Sentenza breve 15 ottobre 2024
Decreto cautelare 24 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 19 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 24 febbraio 2025
Rigetto
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza breve 15/10/2024, n. 17836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 17836 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/10/2024
N. 17836/2024 REG.PROV.COLL.
N. 09184/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9184 del 2024, proposto da
Istituto della Mediazione Academy School S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , TA MA, LI MA IL, rappresentati e difesi dall'avvocato EL Verderosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, giusta procura in atti;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca, Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Reg. Campania Ambito territoriale per la Provincia di SA, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
IN IT, DR GA, TI NO, AL CA, AL RE NT, SS MO, AN OZ, AN RO, ES MA SP, ED NI IS, TA LE, IA MA, LA ER, NG AL, AN GE, TA SO, NN AB, LA BO, LA AZ NA, AN GI, IN BA, IN CI, NI RO, IA ON, CK NI, MI RO, ES LA MA AG ED, UE AN MA RI, AL AB MA, OG RA, US MA RI CA LU ON, AP IL, LO AN, ME CA, ME MA CO, MEina LL, NE NA, TO AT, RA NE, RA UD, CI AD TE, CL RC, CL AS, AU Andriolo, ON Amenta, ON D'antoni, ON Lanzafame, ON Muià, OR NI, CO La RC, CR DI, IE OL, IE La UN, IE MM, De CA AN, DE ME, Del Giudice ER, DE MA, Di MA SA, NA MO, EN GE, EL ND, SA AN, SAbetta CL LE, EM OZ, EM MA AZ SC, NR RD, SM GU, UG AT OL, RI IN MA FI, DE AN, DE AN CI, CI NT, TT EM, IP LC, NA LE, NA ME SA, AN LL, AN RT, AN MA ER, AN OL CI, AN RI OS, SC AR, SC IL, SC CA, CO ME, IE LL, RI ZI EN, RI AL GA, AE RI, AI RE, AI IN RA, ER PA, NN IA, RA MArosa, AC IS NZ, LO SI UL, IA D'RT, AN AZna, OV ME, OV LI, UL TO, ULna TO, PA IA MA NO,, EP NA, EP TE,, EP RE RE,, EP VA IE, NA RI, NA AS, IU IL, OR RE, OL BI, AZ SE, AZ AL NT, ZI TI, TA Di AZ, MA IA, EN ZI, AB UL, RO DU, IC TA, La MA OR IN, AU Di UR, RD CI, TI NO, LI CA UR, NA ZZ, NA AN, NA MI, OR CA, CA SC IE AG, LU SS, LU MA, NA ES, LI RI, UE NT, UEa CI, RC NE, RE AN NZ, MA LO, MA IL, MA EN AG LU, MA AN PI AT, MA IS La EC, MA OS RU, MA NA LC, MAluisa IM, MLA NA, MAN AR, MAno De IR, MArita IO Cicero, MArosa LL, MArosaria RI, RI AN RA AN, EN AT, IL DE, IN RO, IO NA, RM RI MA RE, TE NG, IL TO, MA AN, NI DE RO, NA BA, OE GI, CO MA, CO CH, OL NE, NI AI, OL RO, OL AG OS, Orazio Li Volsi, OL Lieto, IL MAN, PA AN AZ, PE NI, PI TH MA AR, FA TT, MO AZ, CC EN, RI NN, RT OV, RT IL NE, LD SI, OS MO, OS RD, OS MA ON LE, OSlba AN, OSria OV RD, SA Di MA, EL Opinto, EL OI, SY AT MA, RU NA, BI DI, AT AI, AT Di NO, AL RN, AL IE, UE OS, DR AN, IP AD, OL CA, AR De IR, AR SA, VO NA IN, SC ANlisa, FO AR, AF AD Bonaccorso, IA AG, IA PA CI, NA LO, NA EL Campione, SI IO, SO CO, TA ER, TE Di AT, TE EL LLOL, EL De OR, NA AT IS, OV PA, IN LL, IN La PIna, ER LU LL, OR NA, SA LA, SA UR, ER D'IA, ET DEh, VI LE OR, GI IL, IT SItti, TI ER, IV UL, IV MA CR, ZA VI AT, DA IN, RI MA RA, ZO LU, RD LV, RO ME AG, HE LO, SS MA, ES MA RI IA, LT DE, LA GU, NA AN, AN PA, AN RI MA BO, ANlisa MI, UR TA, BA IN, UT DE MA, AN AN, NE OL, DO AC EP, CI IO, CI DE CO, CR CH, D'IU VE, IE Di EL, Di BI LE AN, EL ME, EM SA, VA AV, OZ LA, AR IA, PP AZmuto, RE AC, SC DA, EP ZO, IA MA, IL LL, NA UA, LU LA, GI La LA, GR MA TI, MA RA LL, MA AR CU, MA RA ND, MA AR PA, MA IV Di NE, MAconcetta LA, MLA NT, AR IA NA, AS EP, IM RL De OV, LO OL SO, IR AR, OL CI, PA MA AU, PA IN, PI La AR, UR RA, OS SAbetta MA SA, AB EL, NO NI, IA CA, IA RA, NA ER, SI RI, GI US, MLA LA, IE OV AN, ER LI, MI OS, ES Di NT, NI PA, VI PE, LU LO, NO TI, SO AN CA, MA LU AL, IS LL, LA AT, IS IN, DR CA, SS AU, TI NC, OSrio GO, LE IN, GI NA, IO FF, ES AR, SS RO, NA LE, LA AN, CH KU AN, RI AR, AB GI, RLtta AM, RE GN, SS GE, NT PO, IE IN, SC IR, GI AN, IO SO, VI LI, TE LO, SI AC, SS MA ON, AL DR MA OÈ, NI Di MM, SU VE, IA CA, IA UL, IE LA, RO TA, IR CR, PA VR IE, ID SP, OV GI, SC LI, AB Di LO, AN AC, EI SA, OS EN, GI AR, LV NZ, MA LA CI, CO LL, MA ME VO, EN CO, RA VA, LI MA, TA CO, OR AN, RD LA NI, MA AZ TA, LA OL, IE RI, IE DE, IS NA, AU OS BO, AN CL LL, OS DE, OV De OR, AN UR OT, NI IS, EP Di LA, GI OD, AN IC, MA RT, NO AO, ANlisa IE, VI TA, IP La ER, AR SO, IA TA, AB IR, EL RZ, RC RM, VA QU, LA PA, ER OC, RA IA, SAbetta BE, SC GR, UEa AZ, EO IA, MI NI, AR MA OS, IS NI, GN SA, NA AT, OSria PA, RA IM, AN LA OS, MA OR, VA RA UD, MA IE NO, IE SI, DE EL LI, RA RD NO, AE GR, OSlba TE, SY OV ON, NA TO, NZ CA, MA ER TU, NA SC, NI SI, BE AG, OV AR, FI OSmaria, AU LA, EO UI, ER AU SA, ES IE, NG ME, SI NO, ZI CO, IN EA, OC EL LA AN LA, LL LA, TI De CA, AN MA, MA SA, NO AN, Tutti rappresentati e difesi dall'avvocato EP Saccone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, giusta procura in atti;
per l'annullamento, previa sospensione,
- del provvedimento prot. n° 11276 dell’11 giugno 2024 con cui il Segretario Generale del Ministero dell’Università e della Ricerca ha disconosciuto il valore legale dei corsi di perfezionamento CLIL erogati dalle Scuole Superiori di mediazione linguistica, contraddicendo l’O.M. 88/2024 del MIM che dispone –nell’allegato A, punto B- l’attribuzione di un punteggio pari a 3 per la positiva frequenza del corso CLIL;
- del provvedimento dell’8 agosto 2024 prot. 19396 con cui il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania–ufficio X ambito territoriale di SA - nel richiamare il provvedimento n°11276 dell’11 giugno 2024 del MUR ha decretato che i corsi CLIL erogati dalle Scuole Superiori di Mediazione Linguistica non hanno valore legale negando l’attribuzione del punteggio riconosciuto dall’O.M. 88/2024;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale con gli atti che precedono ivi compresa la omessa valutazione del titolo da parte dell’ufficio scolastico regionale per Campania - ambito X territoriale di SA -, la relativa scheda di valutazione e la conseguente mancata attribuzione dei punti 3 che ha determinato la collocazione in posizione deteriore delle docenti TA MA e LI MA IL nella graduatoria provinciale supplenze 2024/2026 ed il loro mancato avvio al lavoro.
nonché per l’accertamento e la declartoria ,
della validità del corso di perfezionamento CLIL erogato dalla SSML e del riconoscimento del succitato titolo al fine dell’attribuzione di punti 3 ai sensi dell’allegato A, punto b) dell’ordinanza ministeriale 88/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, del Ministero dell’Università e della Ricerca e dell’Ufficio Scolastico Reg. Campania Ambito Territoriale per la Provincia di SA;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2024 la dott.ssa ED Bazuro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
visto l’art. 60 c.p.a.;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 - Con bando emesso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (ordinanza n. 88/2024) è stato disposto, inter alia , l’aggiornamento delle graduatorie provinciali supplenze per il personale della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, sia per i posti di sostegno sia per i posti comuni (GPS 2024/2026).
2 - Le tabelle allegate al bando hanno previsto, per quel che qui particolarmente rileva, l’attribuzione di punteggio aggiuntivo per gli insegnanti in possesso di certificazioni CLIL (acronimo di Content and Language Integrated Learning , ovvero una metodologia che prevede l’insegnamento di contenuti disciplinari in lingua straniera) o CeClil (ovvero corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL).
Più specificamente le tabelle del bando T A/4, T A/5 e T A/7 indicano sotto la voce B. Punteggio per i titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso :
B.12) il titolo di perfezionamento all’insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell’art. 14 del D.M. 249/2010 ovvero titolo di abilitazione all’insegnamento in CLIL in un paese UE, valorizzato con 6 punti aggiuntivi per titolo;
B.13) la certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale al personale scolastico 16 aprile 2012, n.6, o la positiva frequenza di corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché entrambi congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera (B2/C1/C2), valorizzate con 3 punti aggiuntivi per titolo.
3 – Le docenti ricorrenti, sig.re MA TA e MA IL LI, nel presentare domanda per partecipare al suddetto bando, ciascuna per il profilo di interesse, hanno indicato il possesso di certificazioni del secondo tipo sopra indicato (B.13), rilasciate dall’Istituto Universitario della Mediazione Academy School srl (ora innanzi anche solo “IUM Academy School srl” o “Academy School” - altro ricorrente).
4 - In pendenza di procedura concorsuale, il Ministero dell’Università e della Ricerca con nota dell’11 giugno 2024 (prot. 11276/2024), in risposta ad un quesito concernente la validità dei CLIL rilasciati dalle Scuole superiori di mediazione linguistica – del tipo dell’Istituto ricorrente – ha negato il valore legale dei corsi per l’ottenimento delle certificazioni CLIL erogati da queste Scuole.
In particolare l’Amministrazione ha motivato tale parere richiamando il quadro normativo che disciplina tali Enti e precisando che in forza del D.M. n. 38 del 2002 e del D.M. n. 59 del 2018, secondo la formulazione attualmente vigente, ad Essi è riconosciuta la possibilità di erogare esclusivamente corsi di durata triennale equipollenti alla Classe L-12 (scienze della mediazione linguistica) e corsi di durata biennale, equipollenti, ai soli fini professionali e concorsuali, alla Classe LM-94 (traduzione specialistica e interpretariato); indi il Ministero, alla luce del richiamato quadro normativo ha concluso che “ non è attualmente prevista da alcuna disposizione legislativa e/o regolamentare la possibilità, per le SSML accreditate presso lo scrivente Ministero, di rilasciare certificazioni CLIL (stesso discorso valga anche per i Master di I e/o II livello o altri corsi analoghi, non autorizzati dalla normativa citata). Del resto, l’art. 14 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 prevede che i corsi cd. CLIL siano erogati da parte delle Università e non anche delle Scuole superiori di mediazione linguistica (per scrupolo, si precisa, al riguardo, che nel medesimo senso depongono anche l’art. 5 del Decreto del Direttore generale n. 6/2012 nonché l’art. 4 del Decreto dipartimentale n. 1511 del 23 giugno 2022) ”.
5 – Per conseguenza, con atto dell’8 agosto 2024 (prot. n. 19396) rivolto agli aspiranti interessati alla procedura di aggiornamento delle GPS SA e p.c. alle Istituzioni scolastiche della Provincia di SA, l’Ufficio scolastico regionale per la Campania - ambito X territoriale di SA – richiamando la nota del Ministero prot. n. 11276/2024 dell’11 giugno 2024, ha comunicato che i titoli relativi alle certificazioni CLIL rilasciati dalle Scuole superiori di mediazione linguistica “ non potranno essere valutati e per gli stessi non sarà possibile riconoscersi alcun punteggio: ne consegue che, sulla questione, non sarà consentita la presentazione di reclami, ovvero, agli stessi non farà seguito alcun ulteriore riscontro ”.
6 - Del pari ed in esecuzione del predetto provvedimento ministeriale numerosi altri Uffici scolastici regionali (Ufficio Scolastico Regionale della Campania –ambito di Benevento -, Puglia – ambito di Bari -, Sicilia - ambito di Catania) hanno proceduto egualmente a non riconoscere tale punteggio ed a decurtarlo ove già attribuito in fase di redazione delle graduatorie provvisorie.
7 - Per effetto dell’applicazione del provvedimento del Ministero dell’Università e della Ricerca e di quello dell’Ufficio scolastico regionale salernitano, alle docenti ricorrenti è stato dunque decurtato un punteggio pari a punti 3, a detrimento della posizione in graduatoria provvisoriamente conseguita.
8 – Avverso gli atti menzionati sono insorti gli odierni ricorrenti contestandone la legittimità per:
1) violazione e falsa applicazione dell’art.14 D.M. 249/2010, della Direttiva europea n. 170/2016, del bando e dell’O.M. 88/2024, con eccesso di potere per erroneità dei presupposti, erronea motivazione e travisamento, in quanto lo IUM Academy School srl può erogare almeno i corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL senza rilascio di certificati ( species del punto B13 sopra citato ovverosia “ positiva frequenza di corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU ”), in ragione del fatto che, 1.a) l’ Academy School è un Istituto abilitato ad attivare corsi di studi equipollenti alle Classi di laurea L-12 e LM-94; 1.b) dall’anno 2020 lo statuto dello IUM Academy School srl prevede l’erogazione anche di corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL aventi una durata di 1500 ore con 60 crediti formativi; 1.c) l’Academy School è stata accreditata nell’elenco dei soggetti “ per la formazione del personale della scuola ” ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dell’Istruzione n. 13 del 5 luglio 2013;
2) violazione e falsa applicazione art. 14 D.M. 249/2010, con eccesso di potere per erroneità di presupposti e difetto di istruttoria, travalicamento e vizio di incompetenza atteso che il provvedimento impugnato n. 11276/2024, con cui si è stabilito che i corsi di perfezionamento CLIL erogati dalle SSML non hanno valore legale, è stato emanato dal Ministero dell’Università e della Ricerca – organo incompetente sulla materia dei titoli scolastici - e non invece dal Ministero dell’Istruzione e della Ricerca, quest’ultimo unico competente a disciplinare i titoli valutabili per le graduatorie scolastiche e per i relativi aggiornamenti;
3) violazione e falsa applicazione dell’art.5 del decreto del DG 6/2012 e dell’art.4 del decreto dipartimentale 1511/2022 con eccesso di potere per erroneità di presupposti, omessa istruttoria e travisamento in quanto il MUR si è espresso limitatamente alla materia di sua competenza ovvero alla sola ipotesi del rilascio del titolo abilitativo CLIL e dei relativi corsi di perfezionamento (art. 14 del DM 249/2010, art. 5 del decreto del DG 6/2012 ed art. 4 del decreto dipartimentale 1511/2022) riservandone il rilascio alle sole Università statali e non statali;
4) violazione dell’art. 97 della Costituzione e del principio del legittimo affidamento con eccesso di potere per disparità di trattamento, atteso che l’ attribuzione del punteggio aggiuntivo per i corsi CLIL, correttamente operata fino al precedente aggiornamento di graduatoria avvenuta nel 2022, ha creato una smisurata disparità di trattamento rispetto a quella attuale (2024/2026) conseguente ad una differente valutazione del titolo che ha consentito finora a migliaia di docenti di essere collocati in una posizione superiore proprio per il punteggio aggiuntivo dei CLIL ed a stipulare contratti a tempo determinato o indeterminato ed alle relative immissioni in ruolo.
9 – Si sono costituiti in giudizio le Amministrazioni resistenti chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
10 – Si sono costituiti per sostenere le ragioni dei ricorrenti gli interventori indicati in epigrafe.
11 – Alla udienza camerale del 9 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione con avviso alle parti di una possibile definizione della stessa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
DIRITTO
12 – Il ricorso va rigettato per i motivi di seguito esposti.
12.1 - In estrema sintesi, con il primo motivo di doglianza le parti ricorrenti affermano l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto l’Academy School avrebbe titolo, quanto meno, ad erogare dei corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL che il Ministero dell’Istruzione e del Merito avrebbe correttamente reputato di inserire tra i titoli accademici, professionali e culturali valutabili ai fini dell’attribuzione di punteggio aggiuntivo in sede di graduatoria relativa al bando emesso con ordinanza n. 88/2024.
In particolare, secondo prospettazione attorea, la categoria di interesse è una di quelle previste al punto B13 delle tabelle ovverosia “ positiva frequenza di corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU ”.
A ben vedere, tuttavia, in linea con quanto riferito dal Ministero dell’Università e della Ricerca nella nota in contestazione n. 11276/2024 (doc. 1, ricorso), il Collegio reputa che non esista allo stato una fonte normativa che abiliti espressamente le Scuole superiori di mediazione linguistica a rilasciare la certificazione CLIL od organizzare corsi di perfezionamento in materia. Difatti, l’art. 14 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, prevede che, “ 1. Le universita' nei propri regolamenti didattici di ateneo possono disciplinare corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera. Ai predetti corsi accedono gli insegnanti in possesso di abilitazione e di competenze certificate nella lingua straniera di almeno Livello C1 del "Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue" pubblicato nel 2001 dal Consiglio d'Europa. 2. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono istituiti per la scuola secondaria di secondo grado e prevedono l'acquisizione di almeno 60 crediti formativi comprensivi di un tirocinio di almeno 300 ore pari a 12 crediti formativi universitari. 3. Per garantire uniformita' tra i predetti corsi, le universita' si adeguano ai criteri stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con proprio decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale. 4. A conclusione del corso, al candidato che supera con esito favorevole l'esame finale e' rilasciato il certificato attestante le acquisite competenze per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera ”; l’art. 5 del Decreto del Direttore generale n. 6/2012, nell’ambito della definizione degli aspetti caratterizzanti i corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, secondo la metodologia CLIL rivolti ai docenti in servizio nei licei e negli istituti tecnici (art. 1 – Oggetto ) prevede che, “ 1 . I corsi di perfezionamento sono realizzati da strutture universitarie … individuate attraverso appositi bandi … ”; nonché l’art. 4 del Decreto dipartimentale n. 1511 del 23 giugno 2022, anch’esso deputato a disciplinare gli aspetti caratterizzanti dei corsi di perfezionamento per la metodologia CLIL rivolti ai docenti in servizio nelle scuole dell’infanzia e primaria e dei corsi di perfezionamento per l’insegnamento con metodologia CLIL di discipline non linguistiche in lingua straniera rivolti ai docenti in servizio nelle scuole secondarie di primo e secondo (art. 1 – Oggetto ), prevede che, “ 1. I corsi di perfezionamento sono realizzati da Università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le Università telematiche… individuate attraverso appositi bandi … ”.
Indi tutte le fonti richiamate ed indicate nel provvedimento ministeriale impugnato prevedono l’insegnamento riservato di questi specifici corsi cc.dd. CLIL o di perfezionamento di tale metodologia presso le Università, statali e non statali, e non anche presso le Scuole superiori di mediazione linguistica del tipo dello IUM Academy School srl.
Dalla medesima normativa in analisi si evince, inoltre, come le Università che possono erogare tali insegnamenti debbano partecipare a bandi selettivi e rispondere a specifici criteri indicati dal Ministero al fine di garantire uniformità tra i predetti corsi. Ciò, in ultima analisi, escluderebbe la possibilità, adombrata da parte ricorrente, che la legittimazione all’organizzazione di tali corsi potrebbe derivare automaticamente ed in via alternativa all’Istituto ricorrente per via dell’avere inserito tali insegnamenti nell’ambito del proprio Statuto, per essere Istituto abilitato ad attivare corsi di studi equipollenti alle Classi di laurea L-12 e LM-94 o per figurare nell’elenco dei soggetti “ per la formazione del personale della scuola ” ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dell’Istruzione n. 13 del 5 luglio 2013, proprio perché la facoltà di impartire corsi CLIL richiede per legge il processo di selezione sopra indicato anche per le stesse Università.
Ed in tal senso vale anche richiamare il parere del Consiglio di Stato n. 47/2029 che, pur riconoscendo la collocazione di tali Scuole nell’ampio spettro del panorama universitario (perché è inconfutabile “ che una scuola superiore non possa qualificarsi né paragonarsi ad un’università ), ne chiarisce l’ambito operativo nel senso di limitarne la partecipazione al sistema universitario “ nella misura in cui vi è stata legittimata … rilasciando titoli equipollenti alla laurea, ovviamente non magistrale ”, ciò che, nel caso di specie, non risulta essere avvenuto nei termini richiesti dalla normativa vigente trattandosi di corsi specifici di insegnamento extra curricolare.
12.2 – Anche le ulteriori doglianze proposte nel ricorso introduttivo non appaiono fondate.
12.2.1 - Quanto al denunciato difetto di competenza del Ministero della Università e della Ricerca, è appena il caso di rilevare che è proprio a tale Amministrazione che è stata attribuita per legge la competenza a gestire ed organizzare i corsi cc.dd. CLIL, con poteri di selezione in ordine alle Università in grado di somministrarli per assicurare l’uniformità degli stessi. Nessuna indebita incidenza è stata dunque posta in essere sul distinto potere esercitato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito di prevedere tale titolo come fonte di punteggio aggiuntivo in sede concorsuale.
12.2.3 – Di poi, in conseguenza di quanto sopra specificato, priva di valore è la tesi prospettata nell’ulteriore motivo di gravame secondo la quale il Ministero dell’Università e della Ricerca avrebbe inteso escludere la valenza legale dei corsi CLIL impartiti dalla Scuole superiori di mediazione linguistica solo con riferimento a quelli previsti dall’art. 14 del DM 249/2010 (e DDMM citati) in quanto, in tutta evidenza, la nota in contestazione intende coprire l’intero spettro dei corsi di questo tipo, con e senza rilascio di certificazione (i.e. mera frequenza). Difatti il punto di vista dell’Amministrazione pare dirigersi non tanto e non solo sulla tipologia di corso, quanto a chiarire i soggetti che debbono essere all’uopo autorizzati a gestirli ed organizzarli.
12.2.4 – Infine, quanto alla lamentata disparità di trattamento in tesi subita dalle ricorrenti (e dagli altri insegnanti che hanno subito medio tempore per gli stessi motivi una decurtazione del proprio punteggio in occasione della menzionata tornata concorsuale di scorrimento delle graduatorie) essa si basa, a ben vedere, su uno stato di illegittimità (valorizzazione dei titoli CLIL rilasciati dalle Scuole superiori di mediazione linguistica) che evidentemente non può essere preso come parametro di riferimento. Infatti è principio consolidato nella giurisprudenza del Consiglio di Stato quello secondo il quale, “ il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento non può essere utilmente dedotto quando viene rivendicata l'applicazione in proprio favore di posizioni giuridiche riconosciute ad altri soggetti in modo illegittimo, in quanto, in applicazione del principio di legalità, la legittimità dell'operato dell'amministrazione non può comunque essere inficiata dall'eventuale illegittimità compiuta in altra situazione ” (Consiglio di Stato , sez. VI , 30/12/2019 , n. 8893).
13 – Alla luce delle considerazioni svolte il ricorso va, pertanto, rigettato.
14 – La peculiarità della vicenda portata all’attenzione del Collegio giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
EL Stanizzi, Presidente
RC Savi, Referendario
ED Bazuro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ED Bazuro | EL Stanizzi |
IL SEGRETARIO