Sentenza breve 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 07/05/2026, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00852/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00715/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 715 del 2026, proposto da
Cti Foodtech S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato TO Di Donato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati OL Comunale, Anna Attanasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Consorzio Asi Salerno, non costituito in giudizio;
F.LL GA SN di GA TO & C, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Lavita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
delle ordinanze di demolizione n. 25 e n. 26 del 16.01.2026.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Salerno e di F.Lli GA SN di GA TO & C;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 il dott. OL AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La ditta ricorrente impugna le ordinanze di demolizione del Comune di Salerno n. 25 e n. 26 del 16.01.2026.
Resistono il Comune di Salerno e la società FrateLL GA, nella qualità di proprietaria di parte del fondo dove sono state realizzate le opere.
Il ricorso è manifestamente improcedibile e può essere deciso in forma semplificata, avendo la ditta ricorrente presentato in data 25.02.2026 un’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001.
Quest’ultima, infatti, costituisce atto idoneo a consumare l’interesse attuale e concreto alla decisione sull’impugnazione dei provvedimenti sanzionatori, potendo l’interessato avversare l’eventuale diniego, mentre l’eventuale definizione positiva della sanatoria è suscettibile di far cessare l’intera materia del contendere (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, n. 1104/2025 e n. 1616/2024).
Si aggiunga, per altro, che l’iniziativa spontanea assunta dalla parte privata sul piano sostanziale, con la richiesta di un provvedimento di sanatoria, coLLde in linea di principio con l’assunto attoreo della legittimità delle opere edilizie concretamente eseguite, ponendo un ulteriore elemento di ammissibilità della relativa censura, in quanto svolta in violazione del principio per cui nemo potest venire contra factum proprium (tra le tante, cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 7486/2024 e Sez. II, n. 5825/2021; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3091/2024 e Sez. II, n. 3198/2023; T.A.R. Toscana, Sez. III, n. 1350/2024; T.A.R. Umbria n. 687/2024; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, n. 2387/2022 e Sez. II, n. 1646/2024; n. 1681/2025; n. 1741/2025).
La natura formale della decisione consente di compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL AN, Presidente, Estensore
TA RE, Primo Referendario
Michele Di Martino, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OL AN |
IL SEGRETARIO