Sentenza 26 maggio 1999
Massime • 1
La circostanza che il giudice non abbia formalmente suddivisa la sentenza in due parti, una delle quali esclusivamente dedicata allo svolgimento del processo, non implica nullità se dalla lettura dell'atto sia comunque possibile individuare i tratti essenziali della lite e gli elementi di fatto considerati nella decisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/05/1999, n. 5101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5101 |
| Data del deposito : | 26 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
Dott. Alfonso AMATUCCI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AT RE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 157, presso lo studio dell'avvocato ENRICO DE CRESCENZO, difeso dall'avvocato GIANFRANCO VALENTE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA DI ASTI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 354/97 del Pretore di ASTI, emessa il 12/12/96; depositata il 05/02/97; RG.266/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/99 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 354 del 1997 il pretore di Asti ha rigettato l'opposizione di RE EN avverso l'ordinanza ingiunzione con la quale il prefetto di Asti gli aveva ingiunto il pagamento della somma di L. 231.000 per la violazione di cui all'art. 145, secondo comma, del codice della strada, accertata il 9.2.1995. Ha rilevato il pretore che un teste oculare aveva "confermato che il veicolo del ricorrente sopraggiungeva dalla direzione Torino verso Corso Alfieri e che tale mezzo non aveva rallentato in prossimità dell'incrocio, così venendo a collidere con il veicolo che proveniva da Corso Don Minzoni e che aveva il diritto di precedenza rispetto al veicolo del EN"; e che la tesi del ricorrente andava dunque respinta "perché la presenza di veicoli in fase di rallentamento non esonerava il ricorrente dall'obbligo" di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione RE EN sulla base di cinque motivi.
Non ha svolto attività difensiva il prefetto di Asti. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. È logicamente preliminare l'esame del secondo motivo di ricorso, col quale si deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, n. 4, mancando l'esposizione dello svolgimento del processo.
1.1. La doglianza è infondata in quanto la circostanza che il giudice non abbia formalmente suddiviso la sentenza in due parti, una delle quali esclusivamente dedicata allo "svolgimento del processo", è affatto irrilevante se - come nella specie - dalla lettura dell'atto sia comunque possibile individuare i tratti essenziali della lite e gli elementi di fatto considerati nella decisione (Cass., n. 2711 del 1990).
2. Col quinto motivo, anch'esso logicamente preliminare, viene dedotta violazione dell'art. 201, in relazione agli artt. 194, c.d.s., 13, 14 e 23 l. 689/81 per non essere stata nel verbale di contestazione menzionata l'attività di accertamento svolta dagli agenti rilevatori.
2.1. La doglianza è inammissibile in quanto la questione viene per la prima volta sollevata in questa sede, non risultando dall'atto di opposizione che di essa fosse stato investito il pretore.
3. Col terzo e col primo motivo di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati, viene rispettivamente dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 145, secondo comma, c.d.s. e 347, terzo comma, del regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. n.495 del 199, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
Si duole il ricorrente (primo motivo) che sia del tutto difettata la motivazione sul punto decisivo della controversia costituito dalla circostanza che egli aveva, in sede di opposizione, invocato il disposto di cui all'art. 347, terzo comma, del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, a mente del quale "qualora un veicolo si arresti per consentire l'attraversamento ai pedoni o per dare la precedenza ad altri veicoli, devono arrestarsi anche quelli che procedano nelle altre file parallele".
Il pretore, pur essendosi basato sulla deposizione del teste RO, aveva in realtà fatto un incomprensibile ed illogico riferimento alla presenza di veicoli in fase di rallentamento, del tutto prescindendo da quanto invece dichiarato dal teste. Questi aveva infatti affermato che l'autovettura VW Golf condotta dal EN era stata urtata nella parte anteriore e laterale destra da altra autovettura che, ferma dietro al proprio autocarro per ragioni di traffico, "era uscita improvvisamente dalla coda e si era posta in sorpasso della fila medesima, sulla destra". Vi era dunque un veicolo fermo, accodati al quale vi erano altri veicoli, anch'essi fermi, in posizione tale da determinare il diritto di precedenza a favore del ricorrente, ai sensi della norma citata.
L'altro conducente (IO) avrebbe infatti dovuto arrestarsi, essendogli vietato intraprendere una manovra di sorpasso, sicché il EN aveva legittimamente confidato sulla sua precedenza di fatto. Era, in particolare, del tutto imprevedibile che il IO effettuasse la manovra che, contro il divieto di legge, aveva posto in essere.
3.1. La censura è fondata sotto il profilo del vizio di motivazione - con conseguente assorbimento del terzo motivo, relativo alla violazione di legge - essendo effettivamente mancato ogni cenno da parte del pretore alla menzionata situazione di fatto, che pure era stata dedotta dal ricorrente in sede di opposizione, laddove aveva sostenuto che la propria autovettura era stata urtata da quella del IO, la quale aveva irregolarmente sorpassato a destra un veicolo fermo.
Nella gravata sentenza si afferma, invece, del tutto inspiegabilmente, che il teste oculare RO (le cui dichiarazioni sono integralmente trascritte in ricorso e che non contengono alcun riferimento a tale circostanza) aveva confermato che il veicolo del ricorrente non aveva rallentato in prossimità dell'incrocio e, altrettanto inspiegabilmente, non si ipotizza neppure che il ricorrente potesse, provenendo da sinistra, non essere stato in grado di scorgere il veicolo antagonista, che aveva appena sorpassato sulla destra un autocarro fermo.
La valutazione del fatto compete peraltro al giudice del merito.
4. Resta assorbito anche il quarto motivo di ricorso, col quale il ricorrente si duole della condanna alle spese, cui il pretore avrebbe illegittimamente provveduto (senza peraltro liquidarle) benché difettasse un'esplicita richiesta della controparte in tal senso.
5. In conclusione, accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti il terzo ed il quarto e rigettati gli altri, la sentenza va cassata con rinvio a diverso pretore di Asti affinché proceda ad una rinnovata valutazione del merito, provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il terzo ed il quarto, rigetta il secondo ed il quinto, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, ad altro pretore di Asti. Roma, 26 marzo 1999 Depositata in cancelleria il 26 maggio 1999.