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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 10/12/2025, n. 1560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1560 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3023/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Nella composizione monocratica del giudice, dott.ssa Francesca Di Giorno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al numero 3023/2022 del R.G.A.C.C., posta in decisione all'udienza del 10 dicembre 2025, vertente tra
(C.F. ) nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Francesco Benedetto Marrocco e Alessandra Panarello, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Cassino alla Piazza San Giovanni, n. 47 presso lo studio dell'avv. Paolo Venditti, giusta procura in atti;
ATTORE
e
(C.F. , nato a [...] il [...], ed Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato alla via Vallommari n.8, Castelnuovo Parano (FR) presso lo studio dell'avv.
IL ER, ove è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
CONVENUTO
Conclusioni
Come da verbale dell'udienza del 10 dicembre 2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendo di: “1) Accertare l'avvenuta automatica risoluzione di diritto del contratto di
[...] mantenimento del 26-05-2016 all. sub 1 e 2) dichiarare lo stesso risolto con effetto retroattivo dal 26-
05-2016 e/o dalla data che si riterrà di giustizia;
3) Ordinarsi la trascrizione/annotazione dell'emananda sentenza con ogni conseguente provvidenza. 4) Spese come per legge secondo i parametri del DM 37/18, da attribuirsi ai sottoscrittori procuratori antistatario”.
Si costituiva contestando quanto sostenuto dalla parte attrice, chiedendo di: Controparte_1
“a) Rigettare la domanda dell'attore, in quanto inammissibile e/o non provata;
b) Nel merito rigettare pagina 1 di 2 la domanda dell'attore in quanto infondata in fatto ed in diritto, con le consequenziali statuizioni di legge;
c) Condannare, in ogni caso, parte attorea al pagamento delle spese del presente giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
All'udienza del 10 dicembre 2025, le parti sottoscrivevano un accordo transattivo, che si provvedeva a depositare nel fascicolo telematico, chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La causa è stata trattenuta in decisione senza termini.
***
2. Deve evidenziarsi che le parti, nel dare atto dell'estinzione della materia del contendere, hanno, in corso di giudizio e nelle conclusioni rassegnate, chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Preso atto di quanto sopra, e dunque del sopravvenuto venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, si dichiara cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, stante la volontà delle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Cassino il 10.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Nella composizione monocratica del giudice, dott.ssa Francesca Di Giorno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al numero 3023/2022 del R.G.A.C.C., posta in decisione all'udienza del 10 dicembre 2025, vertente tra
(C.F. ) nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Francesco Benedetto Marrocco e Alessandra Panarello, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Cassino alla Piazza San Giovanni, n. 47 presso lo studio dell'avv. Paolo Venditti, giusta procura in atti;
ATTORE
e
(C.F. , nato a [...] il [...], ed Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato alla via Vallommari n.8, Castelnuovo Parano (FR) presso lo studio dell'avv.
IL ER, ove è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
CONVENUTO
Conclusioni
Come da verbale dell'udienza del 10 dicembre 2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendo di: “1) Accertare l'avvenuta automatica risoluzione di diritto del contratto di
[...] mantenimento del 26-05-2016 all. sub 1 e 2) dichiarare lo stesso risolto con effetto retroattivo dal 26-
05-2016 e/o dalla data che si riterrà di giustizia;
3) Ordinarsi la trascrizione/annotazione dell'emananda sentenza con ogni conseguente provvidenza. 4) Spese come per legge secondo i parametri del DM 37/18, da attribuirsi ai sottoscrittori procuratori antistatario”.
Si costituiva contestando quanto sostenuto dalla parte attrice, chiedendo di: Controparte_1
“a) Rigettare la domanda dell'attore, in quanto inammissibile e/o non provata;
b) Nel merito rigettare pagina 1 di 2 la domanda dell'attore in quanto infondata in fatto ed in diritto, con le consequenziali statuizioni di legge;
c) Condannare, in ogni caso, parte attorea al pagamento delle spese del presente giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
All'udienza del 10 dicembre 2025, le parti sottoscrivevano un accordo transattivo, che si provvedeva a depositare nel fascicolo telematico, chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La causa è stata trattenuta in decisione senza termini.
***
2. Deve evidenziarsi che le parti, nel dare atto dell'estinzione della materia del contendere, hanno, in corso di giudizio e nelle conclusioni rassegnate, chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Preso atto di quanto sopra, e dunque del sopravvenuto venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, si dichiara cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, stante la volontà delle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Cassino il 10.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno
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