Sentenza 29 aprile 2005
Massime • 1
Il difensore d'ufficio dell'imputato irreperibile, anche quando non sia iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen., è legittimato a proporre ricorso per cassazione, dato che al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato (a meno che non siano personalmente riservati a quest'ultimo), e che lo stesso imputato, quando irreperibile, è rappresentato appunto dal difensore.
Commentario • 1
- 1. Il difensore d’ufficio dell’imputato irreperibile o latitante, non iscritto all’albo speciale previsto dall’art. 613, co. I, c.p.p., può ricorrere per Cassazione?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 20 dicembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/04/2005, n. 21045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21045 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 29/04/2005
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - N. 546
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 5771/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) HA UL LI N. IL 05/01/1981
avverso SENTENZA del 24/05/2004 TRIBUNALE di ANCONA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIORDANO UMBERTO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dr. MELONI che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
con sentenza in data 24/5/04, emessa in esito a giudizio contumaciale, il Tribunale monocratico di Ancona ha dichiarato il cittadino jugoslavo SH AN colpevole di violazione dell'art. 650 C.P. per non avere ottemperato all'ordine di presentarsi presso l'ufficio immigrazione della locale Questura per regolarizzare la propria posizione e per tale reato, commesso il 15/3/02, con le attenuanti generiche lo ha condannato a 100 euro di ammenda. Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di ufficio, non iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 613 C.P.P., che aveva assistito in giudizio il SH, al quale il decreto di citazione era stato notificato con il rito degli irreperibili.
Il difensore ricorrente, dopo avere premesso che l'istanza che aveva avanzato al Tribunale di essere sostituito da altro difensore di ufficio iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione era stata respinta con provvedimento del 17/6/04, ha sollevato, per l'ipotesi che l'impugnazione non venga ritenuta ammissibile ai sensi dell'art. 613 comma 1 C.P.P., questione di incostituzionalità di tale norma e dell'art. 97 C.P.P. - che prevede la nomina di un solo difensore di ufficio da individuarsi tra gli avvocati, che possono come nel caso di specie non essere cassazionisti, inseriti negli elenchi predisposti dai consigli degli ordini forensi - per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. Nei motivi di ricorso si deduce poi la nullità del giudizio di merito sotto i seguenti profili: perché il giudice nella prima udienza del 15/3/04, dopo avere rilevato che non era stato rispettato il termine per comparire di cui all'art. 552 comma 3 C.P.P. essendo intercorsi solo 52 giorni dalla data di notifica del decreto di citazione, aveva disposto al fine di integrarlo la rinnovazione delle notifiche per il 31/3/04, così privando l'imputato di un termine ininterrotto di 60 giorni;
e perché nell'udienza del 31/3/04 l'imputato era stato dichiarato contumace malgrado il dibattimento fosse stato rinviato al 5/5/04 per riconosciuto legittimo impedimento (adesione alla astensione indettata dagli organismi rappresentativi) del difensore, il che avrebbe dovuto impedire lo svolgimento di qualsiasi attività processuale.
La questione, da affrontarsi in via preliminare, se sia ammissibile il ricorso per Cassazione proposto dal difensore di ufficio, non iscritto all'albo speciale di cui all'art. 613 C.P.P., dell'imputato irreperibile deve essere risolta positivamente.
Conducono a questa soluzione la stesse ragioni per cui la giurisprudenza nettamente prevalente di questa Corte, prendendo le mosse da quanto affermato dalla sentenza delle Sezioni unite 27/1/95, Battaggia in tema di dichiarazione di ricusazione, si è orientata nel senso di ritenere il difensore del latitante o dell'evaso legittimato a proporre il ricorso per Cassazione anche se non iscritto all'albo speciale (cfr. Sez. 5^ 5/6/00, Jonuzi, rv. 216.362;
Sez. 4^ 16/1/03, Marsalone, rv. 223.564; Sez. 1^ 11/7/03, Mohamad Taher, rv. 225.750; Sez. 1^, 12/5/04, Selvaggi, rv. 229.733 nella quale ultima sentenza si è precisato che la legittimazione del difensore che si trovi in tale condizione a proporre il ricorso non può però estendersi sino a consentirgli la difesa del latitante o evaso davanti a questa Corte, profilo estraneo al caso di specie in cui il difensore del SH non è intervenuto).
Si è affermato in queste decisioni che la disposizione dell'art. 613 C.P.P. deve essere interpretata alla luce degli artt. 99 comma 1,
secondo cui al difensore competono le facoltà e di diritti che la legge riconosce all'imputato a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo, e 165 comma 3, secondo cui l'imputato latitante o evaso "è rappresentato a ogni effetto dal difensore". Tale principio deve ritenersi valido anche per l'irreperibile, non potendo la maggiore laconicità dell'analoga formula "è rappresentato dal difensore" usata nell'art. 159 comma 2 C.P.P. costituire ostacolo di apprezzabile rilievo giuridico, stante l'assenza comunque di clausole che limitino l'applicazione della norma.
Ma soprattutto è l'esigenza ispiratrice di questa linea interpretativa dal Collegio pienamente condivisa - quella cioè di evitare per quanto possibile che il concreto esercizio del diritto di difesa tecnica soffra nei suoi aspetti essenziali limitazioni, che porrebbero seri problemi di costituzionalità, in conseguenza di particolari situazioni in cui l'imputato, ancorché colpevolmente, si sia venuto a trovare - che nel caso dell'irreperibile viene a riproporsi, e con ancora maggiore forza rispetto al latitante e all'evaso poiché la eventuale ignoranza del provvedimento da impugnare può anche non derivare da sua colpa.
Ritenuto dunque ammissibile il ricorso per Cassazione proposto dal difensore del SH, la sentenza impugnata deve essere senz'altro annullata con rinvio essendo fondata la tempestivamente eccepita questione di nullità del giudizio svoltosi davanti al Tribunale monocratico per inosservanza del termine minimo a comparire stabilito dall'art. 552 comma 3 C.P.P.. Tale termine invero, alla stregua del principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza 7/3/02, Munerato, non è suscettibile di integrazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale monocratico di Ancona.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2005