Sentenza 17 febbraio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 17/02/2020, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/02/2020
N. 00160/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00730/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 730 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Fregni, Maura Goletto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio ST NN in Bologna, via Farini 30;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni 6;
per l'annullamento
del decreto del 19/6/2018, notificato al ricorrente il 23/8/2018, con cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha respinto la richiesta di equo indennizzo del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2020 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori Maura Goletto e Andrea Cecchieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, Brigadiere in congedo dell’Arma dei Carabinieri, aveva presentato il 21.4.1999 un’istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia “-OMISSIS-” che la C.M.O. di Bologna riteneva tale, ascrivendola alla 8^ categoria di Tabella A.
Alcuni anni dopo in data 18.4.2006, il ricorrente formulava un’analoga istanza per l’infermità “-OMISSIS-” precisando in seguito di ritenere che quella infermità fosse da porsi in stretta correlazione con l’ “ -OMISSIS- ”.
La C.M.O. di Firenze, con verbale del 14.8.2007 accertava come il nuovo quadro fosse ascrivibile alla 2^ categoria di Tabella A vitalizia, sia ai fini della pensione che dell’equo indennizzo.
Il Comitato di Verifica riteneva tale infermità non dipendente da causa di servizio ed il Ministero della Difesa respingeva la domanda di pensione privilegiata del ricorrente Egli proponeva ricorso alla Corte dei Conti di Bologna che con sentenza 177/2017 passata in giudicato, accertava la dipendenza da causa di servizio della patologia “-OMISSIS- con -OMISSIS-” con decorrenza dal congedo e la sua ascrivibilità alla 2^ categoria vitalizia di Tabella A.
Alla luce della sentenza della Corte dei Conti, il ricorrente metteva in mora l’Amministrazione affinché concludesse il procedimento per il riconoscimento dell’equo indennizzo sulle patologie riconosciute dipendenti da causa di servizio.
L’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “ -OMISSIS- complicata da -OMISSIS- ”, operato dalla Corte dei Conti aveva rilevanza per il riconoscimento del diritto all'equo indennizzo, poiché relativo alla medesima patologia.
Il Comitato di Verifica, interpellato a tal fine, ha mutato il giudizio negativo espresso in precedenza adeguandosi a quanto ritenuto dalla Corte dei Conti.
Ma con il provvedimento impugnato il Ministero della Difesa ha respinto la domanda di equo indennizzo, rilevando come la domanda di dipendenza da causa di servizio del 21.4.1999 fosse stata presentata intempestivamente ex art. 14 comma 4 del DPR n. 461/2001.
Nell’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 2, 12 e 14 DPR 461/2001, 57 D.P.R. 686/1957 e 3 L. 241/1990.
Non è esatto affermare che il ricorrente abbia presentato una domanda di equo indennizzo il 28.11.2017 perché ha semplicemente diffidato l’Amministrazione a concludere il procedimento per il riconoscimento dell’equo indennizzo per la sola patologia “-OMISSIS-” richiesto in data 18.4.2006.
La domanda del 21.4.1999, cui fa erroneamente riferimento l’Amministrazione nel respingere la richiesta di equo indennizzo, era stata presentata dal ricorrente quando vigeva la precedente normativa solo per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia “-OMISSIS-”.
Peraltro all’epoca era stato allegato un certificato medico datato 11.3.1999 per attestarne la sussistenza, cosicché non si capisce perchè la C.M.O. di Bologna nella certificazione del 4.5.2000 abbia ritenuto la domanda intempestiva.
Infine il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l’”-OMISSIS-” vi era stato solo da parte della C.M.O. di Bologna del 4.5.2000 senza l’ulteriore valutazione del C.P.P.O. organo all’epoca competente e poi sostituito dopo la riforma di cui al DPR 461/2001 con il Comitato di Verifica, e quindi senza decreto di riconoscimento da parte dell’Amministrazione; di conseguenza nessun equo indennizzo gli era stato riconosciuto anche se non era mai stato emesso un provvedimento di diniego.
Pertanto la domanda del 2006 doveva essere istruita dall’Amministrazione come semplice domanda di equo indennizzo ex art. 2 DPR 461/2001 per la patologia “-OMISSIS-” e la successiva specificazione che la suddetta patologia dovesse “intendersi come aggravamento della -OMISSIS-” non poteva inquadrarla nella previsione legislativa relativa alla revisione di equo indennizzo di cui all’art. 14, comma 4, DPR 461/2001.
La circostanza che il ricorrente non abbia ottenuto né chiesto un provvedimento espresso di riconoscimento di equo indennizzo per la patologia -OMISSIS- non comporta che egli non potesse presentare una domanda di equo indennizzo per la sola patologia “ -OMISSIS- ” ex art. 2 DPR 461/2001.
Il termine di sei mesi previsto dall’art. 2 del DPR n. 461/2011 è stato certamente rispettato, poiché, come risulta dal verbale della C.M.O. di Firenze del 14.8.2007 il ricorrente in data 18.11.2005 durante il servizio accusava malessere con cefalea e vertigini e veniva accompagnato in ospedale dove gli veniva riscontrata una -OMISSIS-; quindi in data 18.4.2006 presentava tempestivamente domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio con contestuale richiesta di equo indennizzo per tale patologia sopravvenuta.
In ogni caso, vista la sentenza della Corte dei Conti di Bologna, sopravvenuta nelle more, si ritiene che il positivo accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia emorragia cerebellare costituisca titolo giuridico idoneo anche al riconoscimento dell'equo indennizzo.
Il Ministero della Difesa si costituiva in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato.
L’aspetto fuorviante della presente controversia sta nell’aver qualificato come aggravamento in senso giuridico il riconoscimento della patologia “-OMISSIS- complicata da -OMISSIS-”.
Il ricorrente aveva ottenuto dalla C.M.O. di Bologna il 4.5.2000 il riconoscimento dell’-OMISSIS- come dipendente da causa di servizio, ma la Commissione aveva rilevato la tardività della presentazione della domanda rispetto al momento in cui era insorta la patologia o comunque a quello in cui il ricorrente ne aveva preso consapevolezza.
A causa di ciò quel verbale della C.M.O. non ha avuto ulteriore seguito tanto che non si è espresso in merito il C.P.P.O. all’epoca competente e non vi è alcun provvedimento dell’Amministrazione che sancisca la sussistenza della dipendenza di quell’infermità da causa di servizio a qualsiasi fine.
Nel 2006 il ricorrente non ha chiesto nessun aggravamento, ma solamente il riconoscimento dell’-OMISSIS- come dipendente da causa di servizio.
La circostanza che tale patologia sul piano clinico possa essere considerata una conseguenza della precedente infermità cioè dell’-OMISSIS- non rileva ai fini che ci occupano nel caso di specie.
Il ricorrente a suo tempo era stato tardivo nel farsi riconoscere la dipendenza da causa di servizio di una patologia pur ritenuta tale dalla C.M.O. di Bologna, ma questo non gli impedisce di chiedere l’accertamento su una nuova patologia, pur se strettamente collegata alla precedente, che non potrà qualificarsi giuridicamente come aggravamento perché tale termine va inteso sempre collegato ad una patologia riconosciuta dall’Amministrazione ai fini dei benefici che ne conseguono e non come valutazione clinica.
L’Amministrazione dovrà perciò confermare se l’-OMISSIS-sia classificabile nella Tabella A cat. 2 ai fini dell’equo indennizzo e procedere al riconoscimento dei benefici conseguenti.
La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate ad eccezione del contributo unificato che va restituito ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Umberto Giovannini, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Giuseppe Di Nunzio |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.