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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/11/2024, n. 17032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17032 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 24722 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA sezione civile ottava
Il Giudice, dott.ssa Maria Luparelli, in funzione di giudice unico, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato
Sentenza
nella causa civile iscritta al n. r.g. 24722 / 2023
promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Mimmo Napoletano opponente contro in persona del legale rappresentante p.t., nella persona Controparte_1 del professionista prescelto Avv. Luca Pompei opposta contumace
Controparte_2
terzo chiamato contumace
oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 9466/2023 del 30/03/2023
conclusioni: in atti
SENTENZA
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Letto l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 9466/2023 del 30/03/2023 reso dal Tribunale di Roma notificato in data 31/03/2023, con il quale veniva ingiunto al in epigrafe il pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1 della somma di euro 300.000,00 per le causali espresse in ricorso, oltre
[...] interessi e spese della procedura;
rilevato che il ha dedotto l'inesistenza del credito azionato ed il Parte_1 difetto di prova di esso, chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo, nonchè di essere autorizzato a chiamare in causa il terzo accollante Controparte_2 che, autorizzata la chiamata del terzo, con decreto ex 171 bis c.p.c., differita la prima udienza di comparizione al 16/10/2024, sia il terzo che l'opposto, regolarmente evocati in giudizio, non si sono costituiti;
disposta la discussione della causa, la causa è stata decisa con sentenza di cui si dà lettura al termine della camera di consiglio.
Osserva
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
La ricorrente soc. ha azionato in via monitoria il residuo CP_1 Pt_2 CP_1 importo di € 300.000 esposto nella fattura n. 107 emessa al 31/12/2017, di euro 500.000,00, parzialmente pagata, deducendo l'inadempimento derivante dal pagamento parziale di essa.
Il credito trae origine dal contratto sottoscritto in data 06/03/2017, avente ad oggetto l'attività di consulenza resa dalla ricorrente nei confronti del “ ”, per Parte_1 implementare l'efficienza energetica di alcuni impianti di cogenerazione dal metano ad energia elettrica e/o termica.
Il opponente ha allegato l'accollo del credito con contestuale liberatoria Parte_1 dell'accollato, provando che l'importo di € 300.000,00, corrispondente al saldo delle attività prestate in favore del “ ” è stato oggetto di pagamento mediante Parte_1 la “scrittura privata di accollo esterno con adesione immediata del creditore accollatario e liberatoria dell'accollato” sottoscritta in data 20 luglio 2021 tra il “ ”, Parte_1 in qualità di accollato, la soc. in qualità di accollante, e la soc. CP_2 [...]
in qualità di creditore accollatario, con la quale il terzo accollante, Controparte_3 la dichiarava di accollarsi pro soluto la parte di debito che il Controparte_2
“ aveva nei confronti di “ ”, individuato nell'importo di € Parte_1 CP_4
300.000,00 con lo scopo di compensare parzialmente il credito vantato dal “ Parte_1
nei confronti della soc. (cfr. ns. prod. doc. all.to n.2); alla scrittura
[...] CP_2 di accollo ha aderito il creditore, Soc. Earth Tech S.r.l., rendendo l'accordo irrevocabile.
All'art.1 della scrittura si legge infatti che la soc. dichiara “… ai sensi CP_2 dell'art. 1273 Cod. Civ. di accollarsi pro - soluto la parte di debito di nei Pt_1
pagina 2 di 3 confronti di sopra meglio individuato per l'importo di €. 300.000,00 CP_1
(trecentomila/00). Il presente accollo ha efficacia esterna ai sensi dell'art. 1273, Cod. Civ. ed attribuisce pertanto alla creditrice il relativo diritto di credito nei confronti dell'accollante”.
L'art. 3 della scrittura prevede che “La creditrice accollataria dichiara, ai Parte_3 sensi dell'art. 1273, secondo comma, di liberare il debitore originario Pt_1 dall'obbligazione verso di lei”.
Rilevato che l'accollo perfezionatosi tra le parti prevede la liberazione del Parte_1
avendo la società dichiarato, ai sensi dell'art. 1273 cod. civ., di accollarsi
[...] CP_2 pro soluto la parte di debito di nei confronti di per l'importo di €. Pt_1 CP_1
300.000,00, si evidenzia che a fronte della prova scritta offerta dall'opponente l'opposta non si è costituita in giudizio e, non producendo i documenti posti a fondamento della domanda, non ha fornito la prova del credito azionato.
A fronte delle ragioni dell'opposizione, l'intimante opposta, rimasta contumace, non solo non ha provato il credito azionato in via monitoria, ma alcuna difesa ha svolto a fronte della documentata prova liberatoria offerta dall'opponente.
Assorbita ogni altra questione, l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, nei valori medi, ex dm 55/2012 e succ. mod..
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. n. 9466/2023 del 30/03/2023; condanna l'opposta al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 15.036,00 per compensi professionali e spese, oltre accessori come per legge;
Nulla per le spese nei confronti del terzo chiamato, che non si è costituito in giudizio
Il Giudice
dott.ssa Maria Luparelli
Roma, 7.11.2024
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA sezione civile ottava
Il Giudice, dott.ssa Maria Luparelli, in funzione di giudice unico, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato
Sentenza
nella causa civile iscritta al n. r.g. 24722 / 2023
promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Mimmo Napoletano opponente contro in persona del legale rappresentante p.t., nella persona Controparte_1 del professionista prescelto Avv. Luca Pompei opposta contumace
Controparte_2
terzo chiamato contumace
oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 9466/2023 del 30/03/2023
conclusioni: in atti
SENTENZA
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Letto l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 9466/2023 del 30/03/2023 reso dal Tribunale di Roma notificato in data 31/03/2023, con il quale veniva ingiunto al in epigrafe il pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1 della somma di euro 300.000,00 per le causali espresse in ricorso, oltre
[...] interessi e spese della procedura;
rilevato che il ha dedotto l'inesistenza del credito azionato ed il Parte_1 difetto di prova di esso, chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo, nonchè di essere autorizzato a chiamare in causa il terzo accollante Controparte_2 che, autorizzata la chiamata del terzo, con decreto ex 171 bis c.p.c., differita la prima udienza di comparizione al 16/10/2024, sia il terzo che l'opposto, regolarmente evocati in giudizio, non si sono costituiti;
disposta la discussione della causa, la causa è stata decisa con sentenza di cui si dà lettura al termine della camera di consiglio.
Osserva
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
La ricorrente soc. ha azionato in via monitoria il residuo CP_1 Pt_2 CP_1 importo di € 300.000 esposto nella fattura n. 107 emessa al 31/12/2017, di euro 500.000,00, parzialmente pagata, deducendo l'inadempimento derivante dal pagamento parziale di essa.
Il credito trae origine dal contratto sottoscritto in data 06/03/2017, avente ad oggetto l'attività di consulenza resa dalla ricorrente nei confronti del “ ”, per Parte_1 implementare l'efficienza energetica di alcuni impianti di cogenerazione dal metano ad energia elettrica e/o termica.
Il opponente ha allegato l'accollo del credito con contestuale liberatoria Parte_1 dell'accollato, provando che l'importo di € 300.000,00, corrispondente al saldo delle attività prestate in favore del “ ” è stato oggetto di pagamento mediante Parte_1 la “scrittura privata di accollo esterno con adesione immediata del creditore accollatario e liberatoria dell'accollato” sottoscritta in data 20 luglio 2021 tra il “ ”, Parte_1 in qualità di accollato, la soc. in qualità di accollante, e la soc. CP_2 [...]
in qualità di creditore accollatario, con la quale il terzo accollante, Controparte_3 la dichiarava di accollarsi pro soluto la parte di debito che il Controparte_2
“ aveva nei confronti di “ ”, individuato nell'importo di € Parte_1 CP_4
300.000,00 con lo scopo di compensare parzialmente il credito vantato dal “ Parte_1
nei confronti della soc. (cfr. ns. prod. doc. all.to n.2); alla scrittura
[...] CP_2 di accollo ha aderito il creditore, Soc. Earth Tech S.r.l., rendendo l'accordo irrevocabile.
All'art.1 della scrittura si legge infatti che la soc. dichiara “… ai sensi CP_2 dell'art. 1273 Cod. Civ. di accollarsi pro - soluto la parte di debito di nei Pt_1
pagina 2 di 3 confronti di sopra meglio individuato per l'importo di €. 300.000,00 CP_1
(trecentomila/00). Il presente accollo ha efficacia esterna ai sensi dell'art. 1273, Cod. Civ. ed attribuisce pertanto alla creditrice il relativo diritto di credito nei confronti dell'accollante”.
L'art. 3 della scrittura prevede che “La creditrice accollataria dichiara, ai Parte_3 sensi dell'art. 1273, secondo comma, di liberare il debitore originario Pt_1 dall'obbligazione verso di lei”.
Rilevato che l'accollo perfezionatosi tra le parti prevede la liberazione del Parte_1
avendo la società dichiarato, ai sensi dell'art. 1273 cod. civ., di accollarsi
[...] CP_2 pro soluto la parte di debito di nei confronti di per l'importo di €. Pt_1 CP_1
300.000,00, si evidenzia che a fronte della prova scritta offerta dall'opponente l'opposta non si è costituita in giudizio e, non producendo i documenti posti a fondamento della domanda, non ha fornito la prova del credito azionato.
A fronte delle ragioni dell'opposizione, l'intimante opposta, rimasta contumace, non solo non ha provato il credito azionato in via monitoria, ma alcuna difesa ha svolto a fronte della documentata prova liberatoria offerta dall'opponente.
Assorbita ogni altra questione, l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, nei valori medi, ex dm 55/2012 e succ. mod..
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. n. 9466/2023 del 30/03/2023; condanna l'opposta al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 15.036,00 per compensi professionali e spese, oltre accessori come per legge;
Nulla per le spese nei confronti del terzo chiamato, che non si è costituito in giudizio
Il Giudice
dott.ssa Maria Luparelli
Roma, 7.11.2024
pagina 3 di 3