Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. I, sentenza 21/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2025
Depositato il 21/01/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2024 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VA IC, Giudice monocratico in data 19/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 190/2024 depositato il 20/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di L'Aquila - Via San Bernardino 67100 L'Aquila AQ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6047 2023 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 76/2024 depositato il
23/12/2024
Richieste delle parti:
Nell'interesse del Sig. Ricorrente_1: chiede la declaratoria di nullità dell'atto opposto per violazione dell'art. 7 della Legge 212/2000 e dell'art. 3 Legge 241/1990, nonché della Legge n. 296/2006, del D.L. n.
201/2011 e della legge n. 147 del 2013; in via subordinata, la declaratoria di nullità dell'atto opposto per violazione dell'art. 2964 del Codice civile e dell'art. 1 comma 161 - Legge n. 296/2006; in via ulteriormente
la condanna della convenuta al pagamento delle spese processuali da determinarsi sulla base dei parametri di legge e da assegnarsi direttamente al procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Nell'interesse del Comune de L'Aquila: non costituito in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno ricorrente rappresenta che in data 11/01/2024 riceveva a mezzo del servizio postale con raccomandata a/r n. 61893005576-9 l'avviso di accertamento TARI, per cui vi è lite, con il quale il Comune dell'Aquila contestava il presunto omesso versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2018, oltre sanzioni ed interessi per un totale pari a € 273,00 e che, precisamente, l'Ente comunale motiva il proprio provvedimento richiamando l'utenza n. 58237620, per l'abitazione sita in Indirizzo_1, rispetto alla quale per l'anno 2018 era dovuta un'imposta sui rifiuti pari a € 291, (come da documento n. 27195 del
21/06/2018), a fronte della quale il contribuente avrebbe pagato esclusivamente € 97,00.
Evidenzia, il contribuente, che in data 25/01/2024, a mezzo pec, inviava istanza di autotutela con la quale chiedeva al Comune di voler annullare l'avviso in questione, stante il preciso e puntuale pagamento delle tre rate dovute per l'annualità 2018 ed alla medesima istanza allegava le ricevute di pagamento scaricate dal cassetto fiscale del contribuente. Tale istanza, però, restava disattesa.
Il ricorrente censura, inoltre, l'atto impugnato per difetto di motivazione, con violazione dell'art. 7 della legge
212/2000 e dell'art. 3 legge 241/1990, nonché della legge n.296/2006, del d.l. n. 201/2011 e della legge n.
147 del 2013; per violazione dell'art. 2948 codice civile e mancato rispetto dei termini di prescrizione;
per violazione degli artt. 2964 e seguenti del codice civile e dell'art. 1 comma 161 - legge n. 296/2006 mancato rispetto dei termini di decadenza.
Il Comune de L'Aquila, convenuto in giudizio, ha, successivamente al proposto ricorso, annullato l'atto impugnato, giusta provvedimento prot. 0131910 del 11/12/2024 prodotto in giudizio, riconoscendo che il contribuente ha provveduto al versamento della tassa dovuta per l'annualità 2018, seppur erroneamente intestando la delega 24 (rata 03/03 di Euro 97,00 a nome del padre Nominativo_1.
La parte ricorrente, con nota del 12/12/2024 versata in atti, ha comunicato di non ritenere opportuno procedere ulteriormente con la trattazione del ricorso, rinunciandovi ed ha chiesto alla Corte di voler dichiarare l'estinzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla odierna udienza, la Corte prende atto che la parte ricorrente con nota del 12/12/2024, versata in atti, ha comunicato di non ritenere opportuno procedere ulteriormente con la trattazione del ricorso, rinunciandovi ed ha chiesto alla Corte di voler dichiarare l'estinzione del giudizio.
Pertanto, tenuto in conto anche che, pur se non costituito in giudizio, l'Ente impositore non ha comunque fatto pervenire al riguardo alcuna opposizione, può procedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 44 del D. L.vo. del 31 dicembre 1992, n.546.
Le spese di giudizio restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso, ai sensi dell'art. 44 del D. L.vo. del 31 dicembre 1992, n.546.
Le spese del giudizio restano a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in L'Aquila, il 19.12.2024.
IL GIUDICE
Domenico Vagnoni