Sentenza 17 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 17/01/2026, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00071/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01093/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1093 del 2024, proposto da
AN FO ER, rappresentato e difeso dall'avvocato Beniamino Zermini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, non costituito in giudizio;
nei confronti
Comune di Torri del Benaco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Maccarrone, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, San Polo - 2988;
per l'annullamento
1)del provvedimento 17.6.2024, prot. n. 12548, con il quale il Responsabile dell'Area Paesaggistica del Comune di Torri del Benaco ha rigettato l'istanza di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica presentata dal ricorrente in data 28.8.2023, prot. n. 24199, – Pratica ed. n. 2023-246, per la realizzazione in Loc. Valmagra di due fabbricati ad uso residenziale e del rifacimento del percorso con ponte per l'attraversamento della valle Rondina;
2) del parere negativo espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza in data 31.5.2024, prot. n. 16252;
3)del provvedimento 19.6.2024 prot. n. 12660 con il quale il Responsabile del Settore comunale Edilizia Privata ha disposto l'archiviazione dell'istanza di rilascio del permesso di costruire per la realizzazione dell'intervento oggetto della domanda di autorizzazione paesaggistica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torri del Benaco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2025 il dott. Marco IN e uditi per le parti i difensori Baciga, su delega dell'avv. Zermini, e Maccarrone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente è proprietario di un appezzamento di terreno nel territorio del Comune di Torri del Benaco, situato sul versante collinare che collega il centro abitato del capoluogo con la soprastante RA di AN (censito in Catasto nel Foglio 7 dai mappali n. 286, 974, 1236, 1239 e 1240). La proprietà si estende per mq. 4.024 di cui mq. 975 destinati all’edificazione.
L’area, originariamente classificata dal PAT come ambito di urbanizzazione consolidata, è stata riqualificata dalla Variante n. 2 al Piano degli Interventi come Zona di Completamento residenziale “B5/6”, soggetta ai vincoli idrogeologico-forestale e paesaggistico, e ad oggi la disciplina di zona consente l’edificazione di una Superficie Utile Lorda con destinazione residenziale di mq. 370 per la realizzazione di un volume massimo di mc. 1.000.
L’area edificabile di proprietà del sig. ER è inoltre delimitata, lungo i confini sud ed est, da un bosco ed è pertanto sottoposta anche al vincolo ex articolo 142, lettera g), del D.Lgs. 42/2004.
Il ricorrente ha presentato, in data 28 agosto 2023, un progetto edilizio che prevede la realizzazione di due edifici contigui semi-ipogei con tetto piano nonché con autonome scale di accesso esterne e due ingressi ad altrettante autorimesse interrate: a fianco di ciascuna delle pareti perimetrali più esterne delle due costruzioni è prevista la realizzazione di una piscina con il lato più corto parallelo ad esse.
Il Responsabile comunale dell’Area Paesaggistica, con nota del 4 dicembre 2023 prot. n. 32290, ha disposto la sospensione dell’esame del progetto prescrivendo alcune modifiche ai fini di una maggiore integrazione degli edifici nel profilo naturale del terreno e richiedendo l’integrazione della documentazione già prodotta.
Il ricorrente ha provveduto a modificare il progetto e integrare la documentazione; conseguentemente il Comune ha proposto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Verona, mediante nota del 6 marzo 2024 prot. n°5251, il rilascio della richiesta autorizzazione paesaggistica con prescrizioni relative all'eliminazione degli accessi posti sul lato nord-sud delle due unità abitative e le scalinate centrali d'accesso pedonale con l'individuazione di un solo accesso carraio centrale.
La Soprintendenza, con nota del 10 aprile 2024 n°10709, ha comunicato il preavviso di parere negativo ritenendo l’intervento proposto non conforme agli obiettivi di tutela dell’area in cui ricade per i motivi di seguito riportati: “ l’intervento prevede la costruzione di due edifici residenziali, in parte semi-ipogei, con annessi e manufatti esterni (piscina, percorsi pedonali e carrabili, scalinate di accesso, ecc.), di una nuova strada di accesso all'area e di una considerevole modifica della naturale morfologia del terreno, funzionale all'inserimento dei suddetti fabbricati, degli annessi e alla sistemazione delle aree circostanti per renderle fruibili rispetto alla funzione residenziale;
l'area oggetto di intervento è caratterizzata, dal punto di vista paesaggistico, da una pregevole sistemazione agro-naturalistica, in cui è dominante la presenza di alberature di ulivo. Queste risultano perfettamente integrate nelle caratteristiche morfologiche e vegetazionali naturali dello scosceso pendio collinare che da Torri sale sino alla frazione di AN, da cui è possibile godere di un magnifico e privilegiato affaccio sul sottostante specchio d'acqua del Lago di Garda e sul contesto paesaggistico della zona; l'area, come riportato nella relazione tecnico-illustrativa del Comune, oltre che in forza della D.G.R.V n. 5136 del 28/12/1998, per le sue peculiari caratteristiche è sottoposta a tutela di legge ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. g), "i territori coperti da foreste e da boschi";
l'area risulta particolarmente impervia e di difficile accesso, in quanto separata rispetto a un vicino insediamento residenziale posto verso Sud, lungo la strada provinciale per AN, da una valletta demaniale (valle Rondina) che, dal punto di vista paesaggistico, rappresenta una profonda incisione geologica. Tali condizioni, di fatto, hanno storicamente limitato sostanziali alterazioni e modificazioni del suo assetto paesaggistico tradizionale. Non a caso, per l'edificazione dei due fabbricati in progetto si prevede anche la costruzione di un nuovo tratto di strada che consentirebbe di superare la valletta e collegare l'area di progetto a una capezzagna esistente, a sua volta connessa alla strada provinciale;
l'intervento in progetto appare quindi estremamente impattante e critico in quanto prevede l'inserimento di due nuovi fabbricati all'interno di un'area storicamente priva di qualunque vocazione insediativa residenziale, ancora totalmente integra dal punto di vista morfologico e vegetazionale, in cui - date le sue caratteristiche di straordinario belvedere naturale affacciato sul lago - ogni modifica estranea alla sistemazione agraria dei terreni comporterebbe un'alterazione sostanziale e negativa sui valori e le caratteristiche del paesaggio tutelato, anche in termini di percepibilità dalla costa lacuale e dallo specchio acqueo;
la valletta di cui si è detto, infatti, rappresenta un netto spartiacque tra l'ambito territoriale a Sud della stessa, in cui si trova una sparsa edificazione prevalentemente residenziale, e quello a Nord, in cui si vorrebbero inserire il due fabbricati in oggetto ma ove, come specificato, non è presente alcun manufatto edilizio, se non di natura rustica e precaria e comunque di ridottissima dimensione;
i due edifici in progetto, peraltro, possiedono alcune sostanziali criticità: da un lato non si relazionano in alcun modo con le caratteristiche architettoniche tipiche dell'edilizia tradizionale gardesana, risultando quindi totalmente avulsi dal contesto, in cui peraltro sono presenti gli edifici storico-testimoniali dell'antica contrada di Valmagra; dall'altro, la loro vasta estensione semi- ipogea, su tre livelli - di cui il piano terra di un singolo edificio, al netto delle intercapedini, presenta una dimensione di ben 14,30 x 10,90 metri- necessita di una consistentissima opera di scavo e sbancamento del versante collinare e di una successiva e imponente riconfigurazione morfologica, con impatti sostanziali anche in fase di cantiere e conseguenze permanenti e irreversibili sull'assetto finale delle aree, inclusa la componente vegetazionale; - anche il nuovo tratto di strada, sovrapponendosi in maniera prevaricante all'incisione geologica e alterandone nel tratto interessato la morfologia, non risulta esente da criticità e impatti negativi con la tutela del luogo;
l'intervento così come progettato e il suo rapporto con l'ambito tutelato riducono la qualità paesaggistica dei luoghi e risultano estremamente forzati e non compatibili rispetto ai valori del paesaggio naturale e tradizionale espressi nel provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio di Torri del Benaco, nonché rispetto alle caratteristiche dell'area boscata le quali verrebbero estesamente modificate e obliterate. Anche rispetto al già conseguito sviluppo urbanistico del territorio comunale si ravvisa, infine, come l'intervento in argomento comporterebbe il sostanziale sacrificio di un ulteriore ambito paesaggistico ancora inviolato”.
Il ricorrente, con nota del 19 aprile 2024, ha inviato alla Soprintendenza una relazione in cui ha svolto controdeduzioni ai motivi ostativi sopra riportati e ha proposto una soluzione progettuale modificata (doc. 9 -10).
La Soprintendenza di Verona, tuttavia, con nota del 31 maggio 2024 n°16252, ha formulato parere negativo all’intervento, rigettando la soluzione progettuale modificata per i seguenti motivi: “- Dall’analisi della nuova proposta progettuale, si evince che il comunque apprezzabile sforzo compositivo si limita ad un maggior ravvicinamento dei fabbricati, al fine di meglio adattarsi alla morfologia del terreno, alla riduzione delle opere esterne (quali scale e percorsi pedonali), all'accorpamento degli accessi carrabili in un unico punto e ad una parziale modifica della tipologia architettonica, al fine di rendere gli edifici più congrui con il tessuto urbano consolidato, il quale risulta comunque posto a una significativa distanza dall’area in oggetto;
- Tali modifiche non risolvono le criticità riportate nei motivi ostativi, le quali sono dettate, principalmente, dalle comunque imponenti e permanenti trasformazioni dovute all'inserimento di nuovi fabbricati all'interno di un'area storicamente priva di qualunque vocazione insediativa, vocata esclusivamente alla coltivazione dell'ulivo e alla presenza di superfici boscate. Infatti, come già espresso nel citato preavviso di diniego, l'area oggetto di intervento risulta nettamente separata dal vicino insediamento posto a sud per la presenza della valle Rondina, la quale funge da elemento separatore: la suddetta area conserva ancora, e completamente, quelle precise caratteristiche paesaggistiche e ambientali tutelate ai sensi del Decreto legislativo n. 42/04 art. 142 c. 1 lett. g), in quanto "territori coperti da foreste e da boschi" che andrebbero irrimediabilmente compromesse a seguito della realizzazione degli edifici oggetto della presente istanza;
- Relativamente alla precisazione sul fatto che l'area sulla quale si prevede l'edificazione risulti, per l'appunto, edificabile in quanto lo strumento urbanistico vigente attribuisce alla stessa la volumetria di 1000 me, e relativamente quindi alla richiesta del privato proprietario circa l'approvazione dell'istanza sulla base di un nuovo progetto, si specifica che le previsioni urbanistiche di cui sopra sono di esclusiva competenza e responsabilità del Comune di Torri e che le stesse, da sole, non consentono alcuna trasformazione paesaggistica dei luoghi e non possono costituire una ragione rispetto alla quale la tutela paesaggistica di questi debba necessariamente porsi in una condizione di subalternità. Viceversa, è la tutela paesaggistica, assieme a quella ambientale così come riconosciuta dall'articolo 9 della Costituzione recentemente novellato, a risultare gerarchicamente superiore rispetto agli aspetti urbanistici. A maggior ragione in una situazione come quella in argomento, si ritiene, nella quale sono entrambi i valori (paesaggistico e ambientale) ad essere sostanzialmente ridotti dalle previsioni urbanistiche;
- Come riportato anche in calce al preavviso di diniego, infatti, e visto anche l'ampio sviluppo urbano già raggiunto all'interno del Comune negli ultimi decenni, con impatti paesaggistici e panoramici tutt'altro che trascurabili in particolare rispetto alla visione del territorio dal lago, sì ribadisce la prioritaria necessità di mantenere l'integrità dei residui ambiti di paesaggio naturale e storico-tradizionale che ancora caratterizzano il pendio che da Torri sale sino alla frazione di AN, in particolare quando ad essere compromesse dai nuovi interventi risultino le specifiche componenti agricole e forestali, come nel caso in parola”.
Preso atto del parere vincolante sopra richiamato, con provvedimento del 17 giugno 2024 prot. n°12548, il Responsabile del Settore Paesaggistico del Comune ha negato l’autorizzazione paesaggistica e, con successivo provvedimento del 19 giugno 2024 prot. n°12660, ha disposto l'archiviazione dell'istanza di rilascio del permesso di costruire per la realizzazione dell'intervento oggetto della domanda di autorizzazione paesaggistica.
Con il ricorso all’esame, il ricorrente è insorto avverso i predetti provvedimenti, lamentando:
1) con il primo motivo di ricorso, l’insufficienza dell’istruttoria compiuta dalla Soprintendenza, che avrebbe travisato le caratteristiche dell’area di intervento, e l’insufficienza della motivazione essendo in ogni caso tali caratteristiche non idonee a dar conto del contrasto tra il progetto e i valori tutelati dal vincolo;
2) con il secondo motivo, l’insufficienza della motivazione dei provvedimenti impugnati e la violazione del principio di leale collaborazione ex art. 97 Cost., in quanto la Soprintendenza si sarebbe limitata a sostenere l’immutabilità dell’area di intervento senza dare alcuna prescrizione utile alle modifiche progettuali necessarie e rifiutando l’occasione formalmente prospettata di un confronto con il progettista;
3) con il terzo motivo, il difetto di istruttoria e di motivazione, poiché il parere della Soprintendenza non conterrebbe alcuna delle indicazioni prescritte nel modello elaborato dalla giurisprudenza, limitandosi a valutazioni generiche;
4) con il quarto motivo, la carenza istruttoria e di motivazione in relazione al progetto della strada di accesso all’area di intervento e del ponte carrabile sulla Val Rondina, poiché la motivazione espressa dalla Soprintendenza sarebbe del tutto insufficiente;
5) con il quinto motivo, il difetto di istruttoria e di motivazione nonché la violazione dell’articolo 146 del D.lgs. n°42/2002 in relazione al fatto che la Soprintendenza, nel primo paragrafo del parere negativo impugnato, avrebbe rifiutato l’obbligatoria valutazione comparativa tra il progetto edilizio e le caratteristiche del luogo, limitandosi ad una valutazione di natura urbanistica peraltro vaga e generica;
6) con il sesto motivo, l’eccesso di potere per errore nei presupposti e per difetto di motivazione avendo la Soprintendenza giustificato il suo parere negativo anche “per la carenza della documentazione presentata a fronte delle ulteriori specifiche richieste trasmesse dalla Scrivente”, non avendo tuttavia mai richiesto alcuna integrazione documentale al ricorrente;
7) con il settimo motivo, l’illegittimità derivata del provvedimento comunale di archiviazione della pratica edilizia presentata contestualmente alla richiesta di autorizzazione paesaggistica.
Si è costituito in giudizio il Comune di Torri del Benaco contrastando analiticamente le avverse pretese e chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile o infondato.
All’udienza pubblica in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.
Giova premettere che, secondo consolidata giurisprudenza “ In materia di autorizzazione paesaggistica il giudizio affidato all'Amministrazione preposta è connotato (…) da un'ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché implica l'applicazione di cognizioni tecniche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari della storia, delle scienze ambientali, dell'arte e dell'architettura, caratterizzati da ampi margini di opinabilità. L'apprezzamento così compiuto è, quindi, sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l'aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, sicché, in sede di giurisdizione di legittimità, può essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dell'ambito di opinabilità, affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell'Amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile (Cons. Stato, sez. VI, 10 marzo 2023, n. 2559 sulla tutela del paesaggio costiero in Puglia; 27 maggio 2021, n. 4096; sez. IV, 19 aprile 2021, n. 3145; sez. VI, 16 giugno 2020, n. 3885; sez. VI, 17 marzo 2020, n. 1903; sez. VI, 24 agosto 2018, n. 5049).” (Cons. Stato, Sez. IV, 18 aprile 2023, n. 3892).
L’apprezzamento compiuto dall’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo è quindi sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione.
Ciò premesso, tutti i motivi di ricorso sono infondati.
Il ricorrente, con il primo motivo, lamenta che la Soprintendenza avrebbe espresso i propri giudizi a fronte di un’analisi dei luoghi superficiale e contraddittoria: l’area di intervento sarebbe descritta come una “pregevole sistemazione agro-naturalistica”, mentre la documentazione agli atti documenterebbe solo l’esistenza di un uliveto terrazzato in sostanziale stato di abbandono; l’area sarebbe poi descritta quale “storicamente priva di qualunque vocazione insediativa e residenziale”, pur rilevandosi l’esistenza di un vicino insediamento residenziale.
La motivazione del parere negativo impugnato, inoltre, presenterebbe marcati profili di natura urbanistica che imporrebbero surrettiziamente la sostanziale immodificabilità dell’area di intervento in conseguenza della mancanza di precedenti interventi edilizi e della distanza dal più vicino insediamento residenziale. Tali considerazioni, a detta del ricorrente, non sarebbero sufficienti a dare conto del contrasto tra il progetto proposto e i valori tutelati dal decreto di vincolo. Infine, il parere negativo espresso dalla Soprintendenza contrasterebbe anche con il silenzio dalla stessa serbato nel procedimento di Valutazione Ambientale Strategica in relazione alla Variante n°2 al Piano degli Interventi comunale, che ha attribuito la potenzialità edificatoria contestata al terreno di proprietà del ricorrente.
Tali censure sono infondate.
L’istruttoria svolta dalla Soprintendenza è priva di contraddizioni e delinea correttamente le caratteristiche dell’area di intervento e dei luoghi circostanti.
Il vincolo paesaggistico gravante sull’area si fonda, infatti, tra i vari elementi, sulle particolari qualità dell’ambiente naturale dei luoghi , “caratterizzato da verde lussureggiante in tutte le stagioni, dato il particolare clima mite della zona” e connotato, peraltro, dalla predominante presenza dell’olivo,“coltura tipica della riviera gardesana”.
Già nella motivazione del preavviso di rigetto, la Soprintendenza ha evidenziato correttamente che “l’area oggetto di intervento è caratterizzata, dal punto di vista paesaggistico, da una pregevole sistemazione agro-naturalistica, in cui è dominante la presenza di alberature di ulivo. Queste risultano perfettamente integrate nelle caratteristiche morfologiche e vegetazionali naturali dello scosceso pendio collinare che da Torri sale sino alla frazione di AN[...]”.
Quello che il ricorrente definisce come “uliveto trascurato” (omettendo peraltro di riconoscere che lo stato di abbandono delle piante di sua proprietà è dovuto alla sua stessa inerzia) è invece uno degli elementi naturalistici oggetto di specifica tutela paesaggistica.
Come si evince dalla relazione fotografica prodotta dal ricorrente unitamente all’istanza di autorizzazione paesaggistica (cfr. doc. 4 ricorso, pagg. 11 e ss), gli olivi - pur se non potati - costituiscono una straordinaria cornice alle stradine sterrate che collegano le varie proprietà e si integrano naturalmente nel paesaggio boschivo limitrofo, conferendo all’ambiente locale uno dei suoi tratti più distintivi e caratteristici.
La Soprintendenza ha poi delineato correttamente le caratteristiche del luogo, riconoscendo che l’area di intervento è “storicamente priva di qualsiasi vocazione residenziale” pur esistendo un insediamento residenziale nelle vicinanze. L’Amministrazione ha, inoltre, evidenziato che “ l’area risulta particolarmente impervia e di difficile accesso, in quanto separata rispetto a un vicino insediamento residenziale posto verso Sud, lungo la strada provinciale per AN, da una valletta demaniale (valle Rondina) che, dal punto di vista paesaggistico, rappresenta una profonda incisione geologica. Tali condizioni, di fatto, hanno storicamente limitato sostanziali alterazioni e modificazioni del suo assetto paesaggistico tradizionale”.
Tali caratteristiche risultano evidenti anche dalla citata relazione fotografica ed in particolare dall’ortofoto con punti di ripresa fotografici (doc. 4 ricorso, pag. 2) che permette di apprezzare come l’area di intervento risulti completamente non edificata e comunque ben distinta dagli insediamenti vicini.
La Soprintendenza ha dunque correttamente rilevato la “pregevole sistemazione agro-naturalistica” dell’area di intervento, qualificandola come “storicamente priva di qualunque vocazione insediativa e residenziale”. L’istruttoria svolta dalla Soprintendenza, quindi, risulta congrua, ponendosi in linea con la documentazione prodotta dallo stesso ricorrente e con lo stato dei luoghi.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il parere negativo della Soprintendenza non prospetta una sostanziale inedificabilità dell’area dovuta solamente alla mancanza di interventi edilizi precedenti, ma si limita a rilevare l’incompatibilità dello specifico intervento edilizio proposto dall’istante rispetto al vincolo paesaggistico vigente. Come si legge nel preavviso di parere negativo: l’area risulta ancora “totalmente integra dal punto di vista morfologico e vegetazionale”: in detta area, “date le sue caratteristiche di straordinario belvedere naturale affacciato sul lago” ogni “modifica estranea alla sistemazione agraria dei terreni comporterebbe un’alterazione sostanziale e negativa sui valori e le caratteristiche del paesaggio tutelato, anche in termini di percepibilità dalla costa lacuale e dallo specchio acqueo”.
Ciò non implica un intento di “statica conservazione” del paesaggio, ma solamente la necessità di limitare al minimo l’impatto delle opere in progetto sull’area di intervento, ritenuta (non irragionevolmente) di particolare pregio naturalistico e paesaggistico. La Soprintendenza, ha, del resto, esplicitato le specifiche criticità che tali opere manifestano rispetto ai valori tutelati: “ da un lato non si relazionano in alcun modo con le caratteristiche architettoniche tipiche dell’edilizia tradizionale gardesana, risultando quindi totalmente avulsi dal contesto” e dall’altro si connotano per “la loro vasta estensione semi-ipogea, su tre livelli – di cui il piano terra di un singolo edificio, al netto delle intercapedini, presenta una dimensione di ben 14,30x10,90 metri” che “necessita di una consistente opera di scavo e sbancamento del versante collinare e di una successiva e imponente riconfigurazione morfologica, con impatti sostanziali anche in fase di cantiere e conseguenze permanenti e irreversibili sull’assetto finale delle aree, inclusa la componente vegetazionale”.
Infondato è, altresì, il secondo motivo di ricorso con cui l’odierno istante deduce che la Soprintendenza avrebbe violato il principio di leale collaborazione di cui all’articolo 97 della Costituzione non avendo fornito, nel suo preavviso di diniego, alcuna indicazione su diverse modalità di intervento, nonché rifiutando l’occasione formalmente prospettata di un confronto con il progettista diretto a rendere la costruzione ancor più compatibile con le caratteristiche locali del paesaggio.
La censura è priva di pregio.
La Soprintendenza non è tenuta a suggerire modifiche progettuali al ricorrente, in quanto il suo compito è valutare la compatibilità del progetto specifico presentato dal privato, ma non ha l'obbligo di proporre soluzioni alternative.
Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente si duole del fatto che la motivazione del parere della Soprintendenza conterrebbe valutazioni del tutto generiche.
Anche tale doglianza risulta infondata.
Dall’esame della motivazione del preavviso di parere negativo e del successivo parere negativo ( i cui passi salienti sono stati richiamati nella narrativa in fatto) si evince che gli atti impugnati contengono una sufficiente esternazione delle specifiche ragioni – non irragionevoli né inattendibili - per le quali la P.A. ha ritenuto che l’opera progettata dal ricorrente non sia idonea a inserirsi nell’ambiente, attraverso l’esame delle sue caratteristiche concrete e l’analitica individuazione degli elementi di contrasto con il vincolo da tutelare (cfr. TAR Veneto, 15 gennaio 2020 n. 42).
Il ricorrente, con il quarto motivo, lamenta poi la carenza istruttoria e di motivazione in relazione al progetto della strada di accesso all’area di intervento e del ponte carrabile sulla Val Rondina.
A suo dire, la motivazione di diniego espressa dalla Soprintendenza sarebbe del tutto insufficiente e condurrebbe al risultato assurdo di non consentire, in una zona assoggettata a vincolo, alcuna opera edilizia destinata a sostenere una via di transito al di sopra di un avvallamento di terreno.
Anche tale censura è infondata in quanto il procedimento che ha condotto all’emanazione del parere negativo è stato caratterizzato da una congrua istruttoria. La valutazione circa il grado di prevaricazione o l’impatto che un’opera in progetto può determinare sulla morfologia di un luogo di particolare pregio naturalistico costituisce una valutazione tecnica opinabile, ma non inattendibile, e pertanto non suscettibile di sindacato di legittimità.
Con il quinto motivo di impugnazione il ricorrente si duole nuovamente del difetto d’istruttoria e di motivazione, nonché della violazione dell’articolo 146 del D.lgs. n°42/2002, in relazione al fatto che la Soprintendenza, nel parere negativo impugnato, avrebbe rifiutato l’obbligatoria valutazione comparativa tra il progetto edilizio e le caratteristiche del luogo, limitandosi ad una valutazione di natura urbanistica, peraltro vaga e generica.
Il motivo è privo di pregio.
La Soprintendenza, all’esito di una congrua istruttoria, ha ampiamente motivato le ragioni del suo parere negativo in relazione alle caratteristiche dell’area di intervento, delle opere da realizzare e infine dell’impatto che dette opere avrebbero sull’area sottoposta a vincolo, come si desume da una semplice lettura del parere negativo e del precedente preavviso di diniego: atti entrambi accuratamente motivati.
Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta l’eccesso di potere per errore nei presupposti e per difetto di motivazione, avendo la Soprintendenza giustificato il suo parere negativo anche “per la carenza della documentazione presentata a fronte delle ulteriori specifiche richieste trasmesse dalla Scrivente”, non avendo tuttavia mai richiesto alcuna integrazione documentale al ricorrente.
Il vizio denunciato è privo di efficacia invalidante
Come rilevato dal ricorrente, la Soprintendenza non ha mai chiesto alcuna integrazione documentale.
Quello evidenziato dal ricorrente è un mero refuso nella redazione delle ragioni di diniego, del tutto ininfluente rispetto alle conclusioni del parere vincolante della Soprintendenza.
In ogni caso, va rilevato che il parere negativo impugnato configura, nella specie, un atto plurimotivato e dunque anche l’eventuale accoglimento del presente motivo non travolgerebbe gli effetti dei provvedimenti impugnati. E, invero, in presenza di un atto c.d. plurimotivato, quale quello in esame, è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale; in sostanza, in caso di atto amministrativo, fondato su una pluralità di ragioni indipendenti ed autonome le una dalla altre, il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 31 luglio 2020, n. 4866; Cons. Stato, sez. V, 22 luglio 2019, n. 5138).
Pertanto, una volta riscontrata l’infondatezza della censura riguardante un’autonoma ratio decidendi del provvedimento impugnato non occorre esaminare le ulteriori censure, la cui eventuale ed ipotetica fondatezza non potrebbe arrecare alcuna utilità concreta in capo al ricorrente, essendo comunque inidonea a determinare l’annullamento del provvedimento impugnato.
Infine, con il settimo motivo, il ricorrente denuncia l’illegittimità derivata del provvedimento comunale di archiviazione della pratica edilizia presentata contestualmente alla richiesta di autorizzazione paesaggistica.
Il motivo va respinto poiché, in base a quanto sopra sinteticamente esposto, il diniego di autorizzazione paesaggistica risulta immune da tutte le censure dedotte e non è, pertanto, in grado di “contagiare” il provvedimento comunale di archiviazione della pratica edilizia.
La problematicità delle questioni che hanno dato origine alla vertenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AZ FL, Presidente
Marco IN, Consigliere, Estensore
EL AR, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco IN | AZ FL |
IL SEGRETARIO