Sentenza 24 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/02/2004, n. 3661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3661 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente -
Dott. ALTIERI Enrico - rel. Consigliere -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - Consigliere -
Dott. SOTGIU Simonetta - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PONTETORTO SPA, in persona dell'Amministratore Delegato Luigi Banci elettivamente domiciliato in ROMA VIA SILVIO PELLICO 24, presso lo studio dell'avvocato CESARE ROMANO CARELLO, che lo difende unitamente agli avvocati PAOLO PULITI, STEFANO ROMEI, giusta delega in calce;
- ricorrente -
contro
MINISTERO FINANZE, AGENZIA ENTRATE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 191/01 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 30/01/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 24/09/03 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito l'Avvocato del ricorrente ROMEI che ha chiesto per l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NAPOLETANO Giuseppe che ha concluso per il rigetto del ricorso;
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 18 aprile 1996 la Pontetorto s.p.a. conveniva dinanzi al tribunale di Prato il Ministero delle Finanze, chiedendone la condanna al pagamento delle somme pagate dal 1985 al 1992 (per un ammontare di lire 51.000.000, con interessi e rivalutazione) per tassa annuale di concessione governativa per iscrizione nel registro delle imprese (art. 75, lett. A, della tariffa allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 641; di. n. 853/84), della quale, secondo l'attrice, era dovuta la restituzione per contrasto con l'art. 10 della direttiva 17 luglio 1989, 69/335/CEE, come affermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. Con sentenza in data 23 - 28 settembre 1996 il tribunale condannava l'amministrazione al rimborso della somma richiesta, con gl'interessi legali dalla domanda. La sentenza veniva impugnata dall'amministrazione finanziaria.
Con sentenza 21 ottobre 1999 - 4 febbraio 2000 la Corte d'appello di Firenze, ritenuta, in conformità al principio affermato da Sez. Un. 12 aprile 1996, n. 3458, e alla successiva giurisprudenza comunitaria
(in particolare, sentenza 15 settembre 1998 in cause C - 279, 280 e 281/96) l'applicabilità del termine di decadenza triennale previsto dall'art. 13 del d.P.R. n. 641/72, decorrente dalla data di pagamento, dichiarava la società decaduta dal diritto al rimborso, non avendo la stessa fornito prova idonea della presentazione delle istanze in via amministrativa, non potendo prendersi in considerazione le copie informali contenute nel fascicolo di parte di primo grado, prive di riferimento alle fotocopie di ricevute di lettere raccomandate, le quali non avevano una data leggibile. Avverso tale sentenza la Pontetorto s.p.a. ha proposto ricorso per Cassazione, sulla base di un mezzo d'annullamento e di memoria. L'amministrazione finanziaria non ha svolto attività difensiva in questa sede.
2. IL MOTIVO DI RICORSO
Denunciando contraddittoria motivazione, nonché violazione e falsa applicazione degli articoli 13 d.P.R. n. 641/1972, 2697 e 2712 cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3 e 5, cod. proc. civ., la ricorrente deduce:
- con riferimento alla tassa pagata nel 1989,1990 e 1991 era stata presentata istanza di rimborso in via amministrativa nel termine di tre anni dai pagamenti;
- erroneamente sarebbe stata ritenuta l'irritualità della produzione della fotocopia dell'istanza di rimborso spedita nel 1991. Riguardo a tale produzione la difesa dell'amministrazione aveva replicato che, quanto meno per il 1988, la domanda non era tempestiva, non risultando ricevuta la raccomandata, spedita il 26 giugno 1991. La corte di merito non ha considerato: a) che la conformità all'originale del documento avrebbe dovuto essere espressamente disconosciuta dalla controparte;
pertanto, l'esistenza dell'atto interruttivo doveva ritenersi provata anche in relazione all'art. 2712 cod. civ.; b) che risultava provata la spedizione dell'originale nel termine di decadenza, per cui si poneva soltanto il problema di verificare se l'istanza fosse pervenuta tempestivamente all'ufficio;
- le fotocopie non erano illeggibili, come ritenuto nella sentenza.
3. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Deve, innanzitutto, osservarsi che, secondo il principio affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 26 novembre 2002, n. 477, il perfezionamento della notificazione nei confronti del notificante avviene con la consegna dell'atto all'organo cui compete l'operazione di notificazione. Tale principio è stato applicato, proprio in tema di spedizione dell'istanza di rimborso della tassa in questione, dalla giurisprudenza della Sezione, prima della citata decisione della Corte Costituzionale (sentenza 15 febbraio 2000, n. 1691), e successivamente (sentenze 22 maggio 2003, n. 7920; 12 giugno 2003, n. 9650; 3 luglio 2003, n. 10476). Se la consegna all'ufficio postale entro il termine triennale di cui all'art. 13 del d.P.R. n. 641/72 è idonea ad evitare la decadenza, è pur sempre necessario che l'atto - stante la sua natura incontestabilmente recettizia - sia pervenuto al destinatario. La necessità di verificare tale circostanza è stata, sia pur genericamente, riconosciuta dalla stessa ricorrente. In proposito, l'amministrazione finanziaria non poteva limitarsi ad una generica contestazione della non tempestiva recezione dell'istanza. Secondo un principio affermato dalla giurisprudenza della Corte (sentenze 20 giugno 2000, n. 8340; 10 febbraio 2001, n. 1930), in forza della disposizione contenuta nell'art. 18, secondo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando l'interessato dichiara che fatti, stati, e qualità sono attestati in documenti in possesso dell'amministrazione, quest'ultima è tenuta all'acquisizione d'ufficio di tali documenti o di copia di essi. Tale norma, applicabile - secondo le citate sentenze della Corte - nei confronti dell'amministrazione finanziaria e anche nel processo, contiene una vera e propria deroga ai principi sulla ripartizione dell'onere della prova ed esprime un principio di portata generale, operante anche prima della sua espressa estensione in materia tributaria disposta dall'art. 6, comma 4^, dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212). A ciò si aggiunga che, come ha esattamente rilevato la ricorrente, la sentenza contiene soltanto generiche affermazioni circa l'idoneità della documentazione prodotta a dimostrare l'avvenuta trasmissione dell'istanza di rimborso nel termine di decadenza previsto dall'art. 13 del d.P.R. n. 641/72, non prendendo in considerazione le specifiche deduzioni della società. La censura s'inquadra, pertanto, nell'ipotesi di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., e non contiene la denuncia di un errore revocatone
L'accoglimento delle censure, nei termini sopra esposti, assorbe le altre questioni svolte nel motivo di ricorso.
La sentenza deve, pertanto, essere cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze.
I giudici di rinvio dovranno, quindi:
1) prendere in esame le specifiche deduzioni della ricorrente circa il contenuto della documentazione prodotta a dimostrazione della tempestiva istanza di rimborso, dando conto di tale esame con adeguata motivazione e uniformandosi ai seguenti principi di diritto:
"a) ai fini dell'osservanza del termine di decadenza da parte della società che chiede il rimborso di tassa di concessione governativa sull'iscrizione nel registro delle imprese, è sufficiente che, entro tale termine, il plico contenente detta istanza sia consegnato all'ufficio postale;
b) la presentazione dell'istanza si perfeziona, per l'ufficio finanziario destinatario, col ricevimento della stessa. Su tale circostanza l'ufficio non può limitarsi a contestare genericamente il tempestivo ricevimento ma, ove in possesso del documento, è tenuto a produrlo in giudizio";
2) decidere sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 24 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2004