Sentenza 4 giugno 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1S, sentenza 04/06/2020, n. 5918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5918 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2020
N. 05918/2020 REG.PROV.COLL.
N. 06979/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6979 del 2010, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ernesto Trimarco, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Regina Margherita, 232;
contro
Ministero della Giustizia - D.A.P., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del diniego di riconoscimento dell’infermità per causa di servizio
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia - D.A.P.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 29 maggio 2020 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. -OMISSIS-, in data 29 giugno 2006, ha presentato domanda per il riconoscimento della causa di servizio relativamente alla patologia “ -OMISSIS- ”, che sarebbe stata la conseguenza del forte “ stress lavorativo, considerato il tipo di servizio che svolge in qualità di addetto al nucleo traduzioni e piantonamenti ”.
Con il verbale n. 1061832 del 23 luglio 2007, la Commissione Medico Ospedaliera di Chieti ha ritenuto detta patologia, qualora riconoscibile ai sensi dell'art. 2 DPR 461/2001, ascrivibile alla Tabella A/8 categoria annessa al DPR 834/1981.
In data 18 marzo 2009, tuttavia, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha deliberato, nel parere obbligatorio, di non riconoscere la dipendenza dell'infermità da causa del servizio svolto dall’istante, “ trattandosi di affezione prevalentemente a sfondo neuro diatonico endogeno, sull'insorgenza e decorso della quale, nel caso di specie, non può avere nocivamente influito, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, il servizio reso e non caratterizzato da condizioni di particolare gravosità ".
Con il ricorso in esame, il sig. -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento del decreto del Ministero della giustizia dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del 13 aprile 2020, con il quale è stato negato il riconoscimento di causa di servizio ex art. 2 DPR 461/2001, della patologia “ -OMISSIS- ”.
Il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di diritto:
- “ Violazione e falsa applicazione, nonché difetto, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione; (violazione degli artt. 2,5, 6, 7, 11, 14 e 16 DPR 461/2001 e art. 3 L. 241/1990) ”;
- “ Violazione di Legge e difetto di motivazione, carenza di istruttoria e palese irragionevolezza, travisamento dei fatti e macroscopica illogicità ed erronea valutazione dei presupposti (Violazione dell' art. 2 DPR 461/2001 e art. 3 L. 241/1990) ”;
- “ Violazione dell’art. 5 comma 3 DPR 461/2001 in relazione agli artt. 6-7 L. 241/1990 ”.
Si è costituita l’Amministrazione con memoria di stile.
In occasione dell’udienza fissata per la discussione del merito, il ricorrente ha depositato istanza di pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse
All’udienza del 29 maggio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Tribunale - preso atto della richiesta di parte ricorrente e della mancata opposizione dell’Amministrazione resistente - dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La condotta processuale delle parti giustifica la compensazione delle spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e dal decreto presidenziale n. 67 del 19 marzo 2020, con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Marco Poppi, Consigliere
Francesca Ferrazzoli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Ferrazzoli | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.