Sentenza 5 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 05/07/2024, n. 9020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 9020 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2024 |
Testo completo
Sentenza n. 9020/2024
Depositato il 05/07/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 01/07/2024 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PROIETTI RT, Giudice monocratico in data 01/07/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10448/2023 depositato il 10/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210109719247000 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Resistente: come da controdeduzioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG n. 10448/2023, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2021 0109 7192 47 000 di importo complessivo pari ad € 3.371,10 notificata con a/r n. 5735 4513 336-4 in data 23 marzo 2023, avente ad oggetto una imposta di successione e ipotecaria relativa all'annualità 2018.
La parte ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, affermandone l'illegittimità e deducendo le seguenti censure:
- violazione e falsa applicazione art. 21 septies della legge 241/1990; nullità dell'atto impositivo per carenza di elementi strutturali;
- violazione e falsa applicazione art. 68 d.lgs. 300/1999, violazione e falsa applicazione art. 21 septies legge
241/1990, violazione art. 42 d.P.R. 600/1973, nullità radicale atto impositivo;
- illegittimità ed insussistenza della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento impugnata per violazione dell'art. 27, comma III del D. Lgs. n. 346/1990; difetto di previo avviso di liquidazione della rettifica delle imposte e decadenza;
- illegittimità ed insussistenza della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento impugnata per violazione degli artt. 33, 34 e 35, comma II bis del D. Lgs. n. 346/1990; difetto di motivazione.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l'infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
A seguito dell'udienza del 1° luglio 2024 la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la cartella di pagamento impugnata è stato chiesto il pagamento delle somme iscritte a ruolo in riferimento alla successione mortis causa di Nominativo_1, deceduto il 08/08/1997 (denuncia di successione modificativa vol. 09990 n. 1424 presentata il 14/12/2018).
Gli importi chiesti in pagamento hanno costituito oggetto dell'avviso di liquidazione n. TJU/18/09990/001424
e comprendono le somme dovute a titolo di imposta di successione, ivi incluse interessi e sanzioni per mancato pagamento, per un importo complessivo pari a € 3.267,21, oltre oneri di riscossione.
Ciò premesso, il ricorso risulta infondato e va respinto per le ragioni di seguito indicate.
Va anzitutto disattesa la censura con la quale la ricorrente afferma l'Agenzia delle Entrate Riscossione avrebbe dovuto adottare il proprio atto in modalità nativa digitale e, poi, solo ai fini della notificazione al contribuente, inviare a questo una copia cartacea della quale deve essere attestata, ai sensi dell'art. 23 d. lgs. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale), la conformità all'originale informatico, in quanto non sono stati forniti utili elementi di valutazione a dimostrazione dell'assunto e, comunque, l'eventuale irregolarità non risulta abbia comportato una lesione del diritto di difesa della ricorrente.
Altrettanto infondata è la censura con la quale è stata contestata la nullità dell'atto impugnato perché emesso in carenza di potere del firmatario, considerato che sia la cartella di pagamento che il ruolo, sono atti vincolati, rispetto ai quali l'omessa sottoscrizione da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, anche perché, a norma dell'art. 25 del DPR 602/73, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, dev'essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con D.M., che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (cfr. Cass. ordinanza n. 9989 del 28/03/2022).
E' infondata e va respinta anche la censura con la quale è stato contestato un asserita carenza di motivazione dell'atto impugnato, in quanto (come detto) la cartella di pagamento è atto vincolato e dalla stessa risultano, comunque, gli elementi di fatto e i presupposti giuridici utili per la sua adozione. Peraltro, nel caso di specie,
è evidente dall'atto che sono state chieste in pagamento somme dovute dalla dichiarazione di successione n. 1424 vol. 09990 del 2018 e, quindi, la cartella reca le indicazioni necessarie per comprendere le ragioni della sua emanazione.
Va, infine, osservato che, in base alla normativa applicabile alla fattispecie, l'atto è stato adottato in relazione all'omesso versamento dell'imposta sul valore globale relativa alla dichiarazione di successione del sig. Nominativo_1, presentata nell'anno 2018. Si tratta di dichiarazione di successione modificativa presentata dall'interessata in data 14/12/2018. Al riguardo, va considerato che la dichiarazione di successione ha natura giuridica di dichiarazione di scienza e, quindi, costituisce la manifestazione della volontà della parte, presa in considerazione come tale dall'Ufficio, il quale procedere alla liquidazione dell'imposta proprio sulla base di quanto in essa dichiarato. Agli eredi è concessa la facoltà di modificare e/o integrare la dichiarazione presentata quando vengano a conoscenza dell'esistenza di beni ulteriori o di situazioni differenti rispetto a quelle precedentemente indicate. All'esito, l'Ufficio ha correttamente proceduto alla liquidazione dell'imposta
(mediante avviso di liquidazione in data 28/11/2019) sulla base di quanto dichiarato, in base a quanto stabilito dagli articoli 27 e seguenti del d.lgs. n. 346/90.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso risulta infondato e va respinto.
Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia resistente, che si liquidano in complessivi 800,00 (ottocento/00) euro, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 1° luglio 2024.
Il Giudice monocratico
Roberto Proietti