TAR Venezia, sez. II, sentenza 17/01/2026, n. 71
TAR
Sentenza 17 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Insufficienza dell'istruttoria e travisamento delle caratteristiche dell'area

    La Corte ha ritenuto l'istruttoria congrua, delineando correttamente le caratteristiche dell'area e dei luoghi circostanti, in linea con la documentazione prodotta dal ricorrente e lo stato dei luoghi. Il vincolo paesaggistico si fonda sulle particolari qualità dell'ambiente naturale, la presenza dell'olivo e la morfologia del territorio.

  • Rigettato
    Violazione del principio di leale collaborazione e insufficienza della motivazione

    La Soprintendenza non è tenuta a suggerire modifiche progettuali, ma solo a valutare la compatibilità del progetto presentato. La censura è priva di pregio.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria e motivazione con valutazioni generiche

    Gli atti impugnati contengono una sufficiente esternazione delle ragioni per cui l'opera progettata è stata ritenuta non idonea a inserirsi nell'ambiente, con analitica individuazione degli elementi di contrasto con il vincolo.

  • Rigettato
    Carenza istruttoria e di motivazione sul progetto della strada di accesso e del ponte

    La valutazione sull'impatto di un'opera sulla morfologia di un luogo di pregio naturalistico è una valutazione tecnica opinabile ma non inattendibile, e pertanto non suscettibile di sindacato di legittimità.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 146 D.lgs. 42/2002 per rifiuto della valutazione comparativa

    La Soprintendenza ha ampiamente motivato le ragioni del suo parere negativo in relazione alle caratteristiche dell'area, delle opere da realizzare e dell'impatto sull'area vincolata.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per errore nei presupposti e difetto di motivazione riguardo alla carenza documentale

    Si tratta di un mero refuso nella redazione delle ragioni di diniego, ininfluente ai fini della validità del parere, essendo l'atto plurimotivato e sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni.

  • Rigettato
    Insufficienza dell'istruttoria e travisamento delle caratteristiche dell'area

    La Corte ha ritenuto l'istruttoria congrua, delineando correttamente le caratteristiche dell'area e dei luoghi circostanti, in linea con la documentazione prodotta dal ricorrente e lo stato dei luoghi. Il vincolo paesaggistico si fonda sulle particolari qualità dell'ambiente naturale, la presenza dell'olivo e la morfologia del territorio.

  • Rigettato
    Violazione del principio di leale collaborazione e insufficienza della motivazione

    La Soprintendenza non è tenuta a suggerire modifiche progettuali, ma solo a valutare la compatibilità del progetto presentato. La censura è priva di pregio.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria e motivazione con valutazioni generiche

    Gli atti impugnati contengono una sufficiente esternazione delle ragioni per cui l'opera progettata è stata ritenuta non idonea a inserirsi nell'ambiente, con analitica individuazione degli elementi di contrasto con il vincolo.

  • Rigettato
    Carenza istruttoria e di motivazione sul progetto della strada di accesso e del ponte

    La valutazione sull'impatto di un'opera sulla morfologia di un luogo di pregio naturalistico è una valutazione tecnica opinabile ma non inattendibile, e pertanto non suscettibile di sindacato di legittimità.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 146 D.lgs. 42/2002 per rifiuto della valutazione comparativa

    La Soprintendenza ha ampiamente motivato le ragioni del suo parere negativo in relazione alle caratteristiche dell'area, delle opere da realizzare e dell'impatto sull'area vincolata.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per errore nei presupposti e difetto di motivazione riguardo alla carenza documentale

    Si tratta di un mero refuso nella redazione delle ragioni di diniego, ininfluente ai fini della validità del parere, essendo l'atto plurimotivato e sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dal diniego dell'autorizzazione paesaggistica

    Il diniego di autorizzazione paesaggistica è risultato immune da censure, pertanto non può "contagiare" il provvedimento comunale di archiviazione della pratica edilizia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. II, sentenza 17/01/2026, n. 71
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 71
    Data del deposito : 17 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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