Sentenza 9 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/02/2001, n. 1850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1850 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2001 |
Testo completo
REPU01 85 0 /0 1 IN NOME DEL POL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto liquiderine SEZIONE PRIMA CIVILE comperso aunlians Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pellegrino SENOFONTE Presidente R.G.N. 2617/99 Cron.3353 Dott. Vincenzo FERRO - Rel. Consigliere 587 Dott. Ugo VITRONE - Consigliere Rep. Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere Ud. 10/11/00 MACIOCE ConsigliereDott. Luigi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. S ENT ENZA per dirittiL6000 11-9 FEB 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE TIBELLO CIRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE RE 3000 MAZZINI 134, presso l'avvocato CARUSO M., CANCELLERIA rappresentato e difeso dall'avvocato FARES MICHELE, giusta procura a margine del ricorso;
CG069442 - ricorrente A
contro
CG062413 FALLIMENTO SOCIETA' COOPERATIVA DI SERVIZI COLLETTIVI PER LA RIFORMA FONDIARIADI POSTA MILENA", in persona CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI UFFICIO COPIE ople studio SIG Masha Richlesta PIETRALATA 320, presso l'avvocato GIGLIOLA MAZZA dal Sig. 6000 per diritti L. RICCI, rappresentato e difeso dall'avvocato RAFFAELE2000 11 26 MAR 2001 IL CANCELLIERE 2083 LEPORE, giusta procura a margine del controricorso;
-1- - controricorrente avverso l'ordinanza del Tribunale di LUCERA, depositata il 06/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2000 dal Consigliere Dott. Vincenzo FERRO;
udito per il resistente, l'Avvocato Lepore, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. иди LIRE 1500 CANCELLERIA 0476206 V C D 0476207 0476208 LIRE 1500 CANCELLERIA 0476203 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 27 gennaio 1994 il Tribunale di Lucera dichiarava il fallimento della società Cooperativa Servizi Collettivi per la riforma fondiaria di Posta Milena a r.l. La società suddetta aveva ottenuto, con deliberazioni della Regione Puglia in data 7 giugno 1998 e 24 luglio 1990, l'approvazione di un progetto rientrante nei programmi di acquisizione, costruzione, ampliamento e potenziamento di impianti cooperativi per la lavorazione, trasformazione, conservazione commercializzazione di prodotti e viticoli, ortofrutticoli e oleari, previsti dalle leggi regionali 27 dicembre 1977 n. 984 e 31 agosto 1981 n. 54; ed era stata conseguentemente ammessa a fruire dei relativi benefici, consistenti nello stanziamento di un कु contributo a fondo perduto pari al 50% della spesa approvata e di condizioni agevolate per la contrazione un mutuo bancario ai fini dell'acquisizione delladi residua disponibilità finanziaria. Intervenuto il fallimento dopo la percezione da parte della società di erogazioni parziali pari all'80% del contributo a fondo perduto, al fine di evitare la revoca dei benefici (a cui sarebbe conseguita tra l'altro l'ammissione al passivo del credito della banca mutuante nella ingente somma risultante dal ricalcolo degli interessi), il 3 giudice delegato con provvedimento 19 febbraio 1997 conferiva al geom. CI BE l'incarico di portare a compimento la pratica con la predisposizione della progettazione definitiva con la variante necessaria per l'approvazione in sanatoria e il rilascio del certificato di collaudo finale delle opere, nonché al compimento di ogni incombente amministrativo all'uopo necessario. Il 19 dicembre 1997 il geom. BE comunicava al Giudice delegato di avere adempiuto l'incarico, descrivendo le attività eseguite (anche con l'ausilio di tre collaboratori), ponendo in evidenza il risultato utile conseguito, e segnalando in particolare che ammessO a contribuzionela regione aveva l'ammontare delle spese della pratica di finanziamento per complessive lire 196.532.837 oltre oneri accessori, di cui lire 99.479.020 già incassate dall'impresa appaltatrice, mentre le restanti lire 97.053.817, corrispondenti al compenso per le prestazioni svolte dal BE, sarebbe stato liquidato con la prevista imminente approvazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori. Con decreto 10 febbraio 1998 il giudice delegato, dato atto di quanto sopra, liquidava al BE, in attesa della liquidazione da parte della regione, un acconto pari a lire 30.000.000 sulle competenze spettantigli. Il 31 luglio 1998 il BE comunicava al giudice delegato l'avvenuta liquidazione 4 del saldo delle spese generali in lire 81.379.076 -così riduttivamente rideterminato l'importo delle stesse- e chiedeva l'attribuzione della somma differenziale di lire 51.050.147. Il giudice delegato, sentito il curatore, previa acquisizione del parere di congruità del competente organo professionale, con decreto 14 dicembre 1998 rigettava la richiesta di ulteriore liquidazione. Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale in data 11 gennaio 1999 ai sensi dell'art. 11 L. 8 luglio 1980 n. 319. BE CI ля proponeva reclamo avverso il suddetto provvedimento del giudice delegato, del quale invocava la riforma, segnalando che esso si discostava sia dalla valutazione dell'organo regionale, sia dal parere dell'organo professionale, sia da quanto ritenuto dal giudice delegato in sede di liquidazione dell'acconto. In esito al procedimento di reclamo, nel quale la TE non svolgeva attività difensiva, il Tribunale di Lucera, con decreto 17 marzo/6 aprile 1999 rigettava il reclamo e confermava il provvedimento di liquidazione del compenso del 14 dicembre 1998. Avverso il decreto del Tribunale il geom. BE CI propone, ai sensi 111 Cost., il presente ricorso per dell'art. cassazione, con deduzione di cinque motivi. La TE del fallimento della Società cooperativa di servizi fondiaria di Posta Milena collettivi per la riforma Ա Ր5 resiste con controricorso. Il ricorrente rassegna memoria ai sensi dell'art. 378 C.P.C. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il Tribunale di Lucera ha riconosciuto al ricorrente: a) ai sensi dell'art. 11 del D. P.R. 27 luglio 1988 n. 352, per consulenza in materia di costruzioni e impianti, riferita alle opere eseguite dalla curatela (valore lire 1.249.559.658), lire 11.116.408; b) ai sensi dell'art. 13 dello stesso D. P. R. n. 352 del 1988, per la stima di tutte le opere eseguite sia dalla società fallita sia dalla TE (valore 4.664.082.425), lire 2.583.000; c) ai sensi dell'art. 4 della L.8 luglio 1980 n. 319 e del D.M. 5 Wh dicembre 1997, a vacazioni (per 520 giorni con 2 vacazioni per ciascuno) lire 14.330.592; d) ai sensi dell'art. 7 L. 8 luglio 1980 n.319, per spese, ancorché non documentate, lire 2.000.000 (con esclusione di quelle relative alle prestazioni degli ausiliari, in difetto di specifica autorizzazione giudiziale); e così complessivamente lire 30.000.000. E, dando atto che tale importo corrisponde a quello già liquidato a saldo col decreto 14 dicembre 1998 (col quale il giudice delegato affermava che "in considerazione dell'attività espletata dal tecnico in favore della procedura fallimentare e dei risultati conseguiti appare congruo 6 quale saldo finale quanto già ricevuto dal geom. BE a titolo di acconto", ha respinto il reclamo.
2. Nel primo motivo, il ricorrente deduce, con riferimento all'art. 360 n. 3 C.P.C., violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del D. P. R. 27 luglio 1998 n. 352 richiamato dall'art. 2 della L. 8 luglio 1980 n. 319, assumendo che il Tribunale "ha arbitrariamente individuato gli scaglioni di valore da applicare ai fini della quantificazione del compenso per le prestazioni riconducibili alla previsione di cui all'art. 11, e ha omesso di liquidare i minimi di cui alle tabelle approvate con il D.P.R. n. 352". I limiti minimi tabellari inderogabili da rispettare vengono indicati dal ricorrente: in lire 6.048.000 per le prestazioni relative al primo stato di avanzamento lavori (in relazione a un valore di riferimento di lire 1.735.991.654), in lire 5.590.000 per le prestazioni relative al secondo stato di avanzamento lavori (in relazione a un valore di riferimento di lire 706.904.253), in lire 6.048.000 per l'attività svolta ai fini dell'approvazione del terzo stato di avanzamento lavori (per un valore di riferimento di lire 2.221.186.518), e così in totale in lire 17.686.287. La doglianza del ricorrente è infondata. L'attività inerente ai primi due stati di avanzamento 7 lavori (approvati, come riconosce lo stesso ricorrente, in epoca anteriore alla dichiarazione del fallimento) non rientra in quella -correttamente- presa in considerazione ai fini della liquidazione del compenso dovuto al tecnico relativamente e limitatamente alle prestazioni da lui poste in essere in esecuzione dell'incarico ricevuto dagli organi fallimentari;
la determinazione del valore di riferimento per l'insieme di queste ultime in lire 1.249.559.658 (inferiore, ovviamente, all'importo del terzo e ultimo stato di avanzamento lavori perché corrispondente a una parte soltanto di questo) non è contestata in se stessa dal ricorrente;
l'importo liquidato per tale importo risulta ampiamente superiore al minimo tabellare indicato dallo stesso ricorrente per il maggiore Vero è che ilimporto del terzo stato di avanzamento. दु Tribunale non ha acceduto all'invocata applicazione dei limiti massimi richiesti;
ma tale opzione appartiene alla valutazione discrezionale del giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità. Perciò, in definitiva, dalla stessa esposizione aritmetica di cui al ricorso non emerge il denunciato vizio di violazione di norme di diritto.
3. Il secondo motivo ha ad oggetto denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 4 C.P.C., di violazione e falsa P applicazione dell'art. 111 Cost., motivazione inesistente o apparente, in relazione agli art. 11 e 13 D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352. Il ricorrente afferma che "non si comprende perché mai il tribunale, nel determinare il valore delle opere ai fini dell'applicazione dell'art. 11 del D.P.R. n. 352/1988, si sia riferito all'importo di lire 1.249.559.658, e, invece, per la quantificazione del compenso ex art. 13 del D.P.R. citato, abbia individuato il relativo valore in lire 4.664.082.425" e che "la denunciata disparità in assenza di ulterioridei criteri adottati, riferimenti ed argomentazioni, di per sé sicuro indice di una palese ed intrinseca contraddizione". نشنا Premesso che non possono assumere rilevanza alcuna, in ordine a quanto forma oggetto del motivo in esame, gli argomenti critici che sono dichiaratamente correlati a quelle che lo stesso ricorrente prospetta come mere congetture interpretative del -peraltro non Oscuro- contenuto del provvedimento, osservasi che la censura, così formulata, risulta inammissibile, perché attinge l'ipotesi della contraddittorietà della motivazione, riconducibile alla previsione di cui al n. 5 dell'art. 360 del C.P.C., e non deducibile mediante lo strumento del ricorso straordinario per cassazione consentito dall'art. 111 Cost. La ragione di essere, ritenuta dal giudice del merito, della segnalata diversità dei 9 valori di riferimento è agevolmente desumibile dal contesto complessivo del provvedimento, dal quale emerge chiaramente che l'uno e l'altro valore sono stati assunti a base del calcolo determinativo di due diversi titoli di compenso correlati a due diverse specie di attività (rispettivamente, la consulenza e la stima) non coincidenti nel contenuto oggettivo. Non si ravvisano in ciò gli estremi della inosservanza da parte del giudice dell'obbligo della motivazione, censurabile mediante il ricorso per cassazione di cui all'art. 111 Cost. (in quanto risolventesi in violazione di legge) qualora essa si traduca in - WQ mancanza della motivazione stessa, configurabile secondo la ormai costante giurisprudenza di legittimità- nei casi di radicale carenza di essa ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rendere palese la ratio decidendi (cosiddetta motivazione apparente) о fra di loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse od obbiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in se stesso.
4. Il terzo e il quarto motivo, entrambi formulati sotto il titolo di "motivazione inesistente о apparente, violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost.", in relazione all'art. 5 della L. 8 luglio 10 1980 n. 319 e in relazione all'art. 4 della stessa dicembre 1997,legge e all'art. unico del D. M. esprimono concorrenti e convergenti doglianze, rispettivamente con riguardo al valore e con riguardo all'oggetto dell'attività per la quale il Tribunale ha liquidato il compenso di cui sub a) nell'impugnato provvedimento. Sotto il primo profilo, assume il ricorrente che, in considerazione dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui "il superamento del valore di un miliardo, pur non potendo incidere ai fini del calcolo a percentuale non liquidabile oltre tale limite, può incidere tuttavia ai fini della valutazione della complessità difficoltà e importanza delle prestazioni e quindi per aumentare दु fino al doppio il compenso", il Tribunale "avrebbe dovuto adeguatamente soppesare, in considerazione della notevole utilità dell'attività prestata dal geom. BE in favore della TE e ai fini di valutare se riconoscere meno l'aumento del doppio"; sotto il secondo profilo, il ricorrente diffusamente espone le molteplici articolate estrinsecazioni della sua attività, per inferirne che tale attività esulava per complessità e difficoltà dai compiti che normalmente competono a un consulente tecnico, e per dolersi che "di fronte а tale congerie di richieste, colloqui, sopralluoghi, tutti ampiamente documentati, collaudi, 11 il Tribunale di Lucera, ancora una volta molto frettolosamente, ha liquidato la partita con poche battute e con argomentazioni inconsistenti". Anche questa deduzione si palesa, nel suo insieme, inammissibile, giacché, attesa l'affermazione, formulata dal Tribunale nell'esercizio del suo potere discrezionale del quale è stata precedentemente segnalata l'insindacabilità sul piano valutativo, della congruità, rispetto all'opera svolta, del compenso così come in concreto liquidato senza l'aumento del doppio, l'assenza nel contesto motivazionale del provvedimento di una espressa specifica spiegazione della ritenuta insussistenza degli estremi per l'applicabilità di in wife tale aumento potrebbe risolversi, al più, insufficienza della motivazione ma non anche in inesistenza della stessa nel senso come sopra chiarito.
5. Il quinto motivo si rivolge, sempre con denuncia di motivazione inesistente о apparente e quindi di violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost. (in relazione all'art. 7 della L. 8 luglio 1980 n. 319), contro la reiezione dell'istanza di rimborso del compenso per i collaboratori dell'ausiliario nominato dal giudice. Ancora una volta, devesi dare atto della sussistenza, nell'impugnato provvedimento, di una chiara ed esauriente motivazione, consistente 12 nel rilievo della mancanza della preventiva autorizzazione prevista dalla legge. Né potrebbe considerarsi, come vorrebbe il ricorrente, frutto di errore di diritto l'avere il Tribunale omesso di considerare che il giudice delegato aveva dato atto dei risultati a cui aveva condotto l'opera del BE con giacché talel'ausilio di tre collaboratori, riconoscimento si colloca sul piano dell'accertamento di fatto sottostante alla liquidazione del compenso e non può sopperire alla rilevata (e incontestata) assenza dell'autorizzazione. wf 6. Nella memoria, il ricorrente non si limita a trattare i problemi esposti nei motivi di cui al ricorso, ma sottopone a questa Corte due argomenti critici ulteriori, collegati tra loro, assumendo: che "dalla lettura del summenzionato provvedimento si evince come l'incarico abbia riguardato diverse classi di lavoro e, per 1'appunto, non tutte risultano sussumibili nell'ambito di quelle elencate nella tabella allegata al D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352” e che "l'utilizzo delle più volte menzionate tabelle proprio per la loro incompletezza, in rapporto alla particolare complessità del caso di specie, era stato sin dall'inizio sempre superato prendendo a parametro le liquidazioni che sarebbero avvenute con provvedimento della Regione Puglia"; che il maggiore compenso richiesto era stato riconosciuto dalla regione Puglia mediante l'imputazione del complessivo importo alle spese per la concessione del finanziamento a favore della società fallita, onde “per tali somme, a destinazione specifica, la TE si trovava in una posizione di mero intermediario, non vantando alcun titolo nei confronti delle medesime, ma limitandosi a svolgere un ruolo meramente passivo in qualità di soggetto deputato a ricevere le stesse unicamente per girarle al diretto interessato". Appare sufficiente, al ид riguardo, rilevare che trattasi di questioni nuove, non introducibili davanti а questa Corte mediante lo strumento della memoria difensiva, che assolve la funzione di commento illustrativo dei motivi di censura dedotti nel ricorso e non anche quella di integrarne estensivamente il contenuto di censura.
7. La coesistenza di aspetti di inammissibilità e di infondatezza nei motivi del ricorso comporta il rigetto del ricorso stesso. Il ricorrente, soccombente, va condannato al rimborso in favore della controparte resistente delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
14 condanna BE CI al rimborso in favore della TE del fallimento della società Cooperativa Servizi Collettivi per la riforma fondiaria di Posta presente giudizio che Milena a r.
1. delle spese del liquida in lire 32.000 per esborsi e lire 2.500.000 per onorari. Roma, 10 novembre 2000. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Pellegrino Senofonte Vincenzo Ferro Мисирий た cabul А 12 22 FEB. 2001 1. 330-06, 8972. Trecento trentonnes 80000 330000 P 15