Sentenza 2 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2001, n. 4850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4850 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 1 NO 1 DE PROPO0 4 8 5 0 0 1 LA CORTEEL ROMADICAS AZ ONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 11868/98 Dott. Paolino DELL'ANNO BATTIMIELLO Consigliere Cron. 10331 Dott. Bruno Dott. Florindo Consigliere Rep. MINICHIELLO Dott. Stefano AR EVANGELISTA Consigliere Ud.23/01/01 Rel. Consigliere Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RO RI MA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SAN MARINO 30 SCALA B INT.8, presso lo studio dell'avvocato MAIO LUCA, rappresentata e difesa dall'avvocato MAIO NINO, giusta delega in atti;
-> ricorrente -
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso CERIONIrappresentato e difeso dagli avvocati 2001 296 VINCENZO, GIGANTE GIUSEPPE, giusta delega in calce -1- alla copia notificata del ricorso. - resistente con mandato avverso la sentenza n. 573/97 del Tribunale di LOCRI, depositata il 10/07/97 R.G.N. 203/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato CERIONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo AR MA RA, con ricorso depositato il 14 settembre 1995, chiedeva al Pretore di Locri la condanna dell'INPS all'attribuzione della indennità di maternità inutilmente richiesta in sede amministrativa. L'INPS si costituiva eccependo che il diritto fatto valere era da ritenersi estinto per decadenza ex art. 4 d.l. n.384/92, convertito nella legge n.438/92, e per prescrizione ex art. 6 legge n.138/43 e sostenendo, nel merito, che il dedotto rapporto di lavoro agricolo era fittizio. Il Pretore, con sentenza del 19 novembre 1996, accoglieva la domanda. L'INPS proponeva appello e il Tribunale di Locri, con sentenza del 10 luglio 1997, rigettata la q eccezione di prescrizione, riteneva invece la RA decaduta dal diritto ex art. 4 d.l. n.384/92 convertito nella legge n.438/92, per aver esperito l'azione giudiziaria oltre un anno dopo la conclusione del procedimento amministrativo. Secondo il giudice di appello, infatti, tale procedimento, iniziato con le richiesta della indennità in data 3 marzo 1994, doveva ritenersi esaurito il 24 settembre 1994 (3 marzo 1994 + 120 gg. + 90 gg.) non essendo stato dalla lavoratrice proposto tempestivo ricorso al Comitato provinciale dell'INPS; e, rispetto alla data del 24 settembre 1994, il ricorso giurisdizionale era stato notificato all'Istituto previdenziale solamente il 7 marzo 1996. Ricorre per la cassazione della sentenza AR MA RA con un motivo. L'INPS ha depositato la procura speciale. Motivi della decisione Con l'unico motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art.4 d.l. n. 384/92, degli artt. 414 e 415 c.p.c. e vizio di carenza e contraddittorietà di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.) ed assume che, ove il ricorso amministrativo sia stato presentato, come nel caso, tardivamente (cioè dopo 90 giorni dalla scadenza dei 120 giorni previsti per la decisione della domanda di prestazione), ricorre l'ultima delle tre ipotesi considerate, distintamente e alternativamente, dall'art. 4 d.l. n.384/92; con la conseguenza che il termine annuale di decadenza stabilito dalla norma suddetta decorre dal 3 giorno successivo alla data di scadenza dei termini previsti per il completamento dell' iter amministrativo (in totale 300 giorni di cui 120 la formazione del silenzio rifiuto + 90 giorni per la proposizione del reclamo al Comitato provinciale dell'INPS + 90 giorni per attendere la decisione del detto Comitato). In ogni caso, prosegue la ricorrente, il Tribunale doveva considerare tempestiva l'azione giudiziaria anche rispetto alla data del 24 settembre 1994, in quanto, per impedire la i decadenza, è sufficiente l'avvenuto deposito nei termini del ricorso giurisdizionale (eseguito, nella specie, il giorno 14 settembre 1995) indipendentemente dalla data della sua notifica alla controparte. Il ricorso è fondato. Assorbente è la considerazione che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nel processo svolto con il rito del lavoro il deposito del ricorso nella cancelleria del giudice competente, e non anche la sua successiva notificazione, è sufficiente a considerare proposta la domanda giudiziale e a individuare la pendenza della lite (vedi, per tutte, Cass. Sez. Un. 16 aprile 1992 n.4676). Il che comporta, sul piano degli effetti sostanziali, che è alla data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio e non a quella della sua notifica alla controparte che occorre avere riguardo quando l' attività che la legge esige debba essere compiuta entro il termine da essa stabilito per evitare la decadenza, consista, come nei casi regolamentati dall'art.4 d.l. 19 settembre 1992 n.384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992 n.438, nell'esercizio del diritto attraverso la proposizione della domanda giudiziale. Dispone, infatti, l'art.4, comma 1, che per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'art.24 della legge 9 ottobre 1989 n.88 (che ha assunto l'onere della erogazione ai lavoratori dipendenti delle prestazioni temporanee, diverse dalle pensioni, tra le quali rientra per certo la indennità di maternità) l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del 4 procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Nel caso portato all'esame di questa Corte è pacifico che la RA ebbe a depositare il ricorso giurisdizionale nella cancelleria del Pretore di Locri in data 14 settembre 1995, prima cioè che fosse trascorso un anno dal giorno (24 settembre 1994) nel quale il Tribunale ha individuato la data di definitiva conclusione del procedimento amministrativo attivato dall'assicurata e il "dies a quo" di decorrenza del termine annuale prescritto per l'esercizio dell'azione giudiziaria. Erroneamente, pertanto, il proposto ricorso è stato giudicato intempestivo. Si impone, dunque, la cassazione della impugnata sentenza con rinvio della causa ad altro giudice di merito per l'accertamento dei requisiti del diritto riconosciuti dal Pretore e contestati dall'INPS in sede di appello. Il giudice di rinvio, designato nella Corte d'appello di Reggio Calabria, provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Reggio Calabria. Così deciso in Roma il 23 gennaio 2001 Il Presidente Il Cons. estensore Далешов и Ibl e I 1 D A 0 , S 3 1 S 3 O . IL CANCELLIERE A L 5 T T L R . , Depositato in Cancelleria O A A P ' N S L oggi, 2 APR 2001 I E L 3 P D E S 7 - D A I 8 T I N - IL CANCELLIERE S S G 1 Z O N I 1 O O P E N S A M E I I D G A E A G , D E O O E T L R T T T I S N I R A E I L G S D L E E E R O D 5