Sentenza 9 giugno 2011
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 09/06/2011, n. 1433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1433 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2011 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01433/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01574/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1574 del 2010, proposto da:
Elettrosud Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Zaccaria, con domicilio eletto presso avv. Alessandro Vagliasindi, in Catania, via G. D'Annunzio, 190;
contro
Comune di Tortorici;
per l'esecuzione
del decreto ingiuntivo n. 167/09 del Tribunale di Patti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2011 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il decreto ingiuntivo n. 167/2009 emesso in data 18-22.06.2009 dal Tribunale di Patti, a favore della ricorrente Elettrosud s.p.a., e nei confronti del Comune di Tortorici, per la somma di Euro 2.910,60, oltre interessi di cui al D. Lgs. 231/2002 con le decorrenze ivi previste fino al soddisfo, IVA e CPA, ed alle spese del procedimento monitorio liquidate in euro 458, oltre spese generali, IVA e CPA;
Rilevato che il predetto decreto non è stato opposto, come si evince ex art. 647 c.p.c. dalla dichiarazione di esecutività del 6.10.2009;
Visto l’atto di diffida e messa in mora notificato dalla ricorrente in data 3.03.2010 al Comune debitore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 90 del R.D. 642/1907, per ottenere il pagamento delle somme residue non ancora corrisposte e dovute a titolo di interessi, spese legali e spese di registrazione e notifica del decreto ingiuntivo;
Visto il ricorso in epigrafe proposto ex art. 37 L. Tar per l’esecuzione residua del D.I. n. 157/09;
Visto l’art. 112, co. 2, lett. c, del c.p.a.;
Ritenuto che il ricorso è fondato, sussistendo l’obbligo della PA di conformarsi al giudicato, e va accolto ordinando al Comune di Tortorici di eseguire il decreto ingiuntivo, corrispondendo – entro giorni sessanta dalla comunicazione o notifica della presente decisione – gli accessori ancora spettanti alla ricorrente Elettrosud s.p.a., come indicati nel D.I. n. 167/09, al netto dell’anticipazione già erogata, e le spese sostenute per la registrazione e notifica del decreto ingiuntivo;
Ritenuto di dover nominare sin da ora, per l’ipotesi di inutile decorso del termine supra assegnato, un Commissario ad acta che provvederà in via sostitutiva rispetto all’Amministrazione inadempiente, individuato nel Segretario Generale del Comune di Barcellona P.G., che si insedierà a richiesta del ricorrente ed eseguirà l’incarico nel termine di giorni sessanta dall’insediamento, depositando successivamente presso la Segreteria di questa Sezione – entro il termine perentorio di giorni cento previsto a pena di decadenza dall’art. 71, co. 2, del D.P.R. 115/2002 - l’eventuale documentata nota spese per l’attività svolta, da redigere nel rispetto degli artt. 49 e ss. del D.P.R. 115/2002 e del D.M. Giustizia 30.05.2002;
Dopo l’espletamento dell’incarico, il Commissario trasmetterà una relazione dettagliata alla Procura Regionale della Corte dei Conti di Palermo, per l’accertamento di eventuali responsabilità a carico di Amministratori e funzionari, derivanti dall’inottemperanza al giudicato (avuto riguardo alle spese del presente giudizio, al compenso spettante al commissario “ad acta”);
Ritenuto, altresì, in base al principio della soccombenza, di dover condannare l’intimato Comune al pagamento delle spese relative al presente giudizio di ottemperanza, come liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
accoglie il ricorso ed ordina al Comune di Tortorici di eseguire nella restante parte il decreto ingiuntivo n. 167/09 del Tribunale di Patti, entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione o notifica della presente decisione.
Nomina sin da ora il Commissario ad acta indicato in motivazione, per l’ipotesi in cui la mancata esecuzione sia protratta oltre il termine assegnato.
Condanna il Comune di Tortorici al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di ottemperanza, liquidate in Euro 800 oltre IVA, CPA, spese generali e contributo unificato, oltre quelle eventualmente occorrenti per l’intervento del Commissario ad acta che verranno liquidate in seguito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
Biagio Campanella, Presidente
Salvatore Schillaci, Consigliere
Francesco Bruno, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/06/2011
IL SEGRETARIO