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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 97/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
ESPOSITO LUCIA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 437/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Brindisi - Piazza Matteotti, 1 72100 Brindisi BR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 118972 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 127760 TARI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 53/2026 depositato il
30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 03.09.2025, la ricorrente propone opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 118972 del 31 marzo 2025, relativo al tributo TARI per il periodo di imposta 2020, nonché avverso l'avviso di accertamento n. 127760 del 2 aprile 2025, relativo al tributo TARI per il periodo di imposta 2021.
Si costituiva in giudizio il Comune di Brindisi evidenziando che, in accoglimento delle doglianze della ricorrente, gli avvisi di accertamento impugnati sono stati oggetto di annullamento per mancanza di soggettività passiva della ricorrente, in conseguenza della rinuncia all'eredità.
Chiedeva, pertanto, la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ragione della avvenuta caducazione della pretesa in sede amministrativa va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546 e compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi, sezione II, in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere con conseguente estinzione del processo.
Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
ESPOSITO LUCIA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 437/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Brindisi - Piazza Matteotti, 1 72100 Brindisi BR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 118972 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 127760 TARI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 53/2026 depositato il
30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 03.09.2025, la ricorrente propone opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 118972 del 31 marzo 2025, relativo al tributo TARI per il periodo di imposta 2020, nonché avverso l'avviso di accertamento n. 127760 del 2 aprile 2025, relativo al tributo TARI per il periodo di imposta 2021.
Si costituiva in giudizio il Comune di Brindisi evidenziando che, in accoglimento delle doglianze della ricorrente, gli avvisi di accertamento impugnati sono stati oggetto di annullamento per mancanza di soggettività passiva della ricorrente, in conseguenza della rinuncia all'eredità.
Chiedeva, pertanto, la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ragione della avvenuta caducazione della pretesa in sede amministrativa va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546 e compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi, sezione II, in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere con conseguente estinzione del processo.
Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.