Sentenza 28 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/01/2004, n. 1503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1503 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenia - Consigliere -
Dott. MARINUCCI Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Amministrazione Finanziaria dello Stato in persona del Ministro pro tempore, e, per quanto possa occorrere, Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi 'ex lege' dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12;
- ricorrente -
contro
PIRELLI SPA;
PIRELLI CAVI SPA;
PIRELLI COORDINAMENTO PNEUMATICI SPA;
PIRELLI INFORMATICA SPA;
PIRELLI METZELER MOTOVELO SRL, già Metzeler Italiana srl.;
PIRELLI PARTECIPAZIONI SPA già Società Italiana di
Partecipazioni spa;
PIRELLI SERVIZI FINANZIARI SPA già Possaccio srl;
SOCIETÀ PNEUMATICI PIRELLI SPA già Pneumatici Pirelli spa;
PIRELLI PNEUMATICI HOLDING ITALIA SRL già Vega Due srl. SERVIZI AZIENDALI PIRELLI SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI , già Servizi Aziendali Pireili spa;
PIRELLI PRODOTTI DIVERSIFICATI SPA già IRGO srl;
PIRELLI NASTRI TECNICI SPA;
ISTITUTO PIERO PIRELLI SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI già Istituto Piero Pirelli spa;
STEELCORD SPA già Fintrasporti spa.;
SISTEMA PUNTOGOMME SPA;
PUNTOGOMME MILANO SRL già Hevea Immobiliare srl;
SAGICA SRL;
DIMENSIONE LOGISTICA SPA già G. Ronchi srl.;
TORTONA TEST AREA SPA;
TREFIN SRL;
POLO VIAGGI SRL;
tutte in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avv.ti ALESSANDRA COGILATI DEZZA, ROBERTO DE MARI e LAURA BEVILACQUA per mandato in calce al controricorso, elettivamente domiciliate in Roma presso avv. Cogliati Dezza, via Farnese 7;
- intimati, controricorrenti -
avverso la sentenza n. 2563 in data 18.10.2000 della Corte di Appello di Milano, depositata in data 24.10,2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22.9.2003 dal Consigliere Dott. Vincenzo Di Nubila;
udito per le resistenti l'avv. COGLIATI DEZZA;
udite le conclusioni del P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCO PIVETTI, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con citazione notificata il 30.8.96, le società indicate in epigrafe convenivano dinanzi al Tribunale di Milano l'Amministrazione Finanziaria dello Stato, onde conseguire la restituzione delle somme versate indebitamente a titolo di rinnovo annuale della tassa di concessione governativa sulle società; il tutto per gli anni 1985- 1992. Le attrici chiedevano altresì gli interessi dalla data dei versamenti ovvero dalle date delle istanze di rimborso presentate in via amministrativa. L'Amministrazione Finanziaria dello Stato si costituiva e si opponeva a tutte le domande avversarie.
2. Il Tribunale accoglieva le domande attrici, per la parte in cui non si era verificata la decadenza triennale di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 641.72; applicava lo "ius superveniens"-Legge n. 448.98 - e pertanto detraeva dalle somme spettanti alle attrici gli importi in tale ultima legge stabiliti;
applicava altresì la nuova disciplina degli interessi.
3. Proponevano appello le società onde conseguire l'accoglimento di tutte le domande formulate, con gli interessi dalle date delle istanze di rimborso in via amministrativa. L'Amministrazione Finanziaria dello Stato si costituiva in appello e chiedeva la conferma della sentenza impugnata.
4. La Corte di Appello di Milano non riteneva di applicare lo "ius superveniens" quanto alle detrazioni applicate sugli importi da rimborsare, a causa del persistente contrasto tra la normativa interna ed il Diritto Comunitario. Anche per quanto attiene agli interessi, la Corte di Appello disapplicava la normativa interna sopravvenuta, in quanto in contrasto col principio di equivalenza. Ne derivava che gli interessi, nella misura di cui alla Legge n. 29.61 (c.d. interessi "fiscali"), dovevano essere attribuiti a far tempo "dalle domande di rimborso in via amministrativa, con calcolo a semestre secondo i tassi via via aggiornati";
5. Ha proposto ricorso per Cassazione l'Amministrazione Finanziaria dello Stato, deducendo unico motivo. Resistono con controricorso le società.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Con l'unico motivo del ricorso, l'Amministrazione Finanziaria dello Stato denuncia violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, dell'art. 11 della Legge n. 448.98 sotto più profili, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 CPC. È stato rispettato dalla citata legge il principio di equivalenza, le modalità e condizioni fissate per la restituzione del tributo non rendono eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti;
in particolare, per quanto attiene al tasso di interesse, esso attiene ad "ogni caso di ipotizzabile richiesta di rimborso dei suddetti tributi, anche fondato sul diritto interno." 7. Come ha esattamente notato il P.G., il ricorso risulta inammissibile per genericità nella parte in cui denuncia la violazione dell'art. 11 della Legge n. 448.98, senza chiarire quali capi o punti decisoli della sentenza di appello intenda censurare. In altri termini, affermare che la citata legge rispetta il principio di "effettività;" e di "equivalenza" non è sufficiente a far comprendere quale sia l'oggetto della censura mossa alla sentenza di secondo grado. Unico punto sufficientemente trattato è quello relativo agli interessi;
esso peraltro risulta infondato nel merito. La Legge n. 448.98 ha riconosciuto un interesse minore di quello che spetta ai contribuenti in genere quando hanno diritto al rimborso di imposte indebite. Con ciò, ha violato il principio di "equivalenza", che la Corte di Giustizia della Comunità Europea nella sentenza 10.9.2202 - PR e SE - ha così determinato: "Il diritto comunitario osta a che uno stato membro adotti norme che subordinano la restituzione di un tributo dichiarato incompatibile col diritto comunitario .... a condizioni riguardanti specificamente detto tributo e che sono meno favorevoli di quelle che si applicherebbero, in mancanza di tali norme, alla restituzione del tributo di cui trattasi". Nel par. 78 della motivazione la Corte di Giustizia della Comunità Europea precisa che tra le "condizioni" di cui parta sono compresi gli interessi. Nel senso che la norma relativa agli interessi di cui alla Legge n. 448.98 va disapplicata, vedasi "ex multis" Cass. 12.5.2003 n. 7207: "... tasso di interesse stabilito dall'art. 11 comma 3^ della Legge n. 448.98 (pari al 2,50% annuo, vigente alla data di entrata in vigore della legge) è inferiore alla misura (pari, alla stessa data, al 2,5 % semestrale) fissata, in via generale, dall'art. 5 della Legge n. 29.1961, per la restituzione delle somme pagate per tasse e imposte indirette sugli affari non dovute. Così disponendo, detto art. 11 si pone in contrasto con la normativa comunitaria e va pertanto disapplicato, atteso che questa, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea - sentenza del 10.9.2002 nelle cause riunite C 216.99 e C 222.99 - osta a che uno Stato membro adotti norme che subordinano la restituzione di un tributo dichiarato incompatibile col diritto comunitario a condizioni meno favorevoli di quelle che si applicherebbero - in mancanza di tali norme - alla restituzione del tributo di cui trattasi".
8. Il ricorso deve, per i suesposti motivi, essere rigettato. Giusti motivi, in relazione all'opinabilità iniziale della materia dei contendere ed al comportamento processuale delle parti, consigliano la compensazione integrale delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2004