure, sia dell'assenza di idonea prova dell'aggravamento delle condizioni cliniche del ricorrente (cfr. documentazione sanitaria prodotta in atti).
La parte ricorrente, benché soccombente, va dichiarata non tenuta alla rifusione delle spese processuali, in quanto la stessa ha presentato, unitamente all'atto introduttivo del giudizio, la dichiarazione relativa alla mancata percezione di un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli
76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30/5/2002 n.
113.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso del
22/07/2024 nei confronti dell CP_1 così provvede: rigetta la domanda e dichiara la parte ricorrente non tenuta a rimborsare all' CP_1 le spese del giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata il 11/12/2025 Il Tribunale
Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco