Cass. pen., sez. I, sentenza 10/04/2001, n. 20234
CASS
Sentenza 10 aprile 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In materia di sicurezza pubblica, l'obbligo della denunzia previsto dall'art. 38 R.D. n. 773 del 1931 riguarda la detenzione e non l'acquisto delle munizioni, con la conseguenza che non è riconducibile nell'ambito della norma incriminatrice il fatto di chi reintegri la scorta di munizioni, consumate durante una esercitazione di tiro, senza denunziare il nuovo acquisto, ma non superando il numero di munizioni detenute e già denunziate precedentemente.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 10/04/2001, n. 20234
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20234
    Data del deposito : 10 aprile 2001

    Testo completo