Sentenza 8 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/04/2002, n. 4992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4992 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2002 |
Testo completo
IN NO0499 2 /02 REPU EL POPOLO ALL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto CONTRATTO SEZIONE SECONDA CIVILE D'OPERA PROFESS. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE - Presidente R.G.N. 17222/99 - изм Dott. Ugo - Consigliere - RIGGIO Cron. 428 Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere Rep. SCHERILLO Rel. Consigliere Dott. Giovanna Ud. 14/11/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ConsigliereDott. Francesco Paolo FIORE UFFICIO COPIE Richiesta copia StudioPopiel ha pronunciato la seguente per diritti €1.55 dal Sig. SENTENZA 8 APR 2002 sul ricorso proposto da: il IL CANCELLIERE IG PP, difeso da se stesso, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G PISANELLI 4, giusta delega in atti;
CANCELLERIA ricorrente
contro
COOP EDIL SOLE SRL IN LIQUIDAZIONE;
intimato avverso la sentenza n. 8345/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 12/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/01 dal Consigliere Dott. Giovanna 2001 SCHERILLO;
1524 -1- udito 1'Avvocato IG Giuseppe, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'avv. Giuseppe Gigli, in relazione all'attività professionale da lui prestata a favore della società cooperativa edilizia Sole, in liquidazione, in un giudizio civile conclusosi favorevolmente per la sua assistita davanti alla Corte dappello di Roma, convenne in giudizio davanti al Pretore di Roma la predetta società, in persona del commissario liquidatore Brunelli Maria, e deducendo che la sua richiesta di pagamento della parcella era rimasta senza esito, ne chiese la condanna al pagamento di complessive lire 39.048.406 oltre interessi dal 27 giugno 1995, data della missiva, previa rivalutazione monetaria. Con sentenza 23 marzo 1998, pronunziata nella contumacia della convenuta, il Pretore, accogliendo solo in parte la domanda dell'avv. Gigli, condannò la società Sole al pagamento di lire 11.000.000, oltre interessi legali dal 28 giugno 1995, rivalutazione e spese processuali. La decisione venne riformata dal Tribunale di Roma che, in accoglimento dell'appello proposto dall'avv. Gigli, con sentenza 12 maggio 1999 perdurante contumacia della pronunziata nella convenuta, condannò la stessa al pagamento di lire 4 16.000.000, oltre Iva e CAP, con interessi dal 28 giugno 1995, oltre che alle spese del doppio grado. Contro la sentenza l'avv. Gigli ha proprosto ricorso per cassazione per due motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l'intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE I Col primo motivo si denunciano violazione di e vizi di motivazione con riferimento legge all'art.2233 C.C. per avere la sentenza ridotto da lire 38.000.000 a lire 16.000.000 (e cioè del 60% circa) il compenso spettante al ricorrente in base alle tariffe professionali rispettivamente applicabili per le singole attività, senza indicare le singole voci per le quali veniva operata la riduzione e le ragioni per le quali gli onorari venivano liquidati al di sotto del minimo, operando liquidazione equitativa che non erain tal modo una stata richiesta. La doglianza va disattesa. Premesso che il Pretore non aveva rispettato le tariffe professionali vigenti all'epoca delle prestazioni, la sentenza ha proceduto alla nuova valutazione tenendo conto non solo dei minimi e massimi tariffari all'epoca vigenti, ma anche del valore della causa (articolatasi in due gradi di 5 Tribunale e Corte d'appello- e con esito giudizio - favorevole per l'appellata, pienamente oltre che dell'importo dell'acconto versato. A fronte della sia pur sintetica motivazione fornita dalla sentenza, non sono state indicate nel ricorso, ai fini della sua autosufficienza, le voci delle tariffe per le quali era stato richiesto il compenso e che invece sarebbero state pretermesse 0 sottovalutate dal giudice di appello. La censura perciò inammissibile per mancanza di specificità. II Col secondo motivo si denuncia la violazione dellart.324 c.p.c. per avere 1'impugnata sentenza modificato la pronunzia di condanna della società Sole al risarcimento dei danni da svalutazione monetaria emessa dal primo giudice, in tal modo escludendo tali danni dalla somma dovuta al ricorrente. La censura è infondata. Il primo giudice, liquidando equitativamente i danni da svalutazione monetaria, aveva attribuito all'avv. Gigli di lirela complessiva somma 11.000.000, così elevando la somma capitale di lire 10.481.600 dovuta a titolo di spettanze professionali. Il giudice d'appello ha elevato l'importo complessivo a lire 16.000.000. Con ciò non 6 ha escluso i danni da svalutazione, ma li ha confermati nella misura già determinata dal primo giudice. Consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Roma, 14 novembre 2001 Il presidente L'estensore w arkill Аракан IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'AnnaDonate DEPOSITATO IN CANCELLERMA 8 APR. 2002 IL CANCELLIERE C1 Prome 109T 129,11 BEST 20,66 149177 TOT. AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA In gait.
3.LZ RT (eum CENTOQUARANTANOVE/77versale C 149.77 p. Il Dirigente Area S (Dott.ssa Maria G DI FILIPPO) Responsabile Sezio Atti Gludiziari (Dr. M/RACCICHINI