Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 06/12/2024, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/12/2024
N. 00900/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00969/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 969 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Ascari, con domicilio eletto presso il suo studio in Modena, corso Duomo,20;
contro
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza -OMISSIS- pubblicata il 18.04.2024 del Tribunale di Bologna.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2024 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso indicato in epigrafe la società ricorrente ha proposto azione per l'ottemperanza alla sentenza in epigrafe indicata.
L'intimata Amministrazione non si è costituita in giudizio.
Alla camera di consiglio del 5 dicembre 2024 il Collegio ha rilevato, come risulta dal verbale di udienza, ai sensi dell'art. 73 c.p.a., profili di inammissibilità del ricorso per il mancato deposito dell'attestazione del passaggio in giudicato del titolo.
Indi la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell'art. 114 c.p.a. l'azione per l'ottemperanza si propone con ricorso, unitamente al quale deve essere depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato.
In base alla disposizione richiamata è onere del ricorrente fornire la prova del passaggio in giudicato del provvedimento del Giudice Ordinario per la cui ottemperanza ricorre (Cons. Stato, Sez. VI, 28 dicembre 2011, n. 6905), essendo il termine "eventuale", utilizzato dal legislatore al comma 2 dell'art. 114 c.p.a., relativo all'ottemperanza dei provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo, anche se non passati in giudicato, di cui fa menzione l'art. 112, comma 2, lettera b), cpa (sul punto, TAR Campania - Napoli, Sez. IV, 6 febbraio 2013, n. 729; Cons. Stato, Sez. V, 11 dicembre 2015, n. 5645). Tale prova, sempre ai sensi dell'art. 114, comma 2, cpa, deve essere fornita unitamente al ricorso, così costituendo condizione di ammissibilità del ricorso proposto per l'ottemperanza dei provvedimenti del giudice ordinario.
Nel caso di specie l'attestazione del passaggio in giudicato non è stata prodotta con il deposito del ricorso, con conseguente inammissibilità dello stesso mancando il requisito di cui all'art. 114, secondo comma, c.p.a. (ex plurimisTar Milano sez. III 12 luglio 2018 n. 1682; idem 9 luglio 2018 n. 1667).
Conclusivamente, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Non essendosi costituita in giudizio l'Amministrazione intimata e tenuto conto dell'esito del giudizio, non v'è luogo per provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente, Estensore
Paolo Amovilli, Consigliere
Alessandra Tagliasacchi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ugo Di Benedetto |
IL SEGRETARIO