Sentenza 30 aprile 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 30/04/2018, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/04/2018
N. 00245/2018REG.PROV.COLL.
N. 00387/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 387 del 2015, proposto dal Consorzio Area di Sviluppo Industriale del Calatino in liquidazione - Gestione Separata Irsap, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Scuderi e Giorgia Motta, con domicilio eletto presso lo studio Daniela Macaluso in Palermo, via G. Ventura 1;
contro
SA PO, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Brighina e Francesca PO, con domicilio eletto presso lo studio Laura Allegra in Palermo, piazza G. Amendola n. 43;
ON Signorelli, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione di Catania n. 28/2015, resa tra le parti, concernente il ricorso proposto da SA PO per l’esecuzione dell’ordinanza del Tribunale di Caltagirone del 2 aprile 2013, emessa in sede di pignoramento presso terzi, recante assegnazione di somme in pagamento del credito del procedente.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di SA PO;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di consiglio del giorno 11 aprile 2018 il Cons. Nicola Gaviano e udito per la parte appellante l’avv. Giovanni Mandolfo su delega dell'avv. Scuderi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 Il sig. SA PO con ricorso al T.A.R. per la Sicilia – Sezione di Catania notificato in data 2 – 13 agosto 2013 e ritualmente depositato domandava l’esecuzione dell’ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Caltagirone il precedente 2 aprile 2013, con la quale, in sede di pignoramento presso terzi, gli era stata assegnata in pagamento, fino alla concorrenza del suo credito di complessivi euro 33.581,16, oltre accessori, la pari somma dichiarata disponibile dal terzo pignorato Consorzio Area di Sviluppo Industriale del Calatino in liquidazione - Gestione Separata Irsap.
Il predetto Consorzio, costituitosi in giudizio in resistenza al ricorso, e dedotta la pendenza delle operazioni di liquidazione che lo concernevano, opponeva che la somma pretesa dal ricorrente avrebbe potuto essere pagata solo nell’ambito della procedura di liquidazione, improntata ai principi della concorsualità tra tutti i creditori, poiché diversamente sarebbe risultata alterata la loro par condicio .
2 Il T.A.R. adìto con la sentenza n. 28/2015 disattendeva l’obiezione del Consorzio, osservando che la tesi che “ la pendenza della detta liquidazione escluderebbe la possibilità di dare corso ad azioni esecutive individuali, tra le quali anche quelle per l’esecuzione del giudicato, non trova riscontro in alcuna norma di legge che limiti o escluda in tale situazione l’ordinaria assoggettabilità del patrimonio del debitore alle azioni esecutive del creditore prevista dall’art. 2910 cod. civ.. ”
Il ricorso di ottemperanza del sig. PO veniva pertanto accolto, e per l’effetto, in particolare, dichiarato l’obbligo del Consorzio in liquidazione di dare corso all’ordinanza giurisdizionale di assegnazione entro il termine di 120 giorni, e nominato quale commissario ad acta , per il caso di ulteriore inadempienza, il Dirigente generale del Dipartimento Regionale alle Attività Produttive.
3 Seguiva la proposizione avverso tale decisione del presente appello del Consorzio soccombente, che contestava sotto più aspetti l’avvenuto rigetto della propria eccezione, adducendo altresì che l’interessato era stato nelle more già parzialmente soddisfatto nelle proprie ragioni.
L’originario ricorrente resisteva all’appello deducendone l’infondatezza, pur riconoscendo –come già in primo grado- l’intervenuto parziale pagamento della soma di euro 14.881.24.
4 Nel prosieguo, la difesa del Consorzio appellante documentava l’avvenuta emissione di un mandato di pagamento del 2 novembre 2017 a favore di controparte per l’importo di euro 23.159,53, e concludeva perché venisse dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio.
Alla Camera di consiglio dell’11 aprile 2018 l’appello è stato trattenuto in decisione.
5 Il Consiglio, alla luce dell’univoca dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione presentata dal Consorzio, nonché degli oggettivi elementi che l’hanno giustificata, non può definire il presente giudizio se non con l’emissione della relativa declaratoria.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, va ricordato che la giurisprudenza riconosce che nelle sentenze d’improcedibilità la pronuncia sul carico delle spese debba essere adottata soprattutto sulla base del principio della soccombenza virtuale, e cioè determinando, sia pure sommariamente e senza particolare motivazione sul punto, la parte che in origine poteva avere ragione (C.d.S., VI, 25 giugno 2002, n. 3467). Sicché il venir meno dell'interesse al ricorso non preclude una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata, al limitato fine appunto della statuizione sulle spese (C.d.S., sez. IV, 6 febbraio 2017, n. 492; 26 maggio 2014, n. 2674; sez. V, 17 maggio 2013, n. 2684; 13 dicembre 2006, n. 7371).
Tanto premesso, nella fattispecie il lineare impianto della motivazione della sentenza impugnata risulta resistere alle critiche mosse mediante l’appello, le cui tesi vorrebbero limitare l’ordinaria assoggettabilità del patrimonio del debitore alle azioni esecutive del creditore, prevista dall’art. 2910 cod. civ., senza poter però vantare alcun puntuale fondamento normativo giustificativo di una simile deroga.
Le spese di questo grado di giudizio in difetto di accordo tra le parti vanno quindi poste a carico del Consorzio appellante, e sono liquidate dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,
definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Condanna il Consorzio appellante al rimborso alla parte appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida nella misura di euro millecinquecento oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella Camera di consiglio del giorno 11 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Silvia La Guardia, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore
Giuseppe Barone, Consigliere
Maria Immordino, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Gaviano | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO