Cass. pen., sez. III, sentenza 04/12/2008, n. 833
CASS
Sentenza 4 dicembre 2008

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In materia di rifiuti, prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, le materie prime secondarie, ancorché non provenienti da attività di recupero, dovevano considerarsi escluse dal campo d'applicazione della disciplina dei rifiuti a condizione che avessero sin dall'origine le caratteristiche della materia prima secondaria riportate nei decreti ministeriali sul recupero agevolato.

In tema di gestione dei rifiuti, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 al D.Lgs. n. 152 del 2006 (cosiddetto Testo Unico ambientale), i rottami ferrosi rientrano nel campo d'applicazione della disciplina dei rifiuti, salvo che gli stessi provengano da un centro autorizzato di gestione e trattamento di rifiuti e presentino caratteristiche rispondenti a quelle previste dai decreti ministeriali sul recupero agevolato di rifiuti pericolosi e non pericolosi e relativo regolamento, assumendo in tal caso la qualificazione di materia prima secondaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 04/12/2008, n. 833
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 833
    Data del deposito : 4 dicembre 2008

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