Sentenza 30 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIX, sentenza 30/01/2023, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2023 |
Testo completo
Sentenza n. 302/2023
Depositato il 30/01/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 19, riunita in udienza il 18/11/2022 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BOLOGNESI MAURO, Presidente
GALLI CARLA, Relatore
NAPOLEONE FABIO, Giudice
in data 18/11/2022 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 427/2022 depositato il 07/02/2022
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2020-001-SC-000001586-0-003 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
La ricorrente Ricorrente_1 chiede l'annullamento dell'avviso di liquidazione
soltanto euro 200,00 quale imposta fissa sul riconoscimento di debito del 28/02/2017; soltanto euro 1.011,00 quale imposta proporzionale (3%) sugli interessi di mora maturati, ricalcolati in euro 33.701,20; euro 600,00 quale imposta proporzionale (3%) sulla condanna di cui al punto 3 del dispositivo della sentenza.
L'Agenzia dele Entrate si è costituita e chiede il rigetto del ricorso e la condanna della Ricorrente alle spese di giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'avviso di liquidazione impugnato l'Ufficio ha liquidato le imposte dovute in relazione alla registrazione della sentenza del Tribunale di Monza n. 1586/2020, favorevole alla ricorrente, resa in sede di opposizione al decreto ingiuntivo da essa ottenuto. La liquidazione dell'imposta, che qui solo in parte si contesta, è intervenuta nei seguenti termini:
1. €. 13.936,00 per l'enunciazione della scrittura privata del 28/02/2017 contenete l' accollo del debito, con aliquota proporzionale al 3% su €. 359.373,26 per capitale ed €. 105.172,30 per interessi;
2. €. 5.575,00 a titolo di sanzioni per l'omessa registrazione della scrittura privata (aliquota 120% ridotta a 1/3) ( imposta invero già assolta dalla ricorrente );
3. €. 600,00 per la condanna di cui al punto 3 al risarcimento del danno di € 20.000 con imposta proporzionale aliquota 3% ( non contestata dalla ricorrente)
4. € 200,00 di imposta fissa per la registrazione della sentenza ( non contestata dalla ricorrente)
5. 3% sugli interessi da tassare determinati in euro 105.172,30
Avverso alcune determinazioni di tale atto impositivo la società ha proposto ricorso contestando la tassazione: ritiene in particolare che l'imposta di registro sia dovuta, quanto al punto 1, solo in misura fissa, alla luce del principio di alternatività Iva-Registro, essendo il giudizio conclusosi con la sentenza civile n.
1586/2020 depositata il 24/11/2020, avente ad oggetto un credito che trova titolo in fatture per forniture di farmaci, soggette ad IVA.
Ritiene inoltre che il debito sia stato riconosciuto in sentenza come ceduto ai sensi dell'art. 2560 cod. civ., quale conseguenza ex lege della cessione d'azienda, e non a titolo di accollo volontario ex art. 1273 cod. civ. in conseguenza della scrittura privata.
Quanto ai punti 2, 3 e 4 non sono mosse contestazioni nella liquidazione dell'imposta fatta dall'Ufficio.
Eccepisce, inoltre la ricorrente, in relazione al punto 5, che l'Ufficio avrebbe errato nel calcolo degli interessi da tassare, che sarebbero da quantificarsi in €. 33.701,20 anziché in €. 105.172,30: impropriamente sarebbero stati calcolati sino alla pronuncia della sentenza invece che alla data di pronuncia del decreto ingiuntivo che aveva trovato conferma a seguito dell'opposizione.
Secondo la ricorrente il ragionamento dell'Agenzia delle Entrate non è corretto avuto riguardo al fatto che con la scrittura del 28.2.17 la Società_1 (poi divenuta Società_2), cessionaria dell'azienda della Società_3, non si è accollata un debito “astratto” bensì un debito avente un titolo ed una causale ben specifici, relativo alle forniture di prodotti farmaceutici effettuate da Ric_1 in favore della Società_3. Con la conseguenza che non poteva dirsi cambiato il titolo e la natura del debito-credito che attiene ad un rapporto commerciale soggetto a IVA, con conseguente applicazione del principio di alternatività iva/registro di cui all'art. 40 dpr 131/1986.
Inoltre con la scrittura privata del 28.2.2017 la Società_1 aveva dichiarato di farsi carico del debito della Società_3 “a titolo di responsabilità solidale ex art. 2560 cod. civ. e/o a titolo di accollo ex art. 1273 cod. civ.”. Ma in sentenza il debito era ricostruito come trasferito da Società_1 a Società_3 solo quale effetto ex lege della cessione di azienda e non quale effetto dell'accollo volontario di cui alla scrittura privata, atto che pertanto non poteva dirsi enunciato.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita, sostenendo convintamente la correttezza dei criteri seguiti, ed offrendo una lettura del calcolo degli interessi del tutto differente da quella che a ricorrente ha contestato.
Nel corso dell'odierna udienza la difesa di parte ricorrente ha insistito per i motivi relativi alla natura dell'atto enunciato, mentre ha dichiarato di rimettersi per quanto concerne il calcolo degli interessi.
L'Ufficio ha insistito per il rigetto del ricorso richiamando ed esponendo oralmente gli argomenti esposti nella costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto
Oggetto della tassazione contestata è una scrittura privata di accollo, la quale è stata assoggettata ad imposta di registro in misura proporzionale con aliquota del 3% ai sensi dell'art. 9 della tariffa allegata, parte
I, del DPR 131/1986, in quanto atto con il quale un soggetto - del tutto estraneo al rapporto sottostante, soggetto ad IVA, quale è Società_1 - assume su di sé un debito altrui, contratto dalla Società_3.
La sentenza ricostruisce che “con la predetta scrittura del 28 febbraio 2017, Società_1 aveva dichiarato di farsi carico 'a titolo di responsabilità solidale ex art. 2560 cod. civ. e/o a titolo di accollo ex art. 1273 cod. civ.' del complessivo importo di € 359.373,26 …”
Orbene, gli atti di delegazione, espromissione ed accollo sono atti rientranti nella disciplina dettata dall'art. 9 della tariffa allegata, parte I, del DPR 131/1986 e nel caso non si ravvisano gli estremi per considerare soggetto ad IVA un atto che risulta sottoscritto da un soggetto esterno, ed estraneo rispetto al rapporto IVA esistente tra Società_3 e Ricorrente_1, i due soggetti giuridici tra i quali il rapporto commerciale ha avuto origine: la fonte dell'obbligazione assunta da Società_1, avente contenuto patrimoniale, è proprio l'atto di accollo del debito altrui, non il contratto di cessione di beni o fornitura di servizi a fronte di corrispettivo, che è l'atto soggetto ad IVA. Non opera pertanto l'invocato principio di alternatività.
La scrittura privata del 28 febbraio 2017 deve inoltre ritenersi atto di accollo enunciato, in quanto è stata posta dal giudice civile alla base della decisione assunta, come si vince dalla motivazione che muove proprio dalla scrittura privata citata (cfr. pag. 3 della sentenza). E' vero che a pagina 2 della scrittura privata si espone che “il debito complessivo di cui la Società_1 ha dichiarato di farsi carico a titolo di responsabilità solidale ex art.2560 cc e/o a titolo di accollo ex art. 1273 cc..” con ciò rimarcandosi le conseguenze dell'intervenuta cessione di azienda accanto a quelle dell'accollo , ma è stata proprio l'odierna ricorrente Ricorrente_1, nella costituzione in giudizio di opposizione, ad affermare la doppia fonte dell'obbligo rimarcando che “Società_3 aveva ceduto la propria azienda farmacia in favore di Società_1 ed il pagamento delle rate di cui alla preindicata scrittura era stato trasferito in capo alla Società_1 tanto che quest'ultima aveva riconosciuto espressamente a proprio carico sia ai sensi dell'art. 2560 c.c. sia ai sensi dell'art. 1273 c.c. il debito precedentemente in capo a Società_3 nel limite del residuo ancora dovuto di €. 219.049,92”. La lettura della sentenza dà conto poi di come nel giudizio di opposizione la Società_2 ( già Società_1, cessionaria della Società_3 ) ha contestato l'esistenza di detto debito nel compendio aziendale ceduto e nelle scritture contabili, aspetto che il giudice ha ritenuto di poter superare proprio grazie al contenuto della scrittura privata, e all'espresso accollo in essa contenuto.
Deve pertanto ritenersi correttamente individuata la natura dell'atto enunciato quale accollo, con conseguente regime di tassazione.
Corretto risulta infine il calcolo degli interessi;
a fronte della esplicitazione dei criteri di calcolo nell'atto di costituzione dell'Agenzia delle Entrate, la parte ricorrente non ha del resto svolto nel corso dell'udienza alcuna contestazione. L' Agenzia ha ben chiarito come nella scrittura privata si sia convenuto che gli interessi di mora fossero conteggiati al tasso convenzionale annuo del 4% ( pari pertanto a complessivi
€. 19.428,16 ) e che gli interessi di dilazione, conteggiati anch'essi al tasso convenzionale annuo del 4%, fossero pari a complessivi €. 33.157,99.
Pertanto l'importo complessivo dovuto da Società_1 era pari ad €. 411.959,41: €.359.373,26 (capitale)
+ €. 19.429,16 (interessi di mora) + €. 33.157,26 (interessi di dilazione).
In ragione del fatto che a pagina 4 della scrittura privata le parti convenivano che in caso di mancato pagamento di anche sole due rate, Ricorrente_1 avrebbe provveduto a ricalcolare gli interessi di mora e di dilazione al maggior tasso di cui al d. lgs. 231/2002 che è pari all'8%, l'Ufficio ha raddoppiato gli importi già calcolati dalle parti al 4%, pervenendo ad un totale interessi da tassare pari ad €. 105.172,30 (€. 19.429,16
6 + €. 33.157,26) x 2, senza prendere quale riferimento alcuna di quelle due date di scadenza (deposito della sentenza e decreto ingiuntivo ) che invece la difesa prospetta come essenziali per un corretto calcolo.
La base imponibile è stata determinata esclusivamente secondo quanto già determinato dalle parti.
Il ricorso deve pertanto essere respinto;
alla pronuncia consegue la condanna al pagamento delle spese processuali che si liquidano ( tenuto conto delle caratteristiche della vicenda che ha visto la parte ricorrente costretta ad agire in giudizio per ottenere soddisfazione di una legittima pretesa, e coobbligata al versamento dell'imposta di registro ) in euro 300,00
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano in euro 350,00 onnicomprensivi.