Sentenza 10 aprile 2001
Massime • 1
In materia di sicurezza pubblica, l'obbligo della denunzia previsto dall'art. 38 R.D. n. 773 del 1931 riguarda la detenzione e non l'acquisto delle munizioni, con la conseguenza che non è riconducibile nell'ambito della norma incriminatrice il fatto di chi reintegri la scorta di munizioni, consumate durante una esercitazione di tiro, senza denunziare il nuovo acquisto, ma non superando il numero di munizioni detenute e già denunziate precedentemente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/04/2001, n. 20234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20234 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LA GIOIA VITO - Presidente - del 10/04/2001
1. Dott. CHIEFFI SEVERO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SILVESTRI GIOVANNI - Consigliere - N. 569
3. Dott. DE NARDO GIUSEPPE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI - Consigliere - N. 049750/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LL SA N.IL 29/07/1965
avverso SENTENZA del 18/10/2000 TRIBUNALE di NICOSIAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gianfranco Viglietta che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 18.10.2000, il Tribunale di Nicosia condannava LI AN alla pena di lire 300.000 di ammenda, ritenendolo colpevole del reato di cui all'art. 697, comma 1, c.p., in relazione all'art. 38 del r.d. 18.6.1931, n. 773, per avere detenuto 200 cartucce ca. 40 S.W. per pistola senza averne fatto denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.
L'imputato proponeva ricorso per cassazione denunciando erronea applicazione della legge penale, sul rilievo che era stata fatta denuncia della detenzione di 200 cartucce per pistola e che quelle acquistate avevano sostituito le cartucce precedentemente usate. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Deve premettersi che i fatti che hanno dato origine al presente processo risultano incontroversi, avendo il giudice di merito accertato che: a) in data 19.10.1998 il LI ha presentato alla competente autorità di pubblica sicurezza regolare denuncia, a norma dell'art. 38 del testo unico delle leggi di p.s., approvato con r.d. 18.6.1931, n. 773, della detenzione di una pistola calibro 40, marca
Tanfoglio, e di duecento munizioni dello stesso calibro;
b) esercitandosi presso l'Associazione sportiva tiro dinamo di Catania, l'imputato ha utilizzato duecento munizioni, cento in data 15.10.1998 e cento in data 13.11.1998; e) l'imputato ha acquistato duecento munizioni calibro 40 presso un'armeria di Enna, cento in data 5.11.1998 e cento in data 20.12.1998.
Alla stregua di tali dati fattuali, indicati nella sentenza impugnata e non contestati, si appare chiaro che l'imputato non ha mai detenuto un numero di munizioni calibro 40 superiore a quello denunciato all'autorità di p.s., essendo stato accertato che l'acquisto delle cento munizioni eseguito in data 5.11.1998 è stato posteriore al consumo di pari quantità avvenuto nell'esercitazione di tiro del 15.10.1998 e che con l'acquisto del 20.12.1998 sono state reintegrate quelle consumate durante l'esercitazione del 13.11.1998. Dai precedenti rilievi deve inferirsi che il LI ha sempre detenuto un numero di munizioni corrispondente a quello oggetto della denuncia ex art. 38 r.d. n. 773 del 1931, onde va riconosciuto che il fatto - così come è stato accertato - non è riconducibile nell'ambito della norma incriminatrice di cui è stata contestata l'inosservanza e che il giudice di merito è incorso nel vizio di erronea applicazione della legge penale, avendo sostanzialmente ritenuto, in violazione del principio di legalità e del divieto di analogia in materia penale, che l'obbligo della denuncia riguarda l'acquisto e non la detenzione delle munizioni.
Risultando superflua la prosecuzione del processo dinanzi ad altro giudice, deve pronunciarsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, a norma dell'art. 620 lett. 1), c.p.p., perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, il 10 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2001