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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 23/01/2026, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 673/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente e Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4809/2024 depositato il 07/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1790/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
12 e pubblicata il 06/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230003931248000 REC.CREDITO.IMP 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 89/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: Ader assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, la Ricorrente_1, in persona del legale rapp.te pro tempore, a mezzo difensore, dichiarava di impugnare, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rappr.te pro tempore, la sentenza impugnata. Premettendo che la controversia aveva come oggetto la cartella n. 1248 per l'importo di euro 21.424,99, per recupero credito di imposta a fondo perduto OV
19, relativo all'anno 2020, notificata il 15.03.2023, che l'adito giudice di prime cure aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso introduttivo, con condanna alle spese di lite, presentava un unico motivo di impugnazione. Col detto motivo, deduceva l'erroneità della sentenza impugnata per avere dichiarato inammissibile il ricorso in seguito alla carenza di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, in quanto era insussistente il litisconsorzio. Riproponeva i motivi di ricorso circa la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 d.lgs. n. 472 del 1997, poiché la società stava provvedendo a restituire le somme indebitamente attribuite chiedendo la rideterminazione della sanzione, ritenuta eccessiva. Chiedeva la riforma della sentenza impugnata con l'annullamento dell'atto opposto, nonché appunto la rideterminazione della sanzione in virtù del fatto che stava provvedendo alla restituzione delle somme.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale chiedeva il rigetto dell'appello. Eccepiva la correttezza della decisione a torto impugnata, che aveva dichiarato legittimamente l'inammissibilità del ricorso introduttivo perché l'azione era stata spiegata nei confronti dell'agente della riscossione per motivi attinenti alla sostanza della pretesa tributaria non per i vizi propri dell'atto, per cui era evidente la carenza di legittimazione dell'agente della riscossione.
All'udienza di discussione il ricorso veniva posto in decisione come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Commissione che il ricorso va rigettato in quanto infondato.
La sentenza impugnata ha affermato correttamente che il contribuente, nel caso di specie, ha impugnato la cartella esattoriale, emessa dall'agente della riscossione, per motivi che non attengono a vizi della cartella medesima, bensì alle sanzioni e cioè al merito della pretesa tributaria, quindi, il ricorso doveva essere notificato all'ente impositore quale titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio, essendo l'agente della riscossione un mero destinatario del pagamento. E' vero che il d.lgs. n. 220 del 2023 ha introdotto il comma 6-bis, col quale all'articolo 14, d.lgs. n. 546 del 1992, viene stabilito che “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”. Ma tale norma si applica ai ricorsi notificati a partire dal 5.01.2024, quindi non si applica al caso concreto, per cui non sussisteva il litisconsorzio necessario. Quindi è corretta la declaratoria di inammissibilità.
Tanto osservato deriva che il ricorso è da rigettare. Le spese seguono la soccombenza, per cui parte appellante va condannata alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese di lite che si liquidano in euro 1.500,00 oltre IVA, CPC e spese generali al 15%.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di lite che liquida come in motivazione. Catania, 16.01.2026 Il Presidente
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente e Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4809/2024 depositato il 07/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1790/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
12 e pubblicata il 06/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230003931248000 REC.CREDITO.IMP 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 89/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: Ader assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, la Ricorrente_1, in persona del legale rapp.te pro tempore, a mezzo difensore, dichiarava di impugnare, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rappr.te pro tempore, la sentenza impugnata. Premettendo che la controversia aveva come oggetto la cartella n. 1248 per l'importo di euro 21.424,99, per recupero credito di imposta a fondo perduto OV
19, relativo all'anno 2020, notificata il 15.03.2023, che l'adito giudice di prime cure aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso introduttivo, con condanna alle spese di lite, presentava un unico motivo di impugnazione. Col detto motivo, deduceva l'erroneità della sentenza impugnata per avere dichiarato inammissibile il ricorso in seguito alla carenza di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, in quanto era insussistente il litisconsorzio. Riproponeva i motivi di ricorso circa la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 d.lgs. n. 472 del 1997, poiché la società stava provvedendo a restituire le somme indebitamente attribuite chiedendo la rideterminazione della sanzione, ritenuta eccessiva. Chiedeva la riforma della sentenza impugnata con l'annullamento dell'atto opposto, nonché appunto la rideterminazione della sanzione in virtù del fatto che stava provvedendo alla restituzione delle somme.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale chiedeva il rigetto dell'appello. Eccepiva la correttezza della decisione a torto impugnata, che aveva dichiarato legittimamente l'inammissibilità del ricorso introduttivo perché l'azione era stata spiegata nei confronti dell'agente della riscossione per motivi attinenti alla sostanza della pretesa tributaria non per i vizi propri dell'atto, per cui era evidente la carenza di legittimazione dell'agente della riscossione.
All'udienza di discussione il ricorso veniva posto in decisione come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Commissione che il ricorso va rigettato in quanto infondato.
La sentenza impugnata ha affermato correttamente che il contribuente, nel caso di specie, ha impugnato la cartella esattoriale, emessa dall'agente della riscossione, per motivi che non attengono a vizi della cartella medesima, bensì alle sanzioni e cioè al merito della pretesa tributaria, quindi, il ricorso doveva essere notificato all'ente impositore quale titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio, essendo l'agente della riscossione un mero destinatario del pagamento. E' vero che il d.lgs. n. 220 del 2023 ha introdotto il comma 6-bis, col quale all'articolo 14, d.lgs. n. 546 del 1992, viene stabilito che “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”. Ma tale norma si applica ai ricorsi notificati a partire dal 5.01.2024, quindi non si applica al caso concreto, per cui non sussisteva il litisconsorzio necessario. Quindi è corretta la declaratoria di inammissibilità.
Tanto osservato deriva che il ricorso è da rigettare. Le spese seguono la soccombenza, per cui parte appellante va condannata alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese di lite che si liquidano in euro 1.500,00 oltre IVA, CPC e spese generali al 15%.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di lite che liquida come in motivazione. Catania, 16.01.2026 Il Presidente