Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 31/10/2025, n. 19268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 19268 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 19268/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05713/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5713 del 2025, proposto da
AB TO, rappresentato e difeso dall'Avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'ottemperanza
del giudicato costituito dalla sentenza n. 9845/2021, emessa dal Tribunale di Roma, sezione lavoro, resa all’esito del giudizio di cui al r.g. n. 11166/2020, pubblicata in data 24/11/2021, notificata in data 18/02/2022, passata in giudicato, recante: “P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: - dichiara il diritto di TO AB al riconoscimento per intero, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta durante i periodi di servizio pre-ruolo ai fini della medesima progressione stipendiale riconosciuta agli omologhi dipendenti in servizio a tempo indeterminato; - condanna il MIUR alla ricostruzione della carriera, ai fini giuridici ed economici, in conformità al predetto riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio pre-ruolo, alla collocazione della ricorrente nelle corrispondenti fasce stipendiali ed al pagamento delle conseguenti differenze retributive maturate per effetto di tale ricostruzione, pari a € 17.316,03, oltre interessi legali dalle singole date di maturazione dei crediti al soddisfo”;
nonché con richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 il dott. SC LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato di cui in epigrafe.
L’amministrazione resistente si costituiva in giudizio mediante deposito di memoria di stile.
Nella camera di consiglio del 22.10.2025, come in verbale, il difensore insisteva nella domanda evidenziando che alcun pagamento solutorio era nelle more intervento.
La causa, quindi, veniva trattenuta in decisione
Il ricorso va accolto perché fondato.
A tal fine, infatti, deve osservarsi che il ricorso è stato notificato in data 10.5.2025 e che la notifica della decisione in forma esecutiva all’Amministrazione resistente è avvenuta in data 18.2.2022.
Ne consegue che al momento della notifica del ricorso era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 14 decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
La decisione di cui si chiede l’esecuzione, inoltre, è stata depositata ai sensi dell’art. 114, secondo comma, c.p.a. e risulta, dall’attestazione apposta in calce alla stessa in data 4.3.2025, che è passata in giudicato.
Non risulta, viceversa, che il Ministero resistente abbia dato esecuzione al giudicato di cui si tratta.
Ne consegue, quindi, che deve ordinarsi al Ministero resistente di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero della sua notifica su istanza di parte se anteriore.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, da un lato, si nomina sin d’ora - anche al fine di contenere ulteriori esborsi di denaro pubblico che potrebbero generare responsabilità per danno erariale - il Direttore generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente in possesso della necessaria professionalità, affinché provveda entro giorni sessanta dalla scadenza del predetto termine a dare esecuzione al giudicato, nei modi sopra descritti (con riserva di applicare, nell’eventualità, la penalità di mora di cui all’art. 114 c.p.a. nel caso di ulteriore inadempienza).
Sono altresì dovuti sia gli ulteriori interessi legali, dal deposito della presente sentenza sino al soddisfo, sulla somma complessivamente dovuta in quanto, ai sensi dell’art. 1282, primo comma, c.c., i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente; sia il rimborso delle spese vive successive.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza (assolutamente prevalente dell’Amministrazione statale) e sono liquidate come in dispositivo in favore del difensore antistatario di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto:
1) lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero resistente di dare esecuzione, entro il termine di sessanta giorni di cui in motivazione, alla sentenza di cui in epigrafe;
2) per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, nomina il Direttore generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente in possesso della necessaria professionalità quale commissario “ad acta” per procedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di giorni sessanta;
3) riserva l’applicazione della penalità di mora di cui all’art. 114 c.p.a. per l’ipotesi di persistenza dell’inadempimento dopo la scadenza di entrambi i termini;
4) condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del difensore antistatario di parte ricorrente che si liquida in complessivi € 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori di legge se dovuti e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI SA, Presidente
SC LE, Consigliere, Estensore
Virginia Arata, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC LE | RI SA |
IL SEGRETARIO